Corona virus: online il modulo per i finanziamenti superiori a 25.000

E' stato pubblicato sul sito internet del Fondo centrale di Garanzia la modulistica per la richiesta agli istituti di credito delle garanzie COVID-19 al Fondo centrale per le PMI per importi superiori a 25.000 euro.

Si ricorda che, in caso di richiesta di garanzia diretta del fondo, questa coprirà il 90% dell'importo finanziato e previa valutazione del merito creditizio.

La richiesta, che dovrà essere effettuata per il tramite dell'istituto di credito prescelto, può essere effettuata alternativamente:

nel limite del 25% del fatturato totale registrato nel 2019 risultante dal bilancio depositato in CCIAA (o anche soltanto approvato, se non ancora depositato) o dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate (o da quella non ancora trasmessa ma per la quale il professionista ha già rilasciato l'impegno alla trasmissione)
nel limite del doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l'anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dalla documentazione contabile consegnata dal soggetto richiedente.

I due limiti sono alternativi, potendo quindi beneficiare del finanziamento nel massimo dei due importi.

Il modulo è scaricabile al seguente link:

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/04/20200423_Allegato-4-GD-1.docx

Per informazioni o chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

 

 

Nuove misure di sicurezza sui luoghi di Lavoro

In vista della prossima graduale riapertura delle attività economiche è opportuno porre l'accento sulla necessità di verificare preventivamente il rispetto puntuale del protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020.

Detto protocollo identifica le misure che dovranno essere implementate sui luoghi di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori ma anche dei clienti, dei fornitori e di tutti i soggetti che dovessero accedere ai locali aziendali.

In particolare il protocollo interviene sui seguenti aspetti:

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali
Informazione/formazione
Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori
Modalità di ingresso in azienda di soggetti esterni
Norme igieniche e dispositivi di protezione individuale
Gestione spazi comuni
Organizzazione aziendale
Gestione di una persona sintomatica
Sorveglianza sanitaria

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf

Per facilitare la verifica del rispetto del protocollo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una check-list di autovalutazione che consente di verificare, punto per punto, di aver adeguato la propria organizzazione alla prescrizioni di sicurezza.

La check-list può essere scaricata qui:

Tutte le attività, in vista della riapertura, dovranno verificare l'adeguato rispetto del protocollo, ricordando che il rispetto delle misure non è soltanto una cautela per i lavoratori, per i clienti e per i fornitori, ma è anche lo strumento che consentirà al contagio di non riemergere, evitando o limitando eventuali nuove chiusure a beneficio di tutti.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

 

Tributi locali: cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

C’è attesa per il terzo decreto legge a sostegno delle famiglie e delle attività economiche, che dovrebbe arrivare nel corso dell’ultima settimana di aprile. Le misure in cantiere sono numerose: alcune di esse dovrebbero interessare i tributi locali e, in primis, la nuova IMU e la TARI.

Nello specifico, si ragiona su diverse ipotesi di rinvio, ma sussiste il concreto rischio che la gestione della situazione dia luogo a complicazioni probabilmente anche maggiori rispetto al passato. I cittadini si troverebbero far fronte non solo a una situazione nuova - in quanto l’imposta municipale propria ha assorbito la TASI con modalità di calcolo in alcuni casi diverse - ma anche alle decisioni dei singoli enti locali, che in molti casi non saranno coincidenti.

Nel decreto di aprile potrebbero trovare spazio anche misure sulla nuova IMU.

La soluzione alla quale si sta lavorando mira ad incentivare il versamento dell’imposta entro la scadenza di legge, con una moratoria delle sanzioni per i contribuenti che pagheranno entro il 30 luglio 2020: in questo caso, i Comuni non irrogheranno le relative sanzioni, né addebiteranno gli interessi.

I Comuni potrebbero decidere di modulare, per categorie la disapplicazione di sanzioni e interessi, riconoscendo il beneficio ai soggetti che hanno subito il maggior danno a causa della diffusione del Coronavirus. Per individuare le attività incluse della moratoria, il riferimento potrebbero essere i codici ATECO.

 

 

 

 

 

Affitti, è possibile ridurre canone di locazione

Tra le tante iniziative a sostegno degli italiani che devono fare i conti con l’emergenza coronavirus, c’è anche la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo tra inquilini e proprietari sulla riduzione temporanea del canone di locazione. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro 30 giorni. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale.

