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Riapertura, linee guida per i servizi alla persona

Ambito di applicazione

  • servizi degli acconciatori
  • barbieri
  • estetisti
  • sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
  • In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
  • Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nel rispetto delle linee guida per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale

 

 

 

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Riapertura, linee guida per le attività turistiche

Ambito di applicazione

  • stabilimenti balneari
  • spiagge attrezzate
  • spiagge libere

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
  • Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
  • Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
  • È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
  • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
  • Per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a
  • titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), si applicano tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport.

È consentita la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti

 

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Riapertura, linee guida per le strutture ricettive

Ambito di applicazione

  • strutture ricettive alberghiere
  • strutture ricettive complementari
  • alloggi in agriturismo

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
  • La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
  • L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
  • Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
  • Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
  • L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  • Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
    • garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
    • aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
    • in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
    • attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
    • nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
    • per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
    • negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
    • Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
    • le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
    • evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
  • Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
  • Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalle apposite linee guida e dall’ordinanza.

 

 

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Riapertura, linee guida settore ristorazione

Ambito di applicazione

  • ristoranti
  • trattorie
  • pizzerie
  • self-service
  • bar
  • pub
  • pasticcerie
  • gelaterie
  • rosticcerie
  • attività di catering
  • ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande

Linee guida

  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • La consumazione a buffet non è consentita.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • Le attività di catering sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee Guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

 

 

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Decreto Rilancio: credito d’imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi

La bozza del c.d. “Decreto Rilancio” prevede, all’articolo 31, un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.

Il credito d’imposta comprende i seguenti beneficiari, a condizione che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti e professioni.

Il credito d’imposta è riconosciuto in particolare alle strutture alberghiere indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari del periodo d’imposta precedente.

L’agevolazione si applica inoltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta comprende gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico;
  • di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta sarà modulato in funzione del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario, nello specifico:

  • in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60 % del canone mensile versato;
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.

L’importo dei canoni su cui calcolare il credito d’imposta corrisponde al quantum versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

La spettanza dell’agevolazione ai soggetti locatari esercenti attività economica è subordinata ad un test sul fatturato: il credito d’imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta per il locatario contemplano sia la possibilità di utilizzo diretto, sia la facoltà di cessione:

  • utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previo pagamento dei canoni di riferimento;
  • utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Nel caso in cui il locatario si avvalga della facoltà di cessione del credito al locatore o

concedente, quest’ultimo può fruire del credito d’imposta con le seguenti modalità:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuir;

ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

 

 

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Decreto Rilancio: requisiti, importo e novità dei contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è uno dei punti centrali del decreto Rilancio approvato il 13 maggio 2020, che prevede lo stanziamento di 6 miliardi di euro per gli indennizzi alle imprese e ai titolari di partita iva che fatturano fino a 5 milioni ed hanno avuto un calo di fatturato ad aprile del 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’importo del contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Più nel dettaglio, i beneficiari saranno i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva (comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale), con fatturato nell’ultimo periodo di imposta inferiore ai 5 milioni di euro.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata.

Nel dettaglio:
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nell’ultimo periodo di imposta;
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione nell’ultimo periodo di imposta;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni nell’ultimo periodo di imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato nella seconda metà di giugno dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

 

 

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Nuove disposizioni per il ricevimento dei clienti

A partire da lunedì 11 maggio 2020 lo Studio Mamì amplierà le possibilità di ricevimento dei propri clienti, al fine di venire incontro alle necessità di consulenza e sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da coronavirus COVID-19.

MODALITA' DI RICEVIMENTO A DISTANZA
Al fine di ridurre la necessità del cliente di recarsi presso lo Studio, limitando gli assembramenti, è possibile contattare lo Studio:

  • telefonicamente;
  • tramite videochiamata, previo appuntamento.

Detta modalità di contatto è quella preferenziale se la tipologia di consulenza da fornire lo consente.

