MODIFICHE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI

Con decreto del Ministero delle Finanze sono state stabilite ulteriori modalità di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di prima casa, che consente la sospensione delle suddette rate di mutuo per un periodo variabile fino a 18 mesi.

In particolare il decreto introduce due nuove casistiche di accesso al fondo:

  •     la sospensione da lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
  •     la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo

Se si rientra in queste casistiche, la sospensione delle rate di mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

  •     6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  •     12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  •     18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di accesso al fondo anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del fatturato medio giornaliero del periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni emergenziali.

Rimangono inalterati gli altri requisiti di accesso al fondo e, in particolare:

  •     possedere il titolo di proprietà sull'immobile oggetto di mutuo
  •     essere titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno
  •     che l'immobile in questione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate del D.M. 2 agosto 1969
  •     che l'immobile costituisca abitazione principale del beneficario alla data di presentazione della domanda

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

Misure di sostegno per gli iscritti agli Ordini professionali

Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di fruizione del fondo per il reddito di ultima istanza, fruibile dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (c.d. casse professionali).

L'indennità di 600 euro sarà riconosciuta solo ai soggetti che rispettano uno di questi requisiti:

per i lavoratori autonomi/professionisti che, nell'anno d'imposta 2018, hanno dichiarato un reddito complessivo - inclusi i canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca - non superiore a 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza;

per i lavoratori autonomi/professionisti che, nell'anno d'imposta 2018, hanno dichiarato un reddito complessivo - inclusi i canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca - tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza.

Ai fini di quanto indicato al punto 2, per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Ulteriore condizione, comune alle due casistiche, è il corretto adempimento degli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate, a partire dall'1 aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, ai propri enti di previdenza obbligatoria attraverso le modalità da questi stessi stabilite e con l'allegazione di un'apposita autocertificazione, di una copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale, e l'indicazione conto bancario o postale sul quale effettuare l'accredito del beneficio.

Per eventuali chiarimenti o per un supporto alla compilazione delle pratiche di accesso al contributo scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

MODIFICA ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 sono state apportate modifiche alle attività consentite a seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020. Le modifiche hanno effetto dal 26 marzo 2020.

In particolare dall'elenco delle attività consentite, sono state eliminate le seguenti:

13.94 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

22.1 - Fabbricazione di articoli in gomma

28.3 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Al contempo, alle attività consentite vengono aggiunte le seguenti:

    23.13 - Fabbricazione di vetro cavo

25.21 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.2 - Fabbricazione di batterie, di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese 

Viene poi specificato quanto segue: 

le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE

le "Attività di call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE

le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

CORONA VIRUS, 30 MILIONI PER LE IMPRESE SICILIANE

Liquidità a sostegno delle imprese siciliane: con questo obiettivo il governo Musumeci ha deciso di mettere a disposizione trenta milioni di euro come contributo attraverso il “Fondo Sicilia” gestito dall’Irfis - la banca controllata dalla Regione – e in sinergia con tutti gli altri istituti bancari dell’Isola, al fine di fronteggiare le difficoltà di liquidità che molte imprese stanno sperimentando a seguito del blocco causato dal coronavirus COVID-19.

La misura è denominata "Misura straordinaria di liquidità (MSL) e consiste nella concessione di un contributo sugli oneri per interessi e sulle spese di istruttoria relativi a finanziamenti chirografari, assistiti anche da eventuale garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, non superiori a 100.000,00 euro concessi dal sistema bancario e dagli intermediari finanziari alle imprese aventi sede in Sicilia.

Il contributo non può eccedere il 5% dell'importo erogato ed è limitato comunque ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

I finanziamenti devono avere durata non inferiore a 15 mesi, ivi compreso un periodo di pre-ammortamento non inferiore a 3 mesi. Per le attività connesse alla gestione del contributo andrà riconosciuto ad IRFIS un compenso una tantum pari allo 0,50% dell'importo finanziato.

