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Agevolazioni per le start-up innovative

Smart & Start Italia è uno strumento agevolativo istituito dal Mise, finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, oltre a sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Con la circolare n. 439196 del 16.12.2019 della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, sono state in seguito definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande.

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative:

  1. a) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione,
  2. b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione;
  3. c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

Possono inoltre richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l’impresa deve inoltrare la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale, di cui all’articolo 25, comma 8, D.L. 179/2012.

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa:

  1. a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
  2. b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, e/o
  3. c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Ai soggetti interessati è concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo del finanziamento agevolato concesso, calcolato a valere sulle spese ammissibili.

Tutti i piani d’impresa devono prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle riconducibili alle esigenze di capitale circolante, di importo superiore a 100.000 euro ed inferiore a 1.500.000 euro, relative a:

  1. a) immobilizzazioni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
  2. b) immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  3. c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa. Rientrano in tale categoria le spese per la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche tecnologiche nonché relativi interventi correttivi e adeguativi, i servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing. Rientrano, altresì, in tale categoria eventuali costi connessi alle collaborazioni instaurate con Organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa;
  4. d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), D.L. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani d’impresa, possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2020.

Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato, è pari al 90% delle spese ammissibili.

DAL 2020 SCATTA LA TASSA SULLO ZUCCHERO (C.D. SUGAR TAX)

La legge di bilancio 2020 istituisce una nuova imposta sul consumo di bevande edulcorate, cioè i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 percento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante, ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel caso di cessioni nazionali, anche a titolo gratuito, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • l’acquirente, nel caso di acquisti intra-comunitari
  • l’importatore, nel caso di importazioni da paesi extra-UE.

L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi UE e per quelle esportate.

La misura dell’imposta è pari:

  • a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
  • a 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta le bevende edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a:

  • 25 gr/l per i prodotti finiti;
  • 124 gr/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

I soggetti obbligati dovranno presentare un’apposita dichiarazione mensile, dalla quale emergerà il debito d’imposta, e operare il versamento entro il mese successivo a quello di riferimento.

L’imposta, però, non è di immediata applicazione, in quanto entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di apposito decreto attuativo, che dovrà emanarsi entro agosto 2020.

DAL COLLEGATO FISCALE UN AIUTO PER GLI IMMOBILI PIGNORATI

Il collegato fiscale, all’art. 41-bis, introduce una particolare procedura agevolativa volta a fronteggiare i casi di gravi crisi economica a seguito dei quali una banca (o una società veicolo), creditrice ipotecaria di primo grado, abbia iniziato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

In questi casi il debitore può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, con assistenza di un apposito Fondo di garanzia per la prima casa che garantisce il 50% dell’importo rinegoziato o del nuovo finanziamento e con il beneficio dell’esdebitazione del debito residuo.

Per poter accedere a questa agevolazione sono necessari i seguenti requisiti:

  1. a) il debitore sia qualificabile come consumatore (art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs. 206/2005);
  2. b) il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria, o una società veicolo di cui alla L. 130/1999;
  3. c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti di prima casa, previsti dalla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegata al Dpr 131/1986, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
  4. d) sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1.01.2010 e quella del 30.06.2019;
  5. e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
  6. f) l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31.12.2021;
  7. g) il debito complessivo (calcolato ai sensi dell’art. 2855 C.C.) nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
  8. h) l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%;
  9. i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
  10. j) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
  11. k) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Se il debitore non riesce ad ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al 3° grado, con trasferimento a questi dell’immobile ma la conservazione, per 5 anni, del diritto di abitazione.

Per l’attuazione del provvedimento si attende un decreto del Ministero dell’Economia.

INTRODOTTA LA PLASTIC TAX SU ALCUNI PRODOTTI IN PLASTICA

La legge di bilancio 2020 porta con sé anche la tanto contestata “plastic tax”, volta a disincentivare l’utilizzo dei prodotti in plastica.

