CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Con la legge di bilancio 2020, in aggiunta alla proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, è stato introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in sostituzione del superammortamento e dell’iperammortamento ormai abrogati. Vediamolo nel dettaglio.

Soggetti interessati

L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese e dagli esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono però escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tipologia di beni agevolabili e credito spettante

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto delle seguenti tipologie di beni, effettuato nel corso del 2020 (o anche entro il 30 giugno 2021 se entro il 2020 viene effettuato l’ordine e pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione):

  • beni strumentali nuovi - di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento): per investimenti fino a 2 milioni di euro, il credito di imposta è al 6% e può essere utilizzato su 5 quote annuali di pari importo;
  • beni strumentali materiali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento): per investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito di imposta è al 40% e può essere utilizzato su 5 quote annuali di pari importo; per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni il credito di imposta è al 20% e può essere utilizzato su 5 quote annuali di pari importo
  • beni strumentali immateriali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’): per investimenti fino a 700.000 euro il credito di imposta è al 15% e può essere utilizzato su 3 quote annuali di pari importo.

Beni esclusi dall’agevolazione

Risultano esclusi dall’agevolazione:

  • i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Utilizzabilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni. Lo stesso credito è escluso da imposizione.

Documentazione necessaria

Chi si avvale del credito d’imposta è tenuto a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa, indicando altresì sui documenti il riferimento alle disposizioni di legge. In relazione agli investimenti ex iper-ammortamento che superano i 300.000 euro, è necessaria anche la produzione di un’apposita perizia, mentre per i medesimi investimenti ma di importo inferiore è prevista la possibilità di adempiere all’obbligo con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

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