La registrazione, però, potrebbe risultare complessa se si considera che molti uffici sono chiusi: è data la possibilità, quindi, di inviare l’atto tramite posta elettronica (ordinaria, non serve necessariamente la PEC).

L’accordo di riduzione del canone può riguardare non solo gli immobili privati ad uso abitativo, ma anche l’affitto di locali commerciali e non rilevano le differenze in termini di durata del contratto, o relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.

Per la registrazione non sono dovute spese e l'atto è esente dal bollo. Nella redazione dell’accordo, inoltre, è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso. L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto e tutto dovrà essere inviato al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.

Con la registrazione dell’accordo per il proprietario sarà possibile pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso.

I riferimenti degli uffici sono riportati sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell'area nazionale e in quelle regionali.

 

 

 

 

 

Emergenza Coronavirus: sospensione dei licenziamenti

Per evitare che aumentino i licenziamenti durante l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia a causa del COVID-19 il governo ha introdotto una sorta di blocco dei licenziamenti: i licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/1991, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

La durata dello stop ai licenziamenti è di 60 giorni, decorrenti dal 17 marzo 2020.

Ciò vale a dire che il divieto vale fino al 16 maggio 2020.

Sono soggetti alla predetta novità tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, ma vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.

Nel caso dei licenziamenti collettivi, la preclusione alla apertura della procedura ha effetto:

  • sull’art. 4 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
  • sull’art. 24 della L. n. 223/1991 che concerne le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Nel caso dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Sono soggetti a tale norma tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.

La sospensione temporanea dei licenziamenti individuali concerne:

  • ragioni inerenti l’attività produttiva;
  • ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

Non si può quindi licenziare per riduzione di personale per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al coronavirus.

Licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo

Rimangono invece fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto e anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Ulteriori licenziamenti esclusi:

  • Per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;
  • dovuti al superamento del periodo di comporto;
  • per inidoneità;
  • dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è “ad nutum”.

 

 

 

 

 

 

Regione Sicilia, 800 euro agli studenti fuori sede

La Regione Sicilia è scesa in campo per sostenere gli studenti fuori sede in questo periodo di emergenza COVID-19. È stato stanziato un fondo per supportare le spese degli universitari più in difficoltà, iscritti sia in atenei italiani che all’estero.

Bando di concorso

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali o estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare a supporto della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19.

La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dalla reimputazione finanziaria al PO FSE 2014/2020 di interventi finanziati a valere su risorse che risultano ancora disponibili, pari a complessivi euro 7.000.000,00, anche in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 275/2019. La gestione unitaria è affidata all’ERSU di Catania per gli studenti che si trovano all’estero ed all’ERSU di Palermo per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane, secondo i requisiti di accesso nei successivi articoli del presente bando.

Destinatari

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

  1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

  1. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.
  2. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione; b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

Requisiti di ammissione

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti e delle studentesse sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013. L’indicatore non dovrà superare il seguente limite massimo: o ISEE € 23.508,78 Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di domicilio

Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti di appartenere ad una delle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente bando.

Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare). Le Amministrazioni si riservano di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati.

Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei requisiti economici previsti:

  1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di attuale iscrizione e per il quale richiedono il contributo economico;
  2. non sono in possesso dei requisiti di reddito previsti dal presente bando;
  3. inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
  4. inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;
  5. inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
  6. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti allegati e dalle banche dati;
  7. presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate se non allegano adeguata documentazione attestante la veridicità dei dati dichiarati).

Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno procedere come segue

Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it; ERSU di Palermo Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersupalermo.it Viale delle Scienze, ed. 1 - 90128 Palermo, Tel. 091.6541111 email: protocollo@ersupalermo.it Pec: protocollo@pec.ersupalermo.it

Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi estere: ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersucatania.it, Via Etnea, 570- 95128 Catania, Tel. 095.7517910 Pec: protocollo@pec.ersucatania.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Etnea, 570- 95128 Catania

 

 

Studio Mamì - Studio

Cura Italia: credito d’imposta per negozi e botteghe

Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi non è un’agevolazione fiscalmente rilevante, non è tassabile e non partecipa quindi né al reddito né alla base imponibile IRAP. Questa è l’importante novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia, approvato in prima lettura da parte del Senato nella seduta dello scorso 9 aprile 2020.

