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Tirocini regione Sicilia: possibili sospensioni

La Regione Siciliana, con due distinti comunicati, ha disposto la possibilità per i Soggetti Ospitanti che impiegano tirocinanti di cui all'Avviso n. 20/2018 (Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche) e di cui all'Avviso n. 22/2018 (Tirocini extracurriculari) di sospendere il tirocinio, prorogando automaticamente lo stesso per il numero di giorni di durata della sospensione.

L'eventuale sospensione dovrà essere comunicata via PEC all'indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it e non richiederà alcuna autorizzazione o comunicazione di riscontro da parte della Regione.
Ai fini di validità della proroga andranno però prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dai rispettivi avvisi.

Chiunque fosse interessato alla sospensione può contattare lo Studio per la compilazione delle richieste e il relativo invio nei termini previsti dai comunicati.
Siamo a diposizione anche ogni eventuale chiarimento: potete scrivere a info@studiomami.it o inviare un messaggio alla nostra pagina.

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Corona virus: ecco la lista delle attività sospese

In un momento come questo la chiarezza è fondamentale.

Sono state sospese le attività di commercio al dettaglio con esclusione delle seguenti attività:

  •  Ipermercati
  •  Supermercati
  •  Discount di alimentari
  •  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  •  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  •  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  •  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  •  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  •  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  •  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  •  Farmacie
  •  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  •  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  •  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  •  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  •  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  •  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  •  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  •  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  •  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  •  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Sono altresì chiusi tutti i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie, con l'obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale, con l'obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Rimane consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, con l'obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona

(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con eccezione delle seguenti attività:

  •  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  •  Attività delle lavanderie industriali
  •  Altre lavanderie, tintorie
  •  Servizi di pompe funebri e attività connesse

Per tutte le altre attività (commercio all'ingrosso, artigianato, industria e attività professionali) non è disposta alcuna sospensione, ma viene raccomandato che:

  •  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
  •  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  •  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
  •  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
  •  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
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In partenza la “lotteria degli scontrini”

La lotteria partirà il 1° luglio 2020 e la prima estrazione è prevista il 7 agosto 2020.

Di cosa si tratta?

È la prima misura anti-evasione che coinvolgerà direttamente il consumatore e gli consentirà di partecipare all’estrazione di premi mensili ed annuali. Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, al di fuori dell’esercizio attività d’impresa, acquisteranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Come funziona?

Il consumatore che intende partecipare alla lotteria dovrà rilasciare all’esercente il proprio codice lotteria, da scaricare sul portale dedicato che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate e non basterà fornire il codice fiscale, come precedentemente si pensava.

Pertanto, a partire dal 9 marzo 2020 i registratori telematici, come anche la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati per consentire la trasmissione dei dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente.

Quanto e come si vince?

In fase di avvio sano previste 3 estrazioni mensili con premi pari a 30.000

Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ancor più allettante è il premio previsto dall’estrazione di fine anno: il più fortunato potrebbe portare a casa fino ad un milione di euro.

La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 07/08/2020, le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. I premi della lotteria non saranno soggetti a nessuna tassazione.

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Scade il 31 marzo il bonus pubblicità

Il 31 marzo 2020 scadrà il termine per l’invio delle domande per l'accesso al bonus pubblicità: si tratta del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Sarà possibile inviare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, seguendo l'apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, con le credenziali

• Entratel e Fisconline,
• SPID
• CNS.

Successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica.
Possono accedere al beneficio, i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

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Corona virus: slittano i termini fiscali

Nel pacchetto delle misure urgenti varato dal consiglio dei ministri per il contrasto al coronavirus è previsto anche lo slittamento dei principali termini fiscali. L'emergenza, infatti, ha fatto slittare le scadenze del 730 e delle Certificazioni uniche in tutta Italia, non solo nella zona rossa, prorogando di fatto parecchie scadenze; la misura anticipa anche l’entrata in vigore del calendario fiscale previsto per il 2021.

Ecco un elenco aggiornato di tutti gli slittamenti:

Certificazione unica: il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Interventi condominiali: anche in questo caso il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Spese detraibili: rinviata la 30/01 anche la scadenza per i dati relativi alle spese detraibili come quelle di asili nido, ristrutturazioni, spese funebri, universitarie, banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, asili nido, veterinari. Resta invece invariato il termine per l’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

Modello 730: per quanto riguarda il precompilato 2020 sarà disponibile online dal 05/05 anziché dal 15/04 mentre il termine di presentazione dello stesso è stata prorogata al 30/09/2020

Rottamazione ter: per quanto riguarda il pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28/02/2020 e del saldo e stralcio scaduta il 31/03/2020 è prevista la proroga al 01/06/2020 a favore delle persone fisiche residenti nella zona rossa

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Cos’è il trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente?

Se fino al 30.06.2020 i lavoratori che ne hanno diritto (secondo le condizioni note) continueranno a percepire i famosi 80 euro in busta paga del Bonus Renzi, a partire dal 1.07.2020 entrerà in vigore un nuovo bonus fiscale, rinominato “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

Il nuovo bonus spetterà ai lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati (elencati all’art. 50, c.1 del Tuir) e che risulteranno avere un reddito inferiore a 28.000. Di fatto, gli spettanti sono gli stessi beneficiari dell'ex bonus Renzi. Pertanto ne hanno diritto: i lavoratori dipendenti, soci di cooperative, lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi di terzi, coloro che percepiscono borse di studio o altre attività di addestramento professionale, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione o Naspi.

