Finanziamenti SACE-SIMEST per l’internazionalizzazione: al via il fondo perduto.

La SACE-SIMEST mette a disposizione alcuni finanziamenti destinati all’internazionalizzazione che possono essere goduti dalle PMI italiane. A seguito dell’emergenza COVID-19, oltre a poter beneficiare dei finanziamenti è possibile accedere anche ad una quota di fondo perduto, fino al 40% dell’importo del finanziamento (salvo che per lo strumento Inserimenti Mercati Esteri per il quale il fondo perduto arriva al 20% massimo) per un importo massimo di 100.000 euro.

Vediamo brevemente le tipologie di finanziamento erogate da SACE SIMEST:

Patrimonializzazione

Finanziamento finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) rispetto a un “livello soglia” predeterminato.

Importo massimo finanziabile: Euro 400.000, fino al 25% del patrimonio netto dell’impresa

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Partecipazione a fiere e mostre

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e associazioni di categoria.

Importo massimo finanziabile: Euro 100.000 a copertura del 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo del 10% dei ricavi dell’ultimo esercizio.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento.

Inserimento mercati esteri

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner o centro di assistenza post vendita in un Paese extra UE e relative attività promozionali.

Importo massimo finanziabile: il 100% del totale preventivato nel limite del 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio, da un minimo di 50 mila euro fino a 2,5 milioni di euro.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Temporary Export Manager

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager), attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi in possesso dei requisiti indicati in Circolare Operativa, nonché altre spese accessorie strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM.

Importo minimo finanziabile: Euro 25.000

Importo massimo finanziabile: Euro 150.000,00 fino al 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

E-Commerce

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità alternative:

  1. a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;
  2. b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi.

Importo minimo finanziabile: Euro 25.000

Importo massimo finanziabile: Euro 300.000 in caso di realizzazione di piattaforma propria ed Euro 200.000 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. L’importo del finanziamento copre fino al 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

Studi di fattibilità

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi extra UE.

Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.

Importo massimo finanziabile: Euro 150.000 per studi collegati a investimenti commerciali ed Euro 300.000 per studi collegati a investimenti produttivi. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 12,5% del fatturato medio dell'ultimo biennio.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Programmi di assistenza tecnica

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del personale operativo all'estero.

Importo massimo finanziabile: Euro 300.000. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 12,5% dei ricavi medi dell'ultimo biennio.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Controlli dell'ispettorato sui percettori di ammortizzatori sociali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza COVID-19, ha comunicato tramite la circolare INL 532 del 12/06/2020 - scaricabile qui - che partiranno a breve i controlli per verificare la corretta e legittima fruizione degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione Guadagni, FIS nonchè le domande di indennità per il sostegno al reddito presentate dai lavoratori).

Le azioni di vigilanza riguarderanno le aziende, il cui elenco sarà fornito dall'Inps, che hanno fatto richiesta delle varie tipologie di ammortizzatori sociali.

Sarà posta particolare attenzione nei riguardi di:

1 Aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzione o che hanno operato in deroga alle limitazioni imposte dai vari decreti;

2  Aziende che nei periodi immediatamente precedenti al ricorso alle varie forme di cassa integrazione, abbiano presentato domanda di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche di inquadramento o che abbiano proceduto ad assunzioni, trasformazione e riqualificazione di rapporti di lavoro;

3  Aziende che presentino un numero di lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali correlato con quello di eventuali esternalizzazioni;

4  Aziende che hanno collocato in smart working lavoratori dipendenti e per i quali abbiano ugualmente richiesto l'intervento sociale;

5  Aziende che non hanno comunicato agli Istituti la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne i lavoratori, il controllo sarà indirizzato nei confronti di quelli che hanno presentato domanda e fruito di indennità di “sostegno al reddito” con particolare riferimento agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli, ai lavoratori autonomi iscritti alle rispettive gestioni per l'assicurazione previdenziale obbligatoria quali: artigiani, commercianti, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le modalità attuative.

Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che potete scaricare qui, è stata data formale attuazione al nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2020.

Criteri di classificazione delle attività

Il decreto, recependo i criteri elaborati in sede OCSE, effettua una classificazione delle singole attività ammissibili al credito d’imposta

  • Attività di ricerca e sviluppo (Credito d’imposta al 12%):
    • Ricerca fondamentale:
      • Definizione: Lavori sperimentali o teorici
      • Finalità: Acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine.
      • Risultati: Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative
    • Ricerca industriale:
      • Definizione: Lavori originali
      • Finalità: Individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico - Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico
      • Risultati: Modelli di prova
    • Sviluppo sperimentale:
      • Definizione: Lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti
      • Finalità: Acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti
        Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore
      • Risultati: Prototipi e impianti pilota
    • Attività di innovazione tecnologica (Credito d’imposta al 6%)
      • Innovazione tecnologica (IT):
        • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo
        • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa.
        • Risultati:
          • Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • caratteristiche tecniche
            • componenti
            • materiali
            • software embedded
            • facilità d’impiego e semplificazione di utilizzo
            • maggiore flessibilità
            • prestazioni e funzionalità
          • Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • tecnologie utilizzate
            • impianti macchinari e attrezzature
            • software
            • efficienza di risorse impiegate
            • affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali
          • Attività di design e ideazione estetica (Credito d’imposta al 6%)
            • Design e ideazione estetica:
              • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo e di IT
              • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
              • Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per:
                • caratteristiche delle linee
                • caratteristiche dei contorni
                • colori
                • struttura superficiale
                • ornamenti
              • Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti:
                • Definizione: Attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari
                • Finalità: Introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa
                • Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per:
                  • tessuti o materiali utilizzati
                  • combinazione di tessuti/materiali
                  • disegni e forme
                  • colori
                  • altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)

Casistiche di applicazione potenziata del credito d’imposta

Le attività di innovazione tecnologica possono vedere incrementata la percentuale di credito d’imposta al 10% se sono rispondono ai seguenti obiettivi:

  • innovazione digitale 4.0, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione del valore;
  • transizione ecologica, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

Al fine di beneficiare dell’aliquota maggiorata, la relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2020 dovrà riportare:

  • le descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica perseguiti o implementati;
  • la descrizione dello stato di fatto iniziale;
  • la descrizione del progetto di IT;
  • la descrizione della configurazione finale attesa;
  • la definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazion

Il decreto elenca poi all’art. 5, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie rientranti nelle previsioni di cui sopra.

Individuazione delle spese ammissibili

Il decreto fissa anche alcun criteri per individuare le spese ammissibili e i correlati oneri documentali.

A monte le spese devono sempre essere ispirate a principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Le spese ammissibili indicate dalla Legge di Bilancio riguardano:

  • il personale, ricercatori  e  tecnici  interni  all’azienda  o  a  contratto,nei  limiti  del  loro effettivo impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Le spese per il personale under 35 al  primo  impiego  in  possesso di  dottorato  di  ricerca  o  laurea  magistrale  concorrono  a formare la base di calcolo per un importo pari al 150%.
  • Le quote di ammortamento e i canoni di locazione(finanziaria e operativa) nonché spese per software e macchinari utilizzati nei progetti di ricerca, nel limite massimo del   30%   delle   spese   del   Le   quote   di   ammortamento   per immobilizzazioni  immateriali  (marchi  e  brevetti)  sono  agevolabili, purché  utilizzati esclusivamente nel progetto di ricerca, nel limite massimo di 1 milione di euro.
  • I contratti di ricerca commissionata a terzi che, qualora siano stipulati con università e centri di ricerca residenti sul territorio italiano, concorrono a formare la base di calcolo per il 150%.
  • I servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 20% delle spese del personale.
  • Le spese per materiali e altre  forniture, ancorché  impiegati  nell’attività  oggetto dell’incentivo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale.