L’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce, per il solo mese di marzo 2020 e nella misura del 60% del canone di locazione contrattualmente convenuto per tale mese, agli esercenti attività di impresa ritenute “non essenziali” che sono conduttori di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Dal momento che tale misura si propone di ristorare il beneficiario dal costo del canone, maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento: pertanto, è consigliabile effettuarlo con mezzi tracciabili (bonifico, addebito SEPA, carta di credito, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente a quello di utilizzo del credito d’imposta.

Non è ancora stato chiarito esplicitamente che cosa succede nel caso in cui nel contratto sia convenuto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie diverse (per esempio, uno alla categoria C/1 e uno a quella C/2).

Sono esclusi dalla misura tutti gli immobili di categoria catastale differente dalla C/1.

 

 

Decreto Liquidità, via libera dell'Unione Europea

A seguito dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea delle misure contenute nel Decreto liquidità, è già disponibile il modulo che consente di attivare il finanziamento, nei limiti del 25% del fatturato di cui all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata e nei limiti di 25.000 Euro.

Tale modalità di finanziamento, che avviene tramite il canale bancario, comporta la copertura a garanzia al 100% da parte del Fondo di Garanzia PMI e l'esclusione della valutazione del merito creditizio.

Il modulo è scaricabile al seguente indirizzo:

https://download.mise.gov.it/Allegato-4-bis.docx

e dovrà essere inviato per posta elettronica, anche non certificata, alla banca o al Consorzio Fidi cui si rivolgerà per la richiesta di finanziamento.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

DPCM 10/04/2020 Disposta la riapertura di alcune attività

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono state disposte delle modifiche rispetto alle attività cui è consentita l'apertura in questo periodo di isolamento dettato dall'emergenza. In particolare il decreto estende la possibilità di apertura ad una serie di attività precedentemente non previste. Di seguito l'elenco delle nuove attività:

Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Attività agricole

  • Silvicoltura ed utilizzo aree forestali (ATECO 2)

Industria

  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ATECO 16)
  • Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (ATECO 25.73.1)
  • Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (ATECO 26.1)
  • Fabbricazione di computer e unità periferiche (ATECO 26.2)

Commercio all'ingrosso

  • Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (ATECO 46.49.1)
  • Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (ATECO 46.75.01)

Servizi

  • Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (ATECO 81.3)
  • Organizzazioni e organismi extraterritoriali (ATECO 99)

In ogni caso, per gli esercizi commerciali per i quali è consentita l'apertura, sono disposti i seguenti obblighi:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Per le attività professionali sono disposte le seguenti raccomandazioni:

  1. attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
  2. incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  3. assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
  4. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

MISURE PER FAVORIRE LA LIQUIDITA’

E' stato pubblicato nella notte il DPCM n. 23 dell'8 aprile 2020 che introduce misure per favorire la liquidità di imprese, lavoratori e professionisti. Vediamo le principali misure del decreto:

MISURE PER FAVORIRE LA LIQUIDITA’

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Lo Stato, attraverso SACE S.p.A., fornisce garanzie alle banche per la concessione di credito alle seguenti condizioni:

  • la garanzia è valida per finanziamenti rilasciati entro il 31 dicembre 2020, con durata non superiore a 6 anni e possibilità di richiedere un preammortamento di 24 mesi;
  • l’impresa non deve essere tra quelle considerate in difficoltà ai sensi della normativa europea e non doveva risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020
  • l’importo del prestito non deve essere superiore al maggiore tra:
    • il 25% del fatturato annuo del 2019
    • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (qualora l’impresa abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 si dovrà attestare il costo del personale atteso per i primi due anni di attività)
  • la garanzia copre:
    • il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
    • l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia o con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro
    • il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  • il costo annuale della garanzia è pari:
    • per le PMI, a 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e il terzo anno e 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno
    • per le altre imprese, a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e il terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno
  • le commissioni richieste dai soggetti eroganti devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere inferiore al costo del medesimo finanziamento rilasciato senza garanzia
  • l’impresa che chiede la garanzia si impegna:
    • a non approvare distribuzioni di dividendi o a riacquistare azioni proprie nel corso del 2020
    • a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  • il finanziamento concesso deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti o attività imprenditoriali localizzati in Italia
  • per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro il rilascio della garanzia segue una procedura semplificata