In particolare l’imposta si pagherà sui cosiddetti “MACSI”, cioè manufatti con singolo impiego, cioè prodotti monouso volti al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce, e che vengono realizzati utilizzando materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica. Ad essere esclusi solo i prodotti conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici ed i MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei medicinali.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante (per i MACSI prodotti in Italia)
  • l’utilizzatore o il venditore a consumatore finale (per i MACSI prodotti in altri paesi UE)
  • l’importatore (per i MACSI provenienti da paesi extra-UE).

I suddetti soggetti passivi dovranno presentare all’Agenzia delle Dogane apposite dichiarazioni trimestrali per l’accertamento dell’imposta dovuta, la quale sarà pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica e non va versata se l’importo è pari o inferiore a 10 euro.

Al fine di premiare i comportamenti virtuosi, invece, per il 2020 viene previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili fino ad un importo massimo di 20.000 euro per singolo beneficiario.

L’attuazione della normativa attende un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione delo stesso.

CON IL 2020 PROROGATO IL BONUS FIERE

Con l’art. 1, comma 300, della legge di bilancio viene prorogato, anche per il 2020, il credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere (c.d. “bonus fiere”).

Il credito d’imposta, nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro annui, è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero e per le seguenti tipologie di spesa:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera.

Il credito, riconosciuto nei limiti de minimis, è utilizzabile in compensazione e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Si è comunque ancora in attesa delle disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:

  1. a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle citate;
  2. b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;
  3. c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche per cui è ammesso il credito d’imposta;
  4. d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimi dei crediti d’imposta.
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IL PUNTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI PER IL 2020

A seguito delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio vediamo gli sgravi a disposizione dei datori di lavoro per le assunzioni da effettuarsi nell’anno 2020.

Apprendistato di primo livello

Per le imprese fino a nove addetti è previsto uno sgravio previdenziale del 100% per i primi tre anni di contratto per le assunzioni di giovani dai 15 ai 25 anni di età, effettuate nell’anno 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Assunzione di under 35

In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un giovane under 35 spetta una decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo è previsto in maniera stabile, ma dal 2021 l’età dell’assumendo scenderà da 35 a 30 anni.

Assunzione di under 35 al Sud

Nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di soggetti con almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo previdenziale del 100% fino al massimale di 8.060 euro su base annua.

Assunzione di giovani laureati o dottori di ricerca eccellenti

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro avrà un esonero contributivo pari al, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per beneficiare dello sgravio il neolaureato dovrà aver conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studi, presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110. La medesima agevolazione si applica anche ai dottorati di ricerca ottenuti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019 presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta. L’agevolazione in questo caso si applica agli under 34.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, in casi di nuova iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2020, possono fruire dell’esonero del 100% del versamento dei contributi INPS, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non può essere cumulato con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento e viene erogato nei limiti del de minimis.

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BONUS BEBE’ E BONUS ASILI NIDO

Il bonus per i nuovi nati, agevolazione già presente negli anni passati, viene ulteriormente estesa nell’anno 2020 grazie alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020. Vediamo le modifiche più importanti.

La prima modifica riguarda l’estensione della platea dei beneficiari.

Per i figli nati o adottati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il bonus spetta infatti a tutte le famiglie, e non solo a quelle con ISEE fino a 25.000 euro, secondo la seguente modulazione:

  • bonus di 1.920 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 7.000 euro annui
  • bonus di 1.440 euro per i nuclei familiari con ISEE da 7.001 euro a 40.000 euro annui
  • bonus di 960 euro per i nuclei familiari con ISEE superiori a 40.000 euro annui

In caso di figlio successivo al primo nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo del bonus è aumentato del 20%. Si attendono ora i chiarimenti dell'INPS sui requisiti, importi mensili e maggiorati e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità per il 2020.

