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DAL 2020 NIENTE PIU’ ESENZIONE IVA PER LE SCUOLE GUIDA

Con il Decreto fiscale viene finalmente risolta la questione dell’esenzione Iva per le scuole guida, scatenata dalle decisioni della Corte di giustizia UE che hanno di fatto escluso l’esenzione Iva per l’attività di formazione relativa al rilascio di patenti B e C1.

A inizio settembre, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la necessità di allinearsi alla posizione della Corte di Giustizia in maniera retroattiva, con l’obbligo di versare l’Iva per tutti gli anni ancora oggetto di accertamento. Un’interpretazione folle che avrebbe costretto le autoscuole a richiedere il pagamento dell’Iva a soggetti con i quali probabilmente non esistevano neanche più rapporti o, più verosimilmente, a versare l’Iva di tasca propria.

Con la norma di cui all’art. 32 del Decreto viene posto ordine alla questione, confermando l’eliminazione dell’esenzione Iva (e quindi l’introduzione del regime di imponibilità) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti B e C1, ma disponendo che la norma si applica a partire dal 2020.

Lo stesso Decreto elimina inoltre l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente, rendendo quindi obbligatoria la certificazione, ma facendo slittare l’obbligo di utilizzo del canale telematico a luglio 2020. Nelle more, quindi, le prestazioni potranno essere certificate emettendo ricevuta fiscale o il vecchio scontrino fiscale (o in alternativa con fattura elettronica), anche se si suggerisce di scegliere le modalità di certificazione da utilizzare dall’1 luglio 2020 (corrispettivi telematici o fattura elettronica) e di attrezzarsi per tempo per non farsi trovare impreparati alla scadenza prevista.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI ANCHE PER IL 2020

Anche per il 2020 sarà possibile beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a seguito della proroga contenuta nella legge di bilancio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda tutte le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno, ad eccezione di quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione è altresì esclusa per le c.d. “imprese in difficoltà”.

Il bonus è pari:

  • per le piccole imprese, al 45% dell’investimento (al netto dell’Iva) nel limite di 3 milioni di euro
  • per le medie imprese, al 35% (al netto dell’Iva) per le medie imprese nel limite di 10 milioni di euro
  • per le grandi imprese, e al 25% (al netto dell’Iva) nel limite di 15 milioni di euro.

Sono agevolabili gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature varie nuovi, previa presentazione di un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Affinchè l’investimento sia agevolabile è altresì richiesto che gli stessi facciano parte di un progetto di investimento iniziale, relativo cioè alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, al cambiamento del processo produttivo o all’introduzione di nuovi prodotti.

Il credito è usufruibile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione di avvenuta concessione del credito da parte dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2020.

 

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BONUS FACCIATE CON DETRAZIONE AL 90%

La legge di bilancio 2020, oltre ad aver confermato tutti i bonus immobiliari esistenti, ha previsto una detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, già ridenominata “bonus facciate”, con la quale viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 90% della spesa sostenuta.

La detrazione riguarda le spese documentate sostenute per il solo anno 2020 (salvo proroghe) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Gli interventi agevolabili riguardando solo quelli sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi e sono agevolabili anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Stante la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche per le facciate di edifici diversi dai condomìni, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra limitazione è rappresentata dalla zona in cui è ubicato l’immobile. L’agevolazione spetta infatti solo per gli edifici ubicati in zona A o B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Dette zone vengono così definite:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Anche se le due zone, così considerate, dovrebbero coprire la gran parte degli edifici, è comunque opportuno verificare l’appartenenza del proprio edificio ad una delle predette zone.

Dalla lettera della norma, l’agevolazione dovrebbe spettare sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

 

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STRETTA DELLE COMPENSAZIONI PER CHI CESSA LA PARTITA IVA O VIENE ESCLUSO DAL VIES

Il Decreto Fiscale opera una stretta sulle compensazioni per i soggetti che vengono raggiunti da provvedimenti di cessazione della partita o di esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Per i primi, in caso di notifica di provvedimento di cessazione della partita Iva, scatta il divieto di utilizzo in compensazione di qualsiasi credito, a prescindere da tipologia e importo, anche qualora il credito stesso non sia stato maturato con riferimento all’attività cui la partita Iva si riferisce. Il divieto di compensazione permane fino a quando la partita Iva non risulti cessata.

Per gli esclusi dal VIES il divieto di compensazione scatta solo relativamente ai crediti Iva e permane fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’eventuale utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza dei suddetti blocchi, genererà lo scarto del modello.