MODALITA' DI RICEVIMENTO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO
Qualora non sia possibile operare a distanza, è possibile accedere ai locali dello Studio con le seguenti modalità:

  • previo appuntamento, e in questo caso l'accesso sarà rapido e non vi sarà alcuna attesa, potendo direttamente accedere senza sostare in sala d'attesa;
  • senza appuntamento, e in questo caso si dovrà attendere in sala d'attesa e l'acceso verrà contingentato ad un massimo di due persone contemporaneamente.

Si consiglia quindi vivamente di prendere appuntamento prima di accedere in Studio per evitare di dover attendere in fila fuori dai locali.

Qualora il contatto con lo Studio sia necessario esclusivamente per consegnare o ritirare documentazione, ciò avverrà attraverso la finestra del cortile condominiale senza necessità di accedere ai locali di studio.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALLO STUDIO
In via preliminare si avverte che non sarà consentito l'accesso ai locali di Studio ai clienti privi di mascherina.

All'accesso verrà chiesto a tutti i clienti di detergere le mani con l'apposito gel che si troverà all'entrata e di indossare i guanti monouso anch'essi messi a disposizione dallo Studio.

Prima del definitivo accesso ai locali, l'addetto di Segreteria:

  • provvederà a fornire idonea informativa sul trattamento dati personali;
  • provvederà a misurare la temperatura corporea con termoscanner;
  • provvederà a far firmare idonea autocertificazione.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, il cliente presenti evidenti sintomi influenzali o se il cliente è stato a contatto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti dichiarti positivi al coronavirus COVID-19 o provenga da zone epidemiologiche a rischio, verrà inibito l'accesso ai locali di Studio.

Siamo sicuri che queste misure di sicurezza saranno rispettate da tutti, perchè danno la giusta sicurezza di poter operare senza rischi per i clienti e per gli operatori di Studio, consentendo un graduale ritorno alla normalità.

 

 

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Approvata la finanziaria della Regione Siciliana

E' stata approvata la finanziaria della Regione Siciliana, orientata prevalentemente a provvedimenti in aiuto dei soggetti colpiti dall'emergenza coronavirus COVID-19. Vediamo le principali novità previste dal testo esitato dall'ARS.

Sospensione di versamenti
Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020 relativamente:

  • alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
  • al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
  • ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;
  • ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;
  • alla tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
  • ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

Esenzione tassa automobilistica anno 2020
Per l’anno 2020 è prevista l’esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 Kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro. Sono altresì esentati i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, che vengano utilizzate esclusivamente per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

Esenzione canoni per le concessioni demaniali marittime
Prevista per l’anno 2020 l’esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime e la riduzione del 50% per l’anno 2021.

Aiuti ad asili nido pubblici e privati
Verranno erogati sostegni per le scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera), le ludoteche sia pubbliche che private e le scuole 3-6 anni statali e paritarie, al fine di compensare i minori ricavi conseguenza del blocco delle attività a causa dell’emergenza COVID-19 e alla correlata sospensione dell’erogazione delle rette.

Prestiti agli operatori economici con parziale fondo perduto
Imprese e professionisti titolari di partita Iva operanti in Sicilia potranno chiedere, tramite Irfis, finanziamenti sino a 25.000 euro della durata di 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto, fino a 5.000 euro, per il sostegno delle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e commissioni.

Finanziamenti a sostegno dell’editoria
Attraverso Irfis verranno concessi finanziamenti a favore dell’editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione. Finanziamenti anche per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per le dicole.

Contributi in conto interessi e a fondo perduto per artigiani tramite CRIAS
Per gli artigiani operanti in Sicilia:

  • con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019
  • utili netti non superiori a 30.000 euro come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero per i soggetti costituiti dopo l’1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione

la Crias è autorizzata a concedere contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5.000 euro.
Verranno altresì concessi finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l’iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.