Il decreto specifica che le spese ammissibili sono quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell’art. 109 TUIR, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Viene altresì specificato che le spese di certificazione della documentazione contabile ammissibili, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili.

In merito alle spese del personale il decreto fa due importanti precisazioni.

In primis vengono disciplinate alcune limitazioni antielusive per le prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:

  • vengono ammessi solo i compensi fissi ordinari annui;
  • viene posto un limite quantitativo di ammissibilità di tali spese pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata all’effettivo pagamento dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa circa l’effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).

Vengono poi fissati i criteri di determinazione delle spese del personale, differenziati a seconda della tipologia di spesa:

  • per le spese del personale in rapporto di lavoro subordinato sono ammissibili:
    • la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
    • i ratei di TFR
    • le mensilità aggiuntive
    • le ferie
    • i permessi
    • le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede.
  • le spese del personale di cui sopra contribuiscono a formare la base di calcolo al 150% solo in caso di giovani qualificati, destinati in via esclusiva alle attività ammissibili e che abbiano le seguenti caratteristiche:
    • assunti nel periodo d’imposta agevolato
    • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)
    • di età inferiore a 35 anni alla data di assunzione
    • al primo impiego con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non rileva ai fini del requisito un precedente contratto di apprendistato)

Infine, in merito agli oneri documentali, viene specificato che:

  • per le spese del personale, tra la documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi i fogli presenza nominativi giornalieri recanti le ore impiegate in attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile delle attività;
  • per le spese per prestazioni lavorative di amministratori e soci, l’ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società che attesti:
    • l’effettiva partecipazione di soci, amministratori e loro familiari alle attività ammissibili;
    • la congruità dell’importo del compenso ammissibile rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche e al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili;
  • per le spese di utilizzo di beni strumentali, nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notoria resa dal legale rappresentante della società o dal responsabile delle attività ammissibili che attesti:
    • la misura di impiego dei beni in attività ammissibili;
    • il periodo di impiego dei beni in attività ammissibili.

Bonus vacanze: come richiedere l’agevolazione

E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di fruizione del tax credit vacanze previsto dal Decreto Rilancio.

Tax credit vacanze

Il provvedimento da attuazione alla misura che prevede un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Come richiedere l’agevolazione

La richiesta di accesso può essere effettuata a decorrere dall’1° luglio 2020 da parte di un componente del nucleo familiare in possesso di un’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE) utilizzando l’applicazione IO resa disponibile per smartphone e scaricabile all’indirizzo https://io.italia.it/ . Le istruzioni tecniche per l’accesso alla procedura sono contenute in un’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf

Una volta fatta la richiesta, se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

Se l’esito del riscontro è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

Il fornitore del servizio turistico, al momento del pagamento, acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nel sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, affinché venga comunicato che lo sconto è stato fruito. Si precisa che l’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Reso merce, la procedura in caso di buono spesa

Con una risposta ad un interpello presentato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da adottarsi nel caso, abbastanza frequente, di reso della merce da parte del cliente a cui fa seguito l’emissione di un buono di pari importo utilizzabile per successivi acquisti presso il medesimo punto vendita.

In particolar modo l’Agenzia distingue due tipologie di buoni, a cui si accompagnano due diverse procedure da seguire:

  • il buono è monouso se, al momento della sua emissione, è già nota la disciplina Iva applicabile alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi a cui il buono dà diritto;
  • il buono è multiuso se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina Iva applicabile alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi a cui il buono dà diritto.

Quindi, in pratica, se il buono è destinato all’acquisto di beni della stessa natura, qualità e quantità di quelli resi, il buono sarà monuso, altrimenti sarà da considerarsi multiuso (ad esempio nel caso in cui il punto vendita commercializzi merce con diverse aliquote Iva e il buono dia diritto indifferentemente all’acquisto di beni di tipologia diversa da quello reso).