DISCIPLINATO L’ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI

Con il Decreto Fiscale viene disciplinato l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, così come previsto dallo Statuto del Contribuente ma che non ha mai ricevuto una compiuta disciplina, in assenza di un decreto ministeriale che né disciplinasse le modalità di attuazione.

In particolar modo il Decreto Fiscale specifica che se un soggetto (accollante) prende su di sé il debito di un altro soggetto (accollato), non potrà soddisfare il debito utilizzando propri crediti tributari in compensazione, e se viola tale divieto i pagamenti si considereranno non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

In deroga alla disciplina generale prevista in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione sono irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

In casi di violazioni vengono irrogate le seguenti sanzioni:

  1. a) all’accollante le sanzioni pari al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal 100 al 200% dell’importo, laddove il credito sia inesistente;
  1. b) all’accollato la sanzione pari al 30% del dovuto recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi dovuti per i quali l’accollante è coobbligato in solido.
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Detrazioni fiscali: ecco tutte le novità del 2020

L’anno appena iniziato è ricco di importanti novità in tema di detrazioni fiscali: la Legge di Bilancio 2020 introduce nuovi limiti d’accesso ai bonus fiscali, salva le spese sanitarie e inserisce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.
Introduce anche nuovi bonus per i contribuenti - come la detrazione Irpef per il latte in polvere o il bonus musica per le famiglie con redditi bassi - ed aumenta il limite massimo per la detrazione delle spese veterinarie.
Novità anche per i bonus casa: debutta dal 1° gennaio 2020 l’agevolazione per rifare le facciate.
Vediamo nel dettaglio le principali modifiche alle detrazioni fiscali 2020.

l’obbligo di pagamento con carta o bancomat

La prima importante novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini dell’ottenimento delle detrazioni. A partire dal 1° gennaio 2020, in assenza di un pagamento con mezzo tracciabile, il tradizionale onere detraibile non potrà essere portato in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, tale obbligo di pagamento non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e nemmeno alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

A titolo esemplificativo, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le visite o le prestazioni rese dal dentista privato o dai medici specialisti (o le spese scolastiche, universitarie, sportive per i figli e così via), mentre sarà possibile continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche o per gli acquisti in farmacia.

Limiti di reddito per accesso alle detrazioni

La seconda novità di rilievo è rappresentata dall’introduzione di limiti di reddito per l’accesso alle detrazioni fiscali.
A partire dal 2020, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, le detrazioni Irpef del 19% saranno riconosciute in maniera decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 240.000 euro.

Nel dettaglio, le detrazioni fiscali spetteranno in misura piena per redditi non superiori a 120.000,00 euro, mentre spetteranno in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo per redditi superiori a 120.000,00 euro.
Tale percentuale è desumibile dal rapporto tra l’importo predefinito di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120.000 euro.
Il taglio alle detrazioni fiscali non interesserà gli interessi passivi sul mutuo e le spese sanitarie, che tornano ad essere detraibili per tutti.

Nuovi bonus sui lavori in casa

A partire dal 1° gennaio farà il suo debutto il nuovo bonus facciate, la detrazione del 90% riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione sulle parti esterne degli edifici (abitazioni singole o condomini).

Nuovo bonus latte da 400 euro

Tra le detrazioni fiscali del 2020 spunta anche il bonus latte, l’agevolazione riconosciuta alle mamme che non possono allattare a causa di patologie accertate.
Il contributo riconosciuto alle famiglie sarà pari ad un massimo di 400 euro all’anno. Ancora non è chiaro, però, se il bonus sarà riconosciuto come detrazione fiscale o come buono spesa.

Bonus musica fino a 1.000 euro

Per le famiglie con redditi bassi sarà attivo dal 1° gennaio 2020 anche un nuovo bonus culturale: si tratta della detrazione per corsi di musica o conservatori, riconosciuta nella misura del 19% e fino ad un massimo di 1.000 euro.
Le famiglie con reddito non superiore a 36.000 euro potranno richiederla per l’iscrizione a corsi di figli di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese veterinarie fino a 500 euro

Dal prossimo anno sale a 500 euro il limite massimo di spesa per la detrazione delle spese veterinarie.
Attualmente, il limite di spesa da considerare è pari a 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro. L’aumento del rimborso riconosciuto con il 730 non sarà certo considerevole, ma è sicuramente un piccolo passo per i proprietari di animali domestici

 

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