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Bonus facciate: ecco la guida aggiornata

Il “Bonus facciate” ovvero la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori sulle facciate di case e condomini sta riscuotendo un discreto interesse. Con la circolare n. 2/2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi attesi chiarimenti sul "bonus facciate" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Vediamoli insieme:

Ambito soggettivo

La circolare chiarisce che il bonus è fruibile da chiunque abbia una imposta lorda sulla quale applicare la detrazione, quindi indistintamente:

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Ovviamente, la detrazione non è fruibile da chi non ha una imposta lorda da pagare (es. contribuenti in regime forfettario che non hanno altri redditi, contribuenti che hanno esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata, ecc.).

Possono usufruire del bonus facciate:

  • i proprietari
  • gli usufruttuari
  • i nudi proprietari
  • i “promissari acquirenti” che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa.
  • i titolari di uso o abitazione
  • i titolari di un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario)

Possono usufruirne anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori, purchè:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante ad un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si considera il criterio di cassa ovvero la data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Invece per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa ricorso al criterio di competenza indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Ambito oggettivo: interventi agevolabili.

La detrazione è inerente ai lavori di recupero effettuati sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). L'agevolazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. I lavori devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata di edifici anche non abitativi (ovviamente l'agevolazione riguarda solo edifici già esistenti).

Sono agevolati i seguenti interventi:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

In caso di esecuzione dei lavori in economia è possibile detrarre le spese di acquisto dei materiali. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, tra gli interventi inclusi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano, ad esempio quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, a condizione che siano richieste dalla tipologia di lavori (l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, iva, ove non sia detraibile, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ambito oggettivo: edifici agevolabili.

L'agevolazione spetta per gli edifici ubicati:

  • in zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • in zona B, che include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Anche edifici ubicati in zone assimilabili. L’assimilazione alle predette zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ambito oggettivo: interventi misti.

Nei casi in cui i lavori che interessano la facciata:

  • non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • riguardano interventi influenti dal punto di vista termico
  • interessano oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Il calcolo della percentuale deve interessare l'intonaco per oltre il 10 % della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

ai fini della detrazione, gli interventi devono rispettare:

  • i requisiti indicati nel decreto “requisiti minimi”, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Detrazione spettante

La detrazione spettante è pari al 90% della spesa sostenuta, senza alcun limite di spesa, e può essere fatta valere sia ai fini dell'IRPEF che dell'IRES, spalmata in quote costanti su 10 anni.

Adempimenti dei soggetti IRPEF non imprenditori

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno:

  • disporre i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Dovrà essere utilizzato il bonifico speciale previsto dagli istituti bancari per l'ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (non richiesto in caso di interventi misti);
  • comunicare preventivamente alla data di inizio dei lavori (con raccomandata a/r) alla ASL la data di inizio dei lavori se la comunicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e della ricevuta del bonifico di pagamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

Per gli interventi misti, è altresì obbligatorio acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (sostituibile con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  • dopo gli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata all'ENEA la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Adempimenti dei titolari di reddito d'impresa

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti per i soggetti IRPEF non imprenditori, salvo quello del pagamento con bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione del reddito d'impsta. L'imputazione degli interventi al periodo d'imposta avverrà secondo le regole generali di competenza fiscale.

Adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall'amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. L'amministratore rilasci al singolo condomino, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte di questi, una certificazione delle somme corrisposte attestando, altresì, di aver adempiuto agli obblighi di legge. L'amministrazione conserverà inoltre la documentazione originale al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

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Bonus casa: 6 incentivi fiscali per risparmiare

Un 2020 di vantaggi per chi decide di realizzare lavori in casa, sono infatti disponibili ben 6 tipi di detrazioni fiscali che coprono un’ampia gamma di interventi: bonus facciate, detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia, ecobonus per interventi di risparmio energetico, sismabonus, bonus mobili e bonus verde. Vediamoli in dettaglio:

Bonus facciate

Uno sconto del 90% per le spese, sostenute nel 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici o nelle aree parzialmente edificate (zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968). Il beneficio potrà essere recuperato in 10 anni e spetta solo per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, nonché per gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili

Confermati anche per il 2020 i cosiddetti bonus storici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50% e limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Danno diritto alla medesima detrazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria (per le sole parti comuni di edifici residenziali) e straordinaria. Sono ammesse anche le spese finalizzate alla sicurezza, al cablaggio dell’immobile, all’abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi di risparmio energetico non qualificato.

Prorogata per il 2020 anche la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Ecobonus e sismabonus

Nel nuovo anno sarà possibile fruire dell’ecobonus per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, con un tetto di spesa di 136.000 euro per ogni unità immobiliare di ciascun edificio con aliquote variano dal 50% al 75%.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, realizzati nelle zone sismiche 1, 2, 3, finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico la detrazione arriva all’80% se i lavori comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore o all’85% se i lavori determinano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Bonus verde

Il bonus verde consiste nella detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e coperture a verde e di giardini pensili.

Sconto in fattura

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, la possibilità di richiedere lo sconto in fattura è possibile soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali di importo pari almeno a 200.000 euro che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Abrogato, invece, il meccanismo dello sconto in fattura in caso di sismabonus e per gli interventi di risparmi energetico che riguardano le singole unità immobiliari.

