Emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

L’articolo 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per alcune tipologie di datori di lavoro e per alcune tipologie di lavoratori, la possibilità di presentare un’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

Datori di lavoro

I datori di lavoro devono essere italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero datori di lavoro stranieri con regolare permesso di soggiorno.

I datori di lavoro dovranno altresì rispettare alcuni limiti di reddito:

  • per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro
  • per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
    • in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
    • in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.

Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Lavoratori

I lavoratori interessati dalla possibilità di emersione sono:

  • i cittadini stranieri sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • i soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 da dimostrare tramite apposita dichiarazione effettuata ai sensi della legge. n. 68/2007 oppure tramite attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

Al fine di dimostrare la presenza sul territorio è possibile utilizzare, ad esempio:

  • rilievi fotodattiloscopici in precedenza (vecchio permesso di soggiorno o controllo delle forze dell’ordine);
  • una dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per turismo, ricerca scientifica, studio etc.;
  • documentazione con data certa, proveniente da ospedali, scuole o altre similari;
  • i timbri sul passaporto per i lavoratori che provengono da paesi che non applicano Schengen;

Per le stesse finalità possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, gli stranieri che avevano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno.

Settori di attività

Le disposizioni per l’emersione si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La specifica dei codici di attività ammissibili è contenuta in allegato al decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Tempistica di presentazione

L’istanza dovrà essere presentata dall’1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso:

  • l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
  • lo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Costo della pratica

Il costo per la presentazione dell’istanza sarà di 500 euro per ciascun lavoratore, mentre per la procedura relativa al permesso di soggiorno sarà di 130 euro, al netto dei costi che rimangono comunque a carico dell’interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Modalità di presentazione

Nell’istanza è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale.

I dettagli sulle modalità di presentazione sono contenuti del decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Garanzie a tutela del lavoratore non ancora emerso

Tra la presentazione dell’istanza e la lavorazione della stessa sono previste delle garanzie e tutele per il lavoratore ancora non emerso, ovvero:

  • sarà valido il divieto di espulsione del cittadino a meno di motivazione ostative al rilascio della stessa emersione;
  • ci sarà possibilità di poter svolgere attività lavorativa, con la dovuta precisazione che nel caso di emersione con un datore di lavoro l’attività dovrà essere svolta con lo stesso datore titolare dell’emersione;
  • saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare di lavoratori, ed anche nei confronti del lavoratore che è entrato ed ha soggiornato illegalmente nel territorio.
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