Nel caso di reso di merce con emissione di buono monouso la procedura di reso da adottare è la seguente:

  • al momento della riconsegna del bene, va emesso un documento commerciale per reso merce, con rettifica totale o parziale del corrispettivo e dell’Iva, e che richiami il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
  • al momento della consegna del buono (cui va attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso) al cliente va emesso un nuovo documento commerciale, con l’indicazione dell’imponibile e dell’Iva affinché il totale corrisponda con il valore del buono. E’ altresì opportuno indicare sul buono che trattasi di “buono corrispettivo monouso”;
  • al momento del nuovo acquisto il buono verrà utilizzato come mezzo di pagamento, riportando il numero identificativo all’interno del documento commerciale o utilizzando la cosiddetta “appendice” disponibile in alcuni registratori telematici.

Nel caso di reso di merce con emissione di buono multiuso la procedura di reso da adottare è la seguente:

  • al momento della riconsegna del bene, va emesso un documento commerciale per reso merce, con rettifica totale o parziale del corrispettivo e dell’Iva, e che richiami il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
  • al momento della consegna del buono (cui va attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso) al cliente non vi è la necessità di emettere un nuovo documento commerciale. Qualora l’esercente volesse comunque memorizzare l’operazione di consegna del buono potrà farlo emettendo un documento commerciale che dovrà però riportare il codice natura “N2” (“non soggette”). E’ altresì opportuno indicare sul buono che trattasi di “buono corrispettivo monouso”;
  • al momento del nuovo acquisto verrà emesso il documento commerciale e il buono verrà utilizzato come mezzo di pagamento, riportando il numero identificativo all’interno del documento commerciale o utilizzando la cosiddetta “appendice” disponibile in alcuni registratori telematici.

Credito d’imposta per le fiere internazionali anche in caso di annullamento

Il credito d’imposta per le fiere internazionali ha avuto un lungo travaglio normativo. Introdotto dall’art. 49 del Decreto Crescita, era destinato alle PMI che partecipano alle fiere internazionali (anche quelle che si svolgono in Italia) e relativamente alle spese per:

  • partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero
  • affitto spazi espositivi
  • allestimento degli spazi espositivi
  • attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000 euro.

Adesso, in conseguenza delle molteplici cancellazioni di fiere programmate, il Parlamento è intervenuto in sede di conversione del Decreto Liquidità, stabilendo che il credito d’imposta è riconosciuto, per il solo anno 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza COVID-19, riconoscendo di fatto un rimborso per la mancata partecipazione.

Studio Mamì - Studio

Bonus una tantum per le edicole

Al fine di concedere un sostegno economico alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione, il Decreto Rilancio prevede l’erogazione di un contributo una tantum fino a 500 euro.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate il bonus viene riparametrato proporzionalmente alle somme disponibili.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Con un successivo decreto del Consiglio dei Ministri verranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

 

Studio Mamì - Studio

Decreto Rilancio, incentivi alle start up innovative

Incentivi alle start-up innovative introdotte dal Decreto Rilancio

L’art. 38 del Decreto Rilancio interviene con una serie di misure a favore delle start-up innovative. Vediamo quali:

Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative

Il Decreto destina 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Sostegno al venture capital

Vengono assegnati 200 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital per sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell’apporto effettuato a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo

Sono state ricomprese le startup innovative tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative.

Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro imprese

È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative. La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.

Estensione della garanzia per il Fondo centrale di garanzia per le PMI

È stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative.

Ulteriori incentivi all’investimento in start-up innovative e PMI innovative

Sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

Programma Investor Visa for Italy – Dimezzamento delle soglie minime d’investimento

Sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy:

  • per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro;
  • per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.

Agevolazioni Smart & Start in zone colpite da eventi sismici

Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (Smart & Start Italia) riferite start-up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Fondo per l’intrattenimento digitale

Viene costituito un fondo per l’intrattenimento digitale, denominato “First Playable Fund”, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, al fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione di videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso tra 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

L’articolo 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per alcune tipologie di datori di lavoro e per alcune tipologie di lavoratori, la possibilità di presentare un’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

Datori di lavoro

I datori di lavoro devono essere italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero datori di lavoro stranieri con regolare permesso di soggiorno.