Contributi in conto interessi e a fondo perduto per le cooperative tramite IRCAC
Per le cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell’anno 2018 un utile netto non superiore a 100.000 euro, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero per i soggetti costituiti dopo l’1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione, l’IRCAC è autorizzata a concedere contributi per il rimborso di spese per interessi e cmmissioni derivanti da operazioni creditizie nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5.000 euro.
Verranno altresì concessa alle cooperative sociali la possibilità di cedere o chiedere l’anticipazione dei crediti vantati nei confronti degli enti locali.

Rinegoziazione dei mutui stipulati con IRCAC
Su istanza presentata dalle cooperative giovanili l’IRCAC procede alla rinegoziazione dei mutui con essa stipulati applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data.

Contributi per la riconversione
Irfis concederà contributi a fondo perduto alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

Interventi a favore del turismo
L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a spendere 7,5 milioni di euro per l’acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche, da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria.

Aiuti all’agricoltura
Nei confronti delle aziende agricole siciliane sono concesse le seguenti agevolazioni:

  • concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;
  • concorso al pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
  • la compensazione delle perdite di reddito sulla base delle disposizioni europee

Alle medesime imprese che accedono ad operazioni creditizie sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5.000 euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza.

Aiuti per le assunzioni
Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020 che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte.

Aiuti per lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e del commercio
Per i lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e del commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all’erogazione dell’indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento è autorizzata l’erogazione di un contributo una tantum.

Aiuti per la pesca
Stanziate risorse per incrementare il fondo di solidarietà della pesca, destinandoli agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, e per la trasformazione dei prodotti ittici.

Resto in Sicilia
Per i soggetti beneficiari della misura “Resto al Sud” viene previsto un contributo ulteriore, pari alle imposte versate alla Regione per ciascuno dei tre periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. In particolare il rimborso riguarderà:

  • l’addizionale IRPEF regionale
  • la tassa automobilistica per gli automezzi immatricolati in Sicilia e strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti
  • imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l’acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell’attività.

Inoltre, per i soggetti che sono rimasti esclusi dalla misura “Resto al Sud”, viene previsto l’intervento con un finanziamento da parte di IRFIS per la quota che sarebbe stata oggetto di prestito nell’ambito del progetto escluso.

Edilizia – Bonus facciate
Vengono stanziati 100 milioni di euro per interventi straordinari degli immobili:

  • 50 milioni vengono destinati alla manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento degli immobili che appartengono al patrimonio e al demanio regionale
  • 50 milioni sono destinati ai privati, nel limite di 5.000 euro ciascuno, per il rifacimento delle facciate, nel rispetto del piano del colore di ogni comune, nonché per il cappotto termico e la messa in sicurezza degli immobili.

Cultura
Stanziato un fondo di 10 milioni di euro a favore di fondazioni, compagnie teatrali e associazioni concertistiche allo scopo di ridurre le perdite da botteghino.

Risorse ai Comuni per sostegno alle imprese
Vengono destinati 300 milioni di euro ai Comuni che:

  • dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all’esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
  • dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l’utilizzo di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l’utilizzo di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
  • concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19.

Dette disposizioni si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria.

Aiuti agli studenti fuori sede
Agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia è concesso un contributo straordinario “una tantum” di 500 euro. Il contributo spetta gli studenti conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU.

Modifiche alle strutture balneari
Per l’anno 2020 sono autorizzate, con procedure semplificate, le modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del coronavirus e che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l’accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del distanziamento sociale.

Sospensione rate dei mutui di edilizia residenziale agevolata convenzionata
L’Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni per la sospensione del pagamento, fino al 31 dicembre 2020, delle rate semestrali dei mutui afferenti l’edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

Aiuti alle famiglie disagiate
Previsto un intervento destinato alle famiglie che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, per l’acquisto di beni, compresi dispositivi di protezione individuale e prodotti farmaceutici, prodotti e servizi di prima necessità compreso l’acquisto di pasti pronti, nonché per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative, per il periodo emergenziale Covid-19, nonché, in via residuale, per l’attivazione di cantieri di servizio e per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

Prestiti alle famiglie disagiate
Viene istituito un fondo presso IRFIS al fine di erogare prestiti senza interessi, per un importo massimo di 15.000 euro, da restituire in 60 rate mensili e con preammortamento di 18 mesi, a favore dei nuclei familiari con reddito familiare non superiore a 40.000 euro e residenti in Sicilia almeno a far data dal 31 dicembre 2019.