Per informazioni o chiarimenti scrivi a info@studiomami.it 

 

 

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SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI

L'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 ha portato alla disposizione di ulteriori misure di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19.

In particolare il decreto sospende, a far data dal 23 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle seguenti:

ATECO DESCRIZIONE

01          Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03          Pesca e acquacoltura

05          Estrazione di carbone

06          Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1      Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10          Industrie alimentari

11          Industria delle bevande

13.96.20             Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94    Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00             Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20             Fabbricazione di imballaggi in legno

17          Fabbricazione di carta

18          Stampa e riproduzione di supporti registrati

19          Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20          Fabbricazione di prodotti chimici

21          Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1      Fabbricazione di articoli in gomma

22.2      Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6     Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1      Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

28.3      Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93    Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.95.00  Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96    Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50    Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1  Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4  Fabbricazione di casse funebri

33          Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

35          Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36          Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37          Gestione delle reti fognarie

38          Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39          Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42          Ingegneria civile

43.2      Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione

45.2      Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3      Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4      Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2      Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3      Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46    Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2  Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.49.10  Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.61    Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.19  Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

46.71    Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51  Trasporto aereo

52  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53   Servizi postali e attività di corriere

55.1  Alberghi e strutture simili

J (DA 58 A 63)   Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)    Attività finanziarie e assicurative

69          Attività legali e contabili

70          Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71          Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72          Ricerca scientifica e sviluppo

74          Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75          Servizi veterinari

80.1      Servizi di vigilanza privata

80.2      Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2      Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00  Attività dei call center

82.92    Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2  Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84          Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85          Istruzione

86          Assistenza sanitaria

87          Servizi di assistenza sociale residenziale

88          Assistenza sociale non residenziale

94          Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00             Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01             Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09             Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01             Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97          Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

E' importante però chiarire che il provvedimento, che non brilla certo per chiarezza, pare non intervenire sulle attività di commercio al dettaglio, che rimangono quindi sottoposte ai limiti di apertura previsti dal precedente DPCM 11 marzo 2020. Allo stesso modo continua ad essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

Le attività produttive sospese possono proseguire esclusivamente se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione di merce in giacenza.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/90. Resta comunque ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al superiore elenco, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, così come qualunque altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

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Sospensione di mutui e prestiti: ecco il modulo

Lo Studio Mamì ha elaborato un modello da compilare per richiedere alle banche e agli intermediari finanziari l'applicazione delle misure di cui all'art. 56 del decreto "Cura Italia". Più nel dettaglio:

- la possibilità di non subire sino al 30 settembre 2020 la revoca di aperture di credito e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (es. linee di cassa, anticipo fatture/ri.ba./export/contratti, linee di factoring);
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 la proroga dei pagamenti al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni (es. finimport, finanziamenti bullet);
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (es. contratti di leasing) la sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 e lo slittamento del piano di rimborso.

SCARICA IL MODULO

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DECRETO CURA ITALIA: MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Misure per il sostegno della liquidità – Altre misure

Terzo settore (art. 35)

Prorogato al 31 ottobre il termine concesso ad Onlus, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di Volontariato per adeguare il proprio statuto alla normativa sugli Enti del Terzo Settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.Proroga al 31 ottobre per l’approvazione dei bilanci per Onlus, Associazini di promozione sociale ed Organismi di Volontariato iscritti nei registri, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. 

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, per un periodo di 9 mesi:

  • è concessa gratuitamente
  • l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • la percentuale di copertura per la garanzia diretta è pari all’80% mentre quella per la riassicurazione è pari al 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia
  • il Fondo può garantire operazioni di rinegoziazione debiti purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
  • per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro
  • ad esclusione delle start-up con meno di due bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

Misure di contenimento costi CONFIDI per PMI (art. 51)

I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Fondo di solidarietà mutui prima casa (art. 54)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per un periodo di 9 mesi, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Per l’attuazione delle misure si attende un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

Misure di sostegno finanziario PMI (art. 56)

Alle PMI,con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19":