Ad essere potenziato è anche il c.d. “bonus asili nido”, introdotto nel 2016 per le famiglie che sostengono rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus viene erogato dall’INPS al genitore, residente in Italia, che sia cittadino italiano o UE o sia in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE o di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’UE o abbia lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il bonus viene pagato mensilmente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata e nei limiti di questa, e non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido. In caso di contributo per forme di assistenza domiciliare il bonus viene invece erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente a seguito di presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti, per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Cosa cambia con la legge di bilancio 2020?

Il bonus viene esteso a tutte le famiglie e senza limiti di reddito e aumentano aumenta gli importi massimi su base annua erogabili dall’INPS.

In particolare il contributo viene erogato su base ISEE secondo la seguente scala:

  • bonus di 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro
  • bonus di 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro
  • bonus di 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE oltre 40.000 euro
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SI ALLA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO MA SALTA QUELLA SUI NEGOZI

Un 2020 dal sapore dolceamaro per il comparto delle locazioni.

Il dolce viene dalla conferma dell’aliquota del 10% per le locazioni a canone concordato, che da temporanea (doveva applicarsi solo fino al 2019, in luogo dell’aliquota base del 15%) diventa a regime e si applica:

  • ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato)
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che l’aliquota della cedolare secca da applicare agli affitti a canone libero è, e rimane, pari al 21%.

L’amaro viene, invece, dalla mancata conferma della cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali di categoria catastale C/1 e di estensione inferiore ai 600 mq. Detta agevolazione rimane quindi confinata ai contratti stipulati nell’anno 2019, ma non viene riproposta anche per l’anno 2020.

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CON IL DECRETO FISCALE SI ISTITUISCE IL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO PUBBLICO

A partire dal 2020, previa pubblicazione di un apposito decreto del MEF, verrà istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

A prevederlo è l’art. 27 del Decreto fiscale, disponendo che l’iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitavano tale attività.

In particolare l’iscrizione è obbligatoria per le seguenti tipologie di operatori:

  • produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (AWP o new slot e videolottery, VLT);
  • concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
  • produttori e proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – D. 773/1931), nonché possessori o detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • concessionari del gioco del Bingo;
  • concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
  • titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
  • concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • concessionari del gioco a distanza;
  • titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
  • produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
  • società di corse che gestiscono gli ippodromi;
  • allibratori;
  • ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli sopra elencati che svolge qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco.

L’iscrizione andrà rinnovata ogni anno e comporterà il versamento di una somma annuale che varia da un minimo di 200 a un massimo di 10.000 euro. L’esercizio di un’attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporterà una sanzione di 10.000 euro è l’inibizione dall’iscrizione al Registro per i successivi cinque anni.

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DALL’1 GENNAIO 2020 ULTERIORE STRETTA ALLE COMPENSAZIONI

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio impone un’ulteriore stretta alle compensazioni di crediti tributari. Vediamo di che si tratta.

Una prima stretta riguarda i tempi entro i quali poter utilizzare i crediti tributari. Come già avviene in campo Iva, dal 2020 anche per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, si dovrà attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che, ad esempio, un credito Irpef dell’anno 2019 si potrà portare in compensazione 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, cioè verosimilmente dal 10 novembre 2020 in poi.

Altra stretta è rappresentata dall’obbligo di utilizzo del canale telematico per le compensazioni dei crediti, esteso a tutti i soggetti, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, e che ricomprende anche “crediti” che si ritenevano finora esclusi dall’obbligo, come ad esempio il c.d. “bonus Renzi”.

Infine viene prevista una pesante sanzione in caso di deleghe di pagamento F24 scartate a seguito di attività di controllo dell’Agenzia come, ad esempio, nel caso di utilizzo di crediti non utilizzabili (ad es. quelli superiori a 5.000 euro prima della presentazione della relativa dichiarazione) o di compensazioni non effettuabili (perché ad esempio il contribuente ha dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo). La sanzione che verrà applicata sarà pari al 5% dell’importo della delega, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro. Le sanzioni saranno applicabili a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partite dal mese di marzo 2020.

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