Si precisa che molte delle norme contenute nella finanziaria richiederanno degli appositi provvedimenti attuativi e il nostro Studio vi terrà prontamente informati sull'emanazione degli stessi.

 

 

Invitalia lancia il bando “Impresa sicura”

Invitalia lancia il bando “Impresa sicura” per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Partirà l’11 maggio 2020, e fino al 18 maggio 2020, la possibilità per le imprese di fruire di un rimborso per le spese sostenute a causa dell’emergenza COVID-19. Vediamo chi potrà beneficiarne.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese
  • avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria nè essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria

Spese ammissibili

Il rimborso spetta per le seguenti tipologie di spesa:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Le spese dovranno:

  • essere sostenute dal 17 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda (fa fede la data della fattura)
  • essere state pagate, alla data di invio della domanda, con mezzi tracciabili
  • essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00)
  • non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Rimborso concedibile

Il rimborso è pari ad un massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa cui sono destinati I DPI e, comunque, fino ad un importo massimo per impresa di Euro 150.000,00. Non sono oggetto di rimborso le imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

Termini di presentazione

Ogni impresa dovrà prenotare le risorse dall’11 maggio 2020 al 18 maggio 2020 attraverso il portale di Invitalia. Per i soggetti che risulteranno in posizione utile per accedere al rimborso, andrà poi presentata una domanda di rimborso, a partire dal 26 maggio 2020 ed entro l’11 giugno 2020, con allegazione della documentazione di spesa e le relative evidenze di pagamento.

 

 

 

 

Fase 2, ecco cosa cambia dal 4 maggio

E' stato emanato nella giornata di ieri il D.P.C.M. contenente nuove disposizioni relative al contenimento dell'emergenza COVID-19.

E' opportuno precisare che il Decreto disciplina esclusivamente il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, nulla dicendo in merito a ciò che avverrà in seguito. Vediamo le principale novità che interessano le imprese.

Commercio al dettaglio
Per il commercio al dettaglio l'unica modifica è rappresentata dalla possibilità di apertura per chi effettua il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Viene inoltre raccomandata la diffusione, presso il proprio punto vendita, di informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4, che potete scaricare qui, Allegato 4 e di applicare le misure di cui all'allegato 5, che potete scaricare qui. Allegato 5

Servizi alla persona - Ristorazione
Nulla cambia per servizi alla persona, mentre viene data la possibilità ai servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) di effettuare la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Servizi educativi per l'infanzia, scuole e università.
Dovranno essere esposte, presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4, che potete scaricare qui.

Attività produttive e commercio al'ingrosso
Per le altre attività produttive e per il commercio all'ingrosso viene introdotta la possibilità di apertura per i seguenti codici ATECO:

07 - Estrazione di minerali metalliferi
08 - Estrazione di altri minerali da cave e miniere
09 - Attività di supporto all'estrazione
12 - Industria del tabacco
13 - Industrie tessili
14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24 - Metallurgia
25 - Fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari e attrezzature)
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili
32 - Altre industrie manifatturiere
41 - Costruzione di edifici
43 - Lavori di costruzione specializzati
45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
68 - Attività immobiliari
73 - Pubblicità e ricerche di mercato
78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80 - Servizi di vigilanza e investigazione
82 - Attivitò di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

Per le imprese che riprendono l'attività è possibile svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Procedure di sicurezza
Tutte le attività non sospese dovranno rispettare i seguenti protocolli di sicurezza:

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del cirus COVID-19 negli ambienti di lavoro, di cui all'allegato 6, scaricabile qui Allegato 6
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione dei COVID-19 nei canteri, di cui all'allegato 7, scaricabile qui Allegato 7
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, di cui all'allegato 8, scaricabile qui Allegato 8

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

 

 

 

 

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