  • non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  • sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  • viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con  allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti rateali;
  • sulle singole rate e canoni sospesi.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a concedere liquidità alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Per l’attuazione della misura si attende un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che fissi criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Provvedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (art. 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (art. 91)

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

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DECRETO CURA ITALIA: DISPOSIZIONI FISCALI

Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (Art. 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61)

Sono sospesi sino al 30 aprile 2020 i seguenti versamenti:

  • versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
  • versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020

per i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative saranno contenute in un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, con esclusione delle attività non soggette a chiusura indicate negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78)

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

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DECRETO CURA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Sono entrate in vigore le norme del decreto Cura Italia, pubblicato in nottata su un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale. Ecco le disposizioni in materia di LAVORO

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alle data del 23/02/2020.

Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa stanziato e l’INPS provvederà al monitoraggio del limite stesso.

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)

Le Regioni e Provincie autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, invi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali (non richiesto in caso di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti), trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa stanziato, a decorrere dal 23/02/2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, e l’INPS provvederà al monitoraggio del limite stesso.

Congedo parentale nel settore privato (art. 23)

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato spetta un congedo parentale straordinario della durata massima di 15 giorni in caso di figli con età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata e con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione.
Lo stesso trattamento è previsto per i genitori lavorato iscritti in via esclusiva alla gestione separata, cui è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i quali l’indennità è pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente per legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, possono astenersi da lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa alle suddette misure è possibile chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus per servizi di baby-sitting verranno stabilite dall’INPS, la quale provvederà al rigetto delle domande presentate in caso di superamento dei fondi stanziati.

Congedo parentale nel settore pubblico (art. 25)

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico spettano le medesime indennità previste per il settore privato. Il congedo e l’indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, il bonus per acquisto di servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza coronavirus.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus per servizi di baby-sitting verranno stabilite dall’INPS, la quale provvederà al rigetto delle domande presentate in caso di superamento dei fondi stanziati.

Estensione dei permessi legge 104 (art. 24)

Viene aumentato il numero di giorni di permessi retribuiti ex legge 104 di 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

Periodo di sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte di lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per detti periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto, anche in assenza del suddetto provvedimento

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
I datori di lavoro possono presentare apposita domanda all’ente previdenziale per porre a carico dello Stato gli oneri derivanti dal periodo di sorveglianza attiva dei propri lavoratori affinché vengano posti a carico dello Stato. Gli enti previdenziali provvederanno ad accogliere le domande nei limiti di spesa previsti dal decreto, rigettando le successiva qualora i fondi fossero esauriti.

Indennità per professionisti iscritti alla gestione separata e co.co.co. (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori autonomi iscritte alle gestioni speciali dell’AGO (art. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 (art. 32)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del D.Lgs. n. 22/2015.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono altresì sospesi per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Lavoro agile (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)

Sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni INAIL (Art. 42)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, che scadano nel periodo sopraindicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d

 

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Emergenza Corona: Sospensione dei versamenti fiscali e contributi

In data odierna, 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto denominato "Cura Italia" che non è stato ancora reso disponibile.

Dalle bozze circolate sinora, e dai comunicati apparsi sul sito del Ministero delle Finanze e dell'INPS, si evince però quanto segue:
?? i versamenti in scadenza in data 16 marzo 2020 vengono prorogati per tutti al 20 marzo 2020
?? per i soggetti che, nell'esercizio 2019, hanno avuto ricavi non superiori a 2 milioni di euro, la proroga si allunga al 31 maggio 2020 per i versamenti ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, per i versamenti Iva, per i versamenti di addizionali Irpef e per i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per chi beneficerà della proroga al 31 maggio 2020, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
?? in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
?? oppure mediante rateizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020

Non appena il decreto verrà reso disponibile si procederà a inviare ulteriori comunicazioni dettagliate sulle altre agevolazioni ivi previste volte ad affrontare l'emergenza coronavirus COVID

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