Ma quali sono le novità rispetto al Bonus Renzi? Si tratterà, nello specifico, di misure di sostegno al reddito che si suddividono in un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale. A differenza di quanto non accadeva col Bonus Renzi, il trattamento integrativo – pur aumentando l’effettivo importo riconosciuto al singolo lavoratore - non concorre alla formazione del reddito (ossia è esentasse), sarà di 600 euro per il 2020 (mesi da luglio a dicembre) e di 1.200 euro dal 2021, cifre da rapportare al periodo di lavoro. Di conseguenza, l’importo mensile passerà da 80 a 100 euro.
Inoltre, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi tra 28.000 e 40.000 euro viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale: in questi casi, l’importo della detrazione spettante sarà riproporzionato in funzione dell’aumento del reddito complessivo annuo.

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Adempimenti privacy sui sistemi di videosorveglianza

La varietà di prodotti e la facilità di configurazione consentono ormai di installare un impianto di videosorveglianza senza particolari problemi. È vero, però, che questa semplicità porta spesso le aziende o gli studi professionali a sottovalutare norme e adempimenti ai quali è soggetto un impianto di videosorveglianza installato sui luoghi di lavoro.

A tal proposito, sono state recentemente emanate dal Comitato Europeo sulla Protezione dei Dati (EDPB) le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso videosorveglianza. Vediamo cosa prevedono.

Le Linee Guida precisano che prima di installare un sistema di videosorveglianza è sempre necessario valutare se sia possibile adottare misure di sicurezza alternative (recinzioni, nuove serrature o nuovi portoni di ingresso, etc) e quanto queste misure siano adeguate alle relative finalità: ad esempio, un sistema di videosorveglianza che funziona solo di notte (o, comunque, fuori dagli ordinari orari di lavoro) è sufficiente, in ogni caso, a prevenire pericoli sulla proprietà.

Nello specifico, la norma prevede che il ricorso ad impianti di video sorveglianza da parte del titolare di un’attività sia legittimo nei casi in cui si abbia la necessità di protezione nei confronti della proprietà da furti, furti con scasso e vandalismi in genere. Tali finalità, tuttavia, non possono scaturire esclusivamente da meri timori o immaginazioni: la norma prevede che il proprietario di un nuovo negozio possa installare un sistema di videosorveglianza se dimostra, grazie a statistiche, che nel suo vicinato sono stati rilevati frequenti situazioni di pericolo. Non potrà invece richiamare il generico rischio sulla base di statistiche nazionali.

Inoltre, è sempre necessario informare gli interessati che è attivo un sistema di videosorveglianza. Le informazioni più importanti devono essere fornite da un segnale di avvertimento, da porre in un luogo ben visibile, mentre ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti con altri mezzi. Responsabili e titolari del trattamento devono anche garantire misure organizzative e tecniche proporzionali ai rischi per le libertà e i diritti delle persone fisiche derivanti dalla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza.

I titolari devono inoltre stabilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti, adottando specifiche politiche interne.

Da ultimo, si ricorda che i titolari sono tenuti ad effettuare le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

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BONUS SEGGIOLINI ANTIABBANDONO

È ufficialmente avviata l’erogazione del bonus da 30 euro per l’acquisto per trasportare in auto bambini fino a 4 anni di età.
Le richieste potranno essere presentate a partire dal 20 febbraio 2020 attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.bonuseggiolino.it
A definire tempi, modalità e procedure per richiedere l’incentivo è stato il decreto 28 gennaio 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I contributi verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2 milioni di euro.
Per l'ottenimento del bonus conta quindi la velocità di invio delle domande. Attenzione però ai diversi requisiti richiesti.

Come si presenta la domanda?
Il contributo pubblico può essere richiesto tramite registrazione al sito del ministero dei Trasporti www.bonuseggiolino.it e l’identità dei richiedenti sarà verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso dell'identità digitale SPID (il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica) chi non ne sia in possesso deve pertanto richiederla.

Chi può chiedere il buono?
Il contributo deve essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
L'incentivo può arrivare fino a un massimo di 30 euro e si ha diritto ad un solo bonus per ogni bambino. La domanda, infatti, dovrà riportare nome, cognome e codice fiscale del bambino a cui si riferisce l’acquisto.
Le domande di contributo devono essere presentate prima di procedere all'acquisto del dispositivo antiabbandono.
Per acquisti già effettuati alla data del 20 febbraio 2020, è possibile richiedere il rimborso entro 60 giorni successivi al 20 febbraio (quindi entro il 20 aprile 2020), allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo antiabbandono. Vanno inoltre fornite le coordinate IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo.

Venditori autorizzati
Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente presso i negozi che si sono registrati sulla piattaforma del Ministero. L’importo dello sconto applicato al cliente per l’acquisto dei nuovi seggiolini sarà in seguito rimborsato al negoziante.
Le strutture, gli esercenti e gli enti interessati ad aderire all’iniziativa devono registrarsi tramite l’apposita applicazione web, disponibile sulla piattaforma Sogei a cui si accede tramite le credenziali fornite.

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PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Anche per il 2020 ritorna la possibilità di operare una rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020, consentendo quindi di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

• per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
• per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

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