I datori di lavoro dovranno altresì rispettare alcuni limiti di reddito:

  • per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro
  • per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
    • in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
    • in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.

Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Lavoratori

I lavoratori interessati dalla possibilità di emersione sono:

  • i cittadini stranieri sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • i soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 da dimostrare tramite apposita dichiarazione effettuata ai sensi della legge. n. 68/2007 oppure tramite attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

Al fine di dimostrare la presenza sul territorio è possibile utilizzare, ad esempio:

  • rilievi fotodattiloscopici in precedenza (vecchio permesso di soggiorno o controllo delle forze dell’ordine);
  • una dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per turismo, ricerca scientifica, studio etc.;
  • documentazione con data certa, proveniente da ospedali, scuole o altre similari;
  • i timbri sul passaporto per i lavoratori che provengono da paesi che non applicano Schengen;

Per le stesse finalità possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, gli stranieri che avevano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno.

Settori di attività

Le disposizioni per l’emersione si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La specifica dei codici di attività ammissibili è contenuta in allegato al decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Tempistica di presentazione

L’istanza dovrà essere presentata dall’1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso:

  • l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
  • lo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Costo della pratica

Il costo per la presentazione dell’istanza sarà di 500 euro per ciascun lavoratore, mentre per la procedura relativa al permesso di soggiorno sarà di 130 euro, al netto dei costi che rimangono comunque a carico dell’interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Modalità di presentazione

Nell’istanza è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale.

I dettagli sulle modalità di presentazione sono contenuti del decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Garanzie a tutela del lavoratore non ancora emerso

Tra la presentazione dell’istanza e la lavorazione della stessa sono previste delle garanzie e tutele per il lavoratore ancora non emerso, ovvero:

  • sarà valido il divieto di espulsione del cittadino a meno di motivazione ostative al rilascio della stessa emersione;
  • ci sarà possibilità di poter svolgere attività lavorativa, con la dovuta precisazione che nel caso di emersione con un datore di lavoro l’attività dovrà essere svolta con lo stesso datore titolare dell’emersione;
  • saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare di lavoratori, ed anche nei confronti del lavoratore che è entrato ed ha soggiornato illegalmente nel territorio.
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Decreto Rilancio: le misure in favore dei lavoratori

Con il Decreto Rilancio sono molti provvedimenti che intervengono a favore dei lavoratori, anche se in gran parte trattasi di estensione di misure già previste dai precedenti decreti emergenziali. Vediamo quali sono le novità:

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per i soggetti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno la possibilità di estendere la Cassa integrazione ordinaria di ulteriori 5 settimane, utilizzabili fino al 31 agosto 2020, e di 4 settimane aggiuntive, per i periodi dall’1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle 4 settimane aggiuntive anche prima dell’1 settembre 2020 a condizione che abbiamo fruito del periodo di 14 settimane precedentemente concesso).

La presentazione delle domande dovrà avvenire:

  • entro il 31 maggio 2020, per le riduzioni o sospensioni avvenute nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
  • entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, per quelle avvenute dall’1 maggio 2020 in poi.

Cassa integrazione in deroga

Le medesime previsioni di estensione dell’utilizzo della cassa integrazione (ulteriori 5 settimane più 4 settimane aggiuntive) sono concesse ai soggetti che possono accedere alla cassa integrazione in deroga.

Il datore di lavoro deve inviare all’INPS i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

I trattamenti per i periodi successivi alle prime 9 settimane vengono concessi direttamente dall’INPS, in luogo delle Regioni, a domanda del datore di lavoro che va inviata entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati necessari al calcolo dell’indennità spettante. L’INPS provvede ad erogare un’anticipazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data del 19 maggio 2020

Congedi per i dipendenti

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire:

  • a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020
  • per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni

di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitter

È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

È aumentato da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Permessi retribuiti

I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è aumentato a 5 mesi dal 17 marzo 2020 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 L. 604/1966.

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