L’efficacia della misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Art. 2 – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il decreto potenzia il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI

Fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito
  • l’importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
  • la percentuale di garanzia è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni con durata fino a 72 mesi
  • l’importo totale delle operazioni finanziare non può superare, alternativamente:
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, compresi gli oneri sociali, per il 2019 o per l’ultimo annuo disponibile. In caso di imprese costituite dall’1 gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
    • il 25 per cento del fatturato totale per l’anno 2019
    • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • l’importo della garanzia in riassicurazione è aumentato al 100% dell’importo garantito dai Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate da questi ultimo non superino la percentuale del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito
  • è ammissibile la garanzia diretta del Fondo per l’80% e per la riassicurazione per il 90% dell’importo garantito dai Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate da questi ultimo non superino la percentuale dell’80%, in caso di rinegoziazione di debiti nel caso in cui venga concesso un finanziamento aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia
  • sono ammissibili alla garanzia con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi a favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza purché tali finanziamenti:
    • prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione
    • abbiano una durata fino a 72 mesi
    • abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata o da altra idonea documentazione per i soggetti costituiti dopo l’1 gennaio 2019
    • l’importo non sia comunque superiore a 25.000 euro

per questa tipologia di finanziamenti il soggetto erogatore dovrà applicare un tasso di interesse che tenga conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e comunque inferiore ad un limite fissato dal decreto. La concessione della garanzia da parte del Fondo è effettuata senza valutazione del merito creditizio.

  • per i beneficiari con ricavi non superiori a 3.200.000 e la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza, la garanzia del Fondo può essere rilasciata in aggiunta a quella di Confidi sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

L’efficacia di parte delle misure è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo e contributi in conto interessi

Il “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi” può concedere garanzie sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità di:

  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte negli appositi elenchi

L’Istituto per il credito sportivo può altresì concedere ai medesimi soggetti contributi in conto interessi su finanziamenti erogati dall’Istituto stesso o da altro istituto bancario.

Art. 12 – Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Dal 9 aprile 2020 e per nove mesi viene eliminato il pre-requisito di almeno un anno di ammortamento del mutuo per poter accedere al fondo di solidarietà mutui “prima casa”.

SOSPENSIONI E RINVII

Art. 5 – Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Viene differita all’1 settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Art. 10 – Improcedibilità dei ricorsi e  richieste per dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Le richieste di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza presentate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito ricompresi nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono sospesi per detto periodo, salvo espressa rinuncia.

L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione fino al 30 aprile 2020 in questo caso opera su:

  • termini per la presentazione al pagamento
  • termini per la levata del protesto o contestazioni equivalenti
  • termini per l’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari
  • termini per l’invio del preavviso di revoca per l’emissione di assegni

I protesti o le contestazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, vanno da queste ultime cancellati. Per lo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto.

Art. 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo d’imposta, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 i seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

Per i medesimi soggetti che abbiano ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione è necessario un calo del fatturato o dei corrispettivi del 50%.

Gli stessi versamenti sono automaticamente sospesi, senza verifica di alcun requisitio, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Art. 19 – Sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Viene estesa al periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 la possibilità di non applicazione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni, seguendo l’apposita procedura prevista dal Decreto “Cura Italia”.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Le disposizioni previste per le società di riduzione del capitale, o eventuale scioglimento, in caso di riduzione del capitale per perdite che superano un terzo dello stesso o che lo riducono sotto il minimo legale, non si applicano fino al 31 dicembre 2020 per tutte le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi fino a tale data.

Art. 7 – Modifica temporanea dei principi di redazione del bilancio

La continuità aziendale, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si considera esistente se sussistente nell’ultimo bilancio chiuso al 23 febbraio 2020.

Art. 8 – Modifica temporanea della postergazione dei finanziamenti soci

I finanziamenti effettuati dai soci alle società fino al 31 dicembre 2020 non subiscono la postergazione rispetto a tutti gli altri crediti in caso di fallimento.

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

In caso di determinazione dell’acconto Irpef, Ires e Irap di giugno con il metodo previsionale, non si applicano sanzioni in caso di insufficiente versamento se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa

I termini previsti per beneficiare dell’agevolazione prima casa o ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Viene introdotto uno specifico credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno determinati con decreto ministeriale.

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro

Le disposizioni in materia di CIG ordinaria e in deroga sono applicabili anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

 

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