 

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ANCHE PER IL 2020 SI POTRA’ BENEFICIARE DELLA SABATINI-TER

L’agevolazione Sabatini-Ter rappresenta una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese sotto forma di:

  • finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti, attrezzature o beni immateriali a uso produttivo, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti);
  • un contributo statale in conto impianti determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento di durata di cinque anni, di importo uguale all’investimento e ad un tasso d’interessa annuo pari al 2,75%, per gli investimenti “ordinari”, e al 3,575%, per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.

Con la Legge di Bilancio 2020 la Sabatini-Ter viene rifinanziata con un contributo potenziato del 100% a favore delle imprese di minori dimensioni che effettuano investimenti in Sud Italia. Per queste ultime il tasso annuo convenzionale passa dal 2,75% al 5,5%, con apposite riserve di fondi destinate pari a 12 milioni di euro per il 2020, 11 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024 e 4 milioni di euro per il 2025.

Al fine di ottenere il contributo, la domanda va presentata direttamente alla banca convenzionata alla quale viene richiesto il finanziamento per l’acquisto dei beni.

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AMPLIATO IL CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE

La Legge di bilancio 2019 ha istituto un credito d’imposta a favore delle edicole fruibile negli anni 2019 e 2020, con beneficiari gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d’imposta spettava anche ai seguenti soggetti, esercenti anche altre attività, purché rappresentassero l’univo punto vendita di giornali, riviste e periodici nel comune:

  • rivendite di generi di monopolio
  • rivenite di carburanti e di oli minerali
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
  • strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq
  • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di Euro 2.000,00 per anno e per ogni esercente ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI (con riferimento ai locali ove si svolge l’attività) nonché ad eventuali spese di locazione o altre spese.

La novità della Legge di bilancio 2020 è rappresentata dall’estensione del credito d’imposta a tutti  i soggetti che non svolgono l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, anche qualora il loro punto vendita non fosse l’unico presente nel comune.

Le domande per fruire del credito d’imposta per l’anno 2020 andranno presentate dall’1 settembre al 30 settembre 2020 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA: DAL 16 APRILE SCATTA IL BANDO INAIL ISI

Anche quest’anno le imprese avranno uno strumento in più per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per le sole imprese agricole, per acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Grazie al Bando Inail Isi 2019 è infatti possibile ottenere finanziamenti a fondo perduto, pari al 65% calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, con i seguenti limiti:

  • per gli Assi 1, 2 e 3 (interventi generici, interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi e bo3h cnifica da materiali contenenti amianto) il massimo erogabile è di Euro 130.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 5.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • per l’Asse 4 (progetti presentati da micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – ATECO 2007 A03.1, C31) il massimo erogabile di Euro 50.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 2.000,00;
  • per l’Asse 5 (interventi nel settore agricolo) il massimo erogabile è pari ad Euro 60.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 1.000,00.

Le domande andranno presentate telematicamente a partire dal 16 aprile 2020.

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COSA CAMBIA PER LE LETTERE D’INTENTO DAL 2020

Dal 2020 scattano alcune novità in relazione alle lettere d’intento da emettere per usufruire delle agevolazioni previste per gli esportatori abituali.

Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, deve predisporre un’apposita dichiarazione redatta in conformità del modello previsto dall’Agenzia delle Entrate e trasmetterlo a quest’ultima, la quale rilascia un’apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

L’esportatore abituale non deve più quindi consegnare una copia della dichiarazione e della ricevuta al proprio fornitore, ma deve solo comunicare a quest’ultimo l’intenzione di avvalersi della possibilità di fare acquisti senza Iva e deve fornire il protocollo telematico affinché il fornitore possa indicarlo nella propria fattura.

Il fornitore, dal canto suo, dovrà riscontrare che il protocollo corrisponda ad una dichiarazione effettivamente inviata e inserirlo in fattura. E’ stato invece eliminato l’obbligo di annotare le dichiarazioni d’intento ricevute in un apposito registro e viene altresì meno l’obbligo di compilare il quadro VI “dichiarazioni d’intento ricevute” previsto nella Dichiarazione annuale IVA.

A fronte di una semplificazione negli adempimenti aumentano però le sanzioni in capo al fornitore che non effettua le adeguate verifiche prima di emettere una fattura senza Iva: la sanzione andrà dal 100% al 200% dell’IVA omessa, mentre finora la sanzione era fissa e andava da Euro 250 ad Euro 2.000.

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Scopri quale sarà la tua pensione

Quello della pensione è un tema molto sentito non soltanto da chi si avvicina all’età utile per accedervi, ma soprattutto per i più giovani che, spesso, lavorano con contratti che non garantiscono la contribuzione necessaria per progettare con serenità il proprio futuro.  L’argomento è ancora più discusso negli ultimi anni da quando, a seguito dell’allungamento dell’aspettativa di vita e del calo delle nascite, sono stati innalzati sia gli anni di età anagrafica che gli anni di contributi necessari per accedere alla pensione.

