Tra gli interventi agevolativi previsti dal Decreto Crescita, recentemente convertito in legge, spiccano le modifiche alla disciplina dei c.d. “sismabonus”. Vediamole nel dettaglio.
Cos’è il sismabonus?
La misura, introdotta a valere dall’1 gennaio 2017, consente di beneficiare di consistenti detrazioni d’imposta per le spese sostenute per interventi antisismici su immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive. Gli interventi devono riguardare immobili site in zone a rischio sismico 1, 2 o 3. (La classificazione è rintracciabile su questo sito: https://bit.ly/2K7hRly
L’agevolazione, calcolata su un ammontare complessivo massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare e per ciascun anno, va ripartita in 5 quote annuali e spetta con le seguenti percentuali:
- 80% dell’ammontare dell’intervento, se dallo stesso deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori (85% nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali);
- 70% dell’ammontare dell’intervento, se dallo stesso deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore (75% nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali);
- 50% negli altri casi.
L’agevolazione spetta altresì a chi acquista un immobile demolito e ricostruito nel quale, a seguito della ricostruzione, si verifica una riduzione del rischio sismico di una classe (in questo caso l’agevolazione spetta al 75%) o di due classi (in questo caso l’agevolazione spetta all’85%). Questi interventi potevano essere beneficiati solo per immobili siti in zone a rischio sismico 1.
A chi spetta il sismabonus?
Per i contribuenti IRPEF, l’agevolazione non spetta esclusivamente ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento e che sostengono le relative spese. Possono quindi beneficiare:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali (per gli immobili non strumentali e non beni merce)
- società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (per gli immobili non strumentali e non beni merce)
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato ad altro cniuge
- il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio per le spese sostenute dall’1 gennaio 2016
L’agevolazione spetta anche a tutti i soggetti IRES e, inoltre:
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Cosa cambia con il Decreto Crescita?
Una prima novità è rappresentata dall’estensione dell’applicabilità del sismabonus per acquisto di immobili demoliti e ricostruiti anche per gli immobili situati in zone a rischio sismico 2 e 3, mentre finora era applicabile solo nelle zone a rischio sismico 1.
Inoltre un’importante innovazione è la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta del bonus nella propria dichiarazione dei redditi, di cedere il bonus al fornitore che ha effettuato gli interventi beneficiando di un contestuale sconto sul corrispettivo dovuto. In precedenza questa possibilità era prevista esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Il fornitore avrà poi la possibilità di usare in compensazione, in 5 quote annuali, il bonus ceduto oppure di cedere il bonus ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e con l’esclusione della possibilità di cessione ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Per approfondire
L’argomento è trattato nei dettagli in una guida dell’Agenzia delle Entrate, rintracciabile al seguente indirizzo: https://bit.ly/2Em0KLp