Nonostante si siano succedute parecchie riforme su quella che di fatto è la principale forma di previdenza pubblica, non è ancora stata raggiunta una soluzione convincente in ottica di lungo periodo. Le misure prese in considerazione si sono rivelate, piuttosto, “provvedimenti tampone” utili al massimo sul breve-medio termine.

Tuttavia non è importante solo sapere quando si andrà in pensione ma anche quale sarà il contributo economico al quale si potrà avere accesso.

Avvalendosi di una consulenza specializzata, è possibile avere una vera e propria stima pensionistica personalizzata che si basa sui contributi già versati e sulle previsioni lavorative e di reddito. Questo costituisce, soprattutto per i più giovani, un faro illuminante in un contesto di crescente incertezza: riuscire ad avere un quadro complessivo e accurato per poter stimare quale sarà la propria pensione è fondamentale per poter valutare, insieme ad un consulente esperto, eventuali altre soluzioni per guardare a un futuro più solido.

Studio Mamì offre ai suoi clienti un servizio mirato, grazie all’utilizzo di una piattaforma strutturata appositamente per effettuare simulazioni pensionistiche accurate, basate sulla situazione contributiva alla data odierna e sulla stima reddituale futura. Una volta analizzati i dati emersi, i professionisti dello studio potranno fornire una consulenza cucita addosso al cliente, prospettando una panoramica dettagliata della sua situazione e una rosa di possibili interventi correttivi (es. riscatti o contribuzione volontaria) o integrativi (es. ricorso a forme di previdenza complementare).

Più nel dettaglio, le attività connesse a questo tipo di servizio saranno:

  • Attivazione del profilo INPS per l'acquisizione dei dati contributivi
  • Acquisizione di ulteriori dati contributivi non presenti presso l'INPS
  • Stima della pensione di primo pilastro con inclusione di tutte le categorie previdenziali italiane (Autonomi, Lavoratori dipendenti pubblici e privati, Liberi professionisti) collegato ad uno o più strumenti di previdenza complementare
  • Stima delle diverse tipologie di pensione erogabili in base ai diversi requisiti contributivi e di età (es. totalizzazione, pensioni di invalidità, pro-quota, ecc.)
  • Stima delle modifiche del profilo pensionistico a seguito di interventi correttivi (es. riscatti o contribuzione volontaria) e relativo carico economico
  • Elaborazione di una relazione riepilogativa del profilo pensionistica
  • Consulenza in termini di previdenza complementare anche dal punto di vista fiscale

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DEFINITE LE REGOLE PER LE DONAZIONI IN NATURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore che danno diritto:

  • alla detrazione Irpef del 30%, aumentata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato
  • alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l’agevolazione si applica alle sole associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e alle ONLUS. A regime sarà applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.

Le regole prevedono che, per la quantificazione della donazione, andrà fatto riferimento al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale detenuto da un imprenditore, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se invece trattasi di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, al fine di determinare il valore della donazione si dovrà considerare il minore tra il valore normale e quello applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR.

Nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa e per i quali il valore della singola donazione superi i 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi sarà sempre necessaria una perizia giurata che attesti detto valore. La perizia dovrà avere una data non superiore a 90 giorni precedenti il trasferimento e dovrà essere conservata in copia dal destinatario della donazione.

Al fine di effettuare la donazione, il donatore dovrà disporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori. Il soggetto destinatario dovrà invece redigere una dichiarazione di impegno all’utilizzo dei beni donati nello svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

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Estromissione degli immobili strumentali anche per i forfettari

Il 31 maggio 2020 sarà l'ultima data utile per avvalersi della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (di fatto, l’operazione configura il passaggio di un bene alla sfera privata dell'imprenditore godendo di uno specifico regime fiscale agevolato). Il beneficio era già stato previsto nella legge di Stabilità 2016 con cui si concedeva - pagando solo un'imposta sostitutiva - la facoltà di estromettere, ovvero escludere, dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione). La Manovra 2020 approvata amplia nuovamente il regime temporale di applicazione dell'estromissione agevolata, concedendo all'imprenditore individuale la facoltà di escludere i beni strumentali, già posseduti al 31 ottobre 2019, fino alla nuova data fissata dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e godere della tassazione agevolata, pagando sempre solo l'8% a titolo di imposta sostitutiva.

Nel caso in cui decida di procedere all’estromissione, l’imprenditore dovrà rilevare contabilmente l’operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. L’unico costo da sostenere è quello relativo all'imposta sostitutiva dell'8%. L’imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi, dal momento che l’estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA.

Potranno accedere all’agevolazione gli imprenditori individuali, più precisamente i soggetti che - al 31 ottobre 2019 - hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2020. Non potranno accedervi, invece, gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Si dovrà trattare dei beni immobili "strumentali" che si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario, per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

Importanti novità sulla tassazione delle auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali.

Si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti.

Approfondiamo quest’ultima novità, specificando che: quando in questo contesto si parla di “auto aziendali” ci si riferisce ai veicoli dai in uso promiscuo ai lavoratori e le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Di conseguenza resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Cosa prevede la nuova tassazione?

Partendo dal presupposto che, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari ad una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

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