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Pubblicato il Decreto Ristori, ecco cosa prevede

L'Esecutivo ha approvato un decreto-legge, il Decreto Ristori, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.

Si tratta di un decreto da 5,4 miliardi di euro, che rinnova vari aiuti che erano stati decisi in primavera e ne dispone alcuni nuovi.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi € in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi € in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Vediamo in dettaglio le categorie interessate:

Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'AE in relazione ai contributi previsti dal Decreto Rilancio. Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi; mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. Tra i beneficiari sono inclusi alberghi, taxi e NCC.

L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. Ad esempio, se la bozza fosse confermata:

  • 200% per le attività chiuse (es. palestre, piscine, cinema, teatri);
  • 200% per ristoranti;
  • 150% per bar, gelaterie, pasticcerie.

Esempi: un bar che aveva ricevuto 2.000 € di contributo con il Decreto Rilancio, potrà ora ottenere un ristoro di 3.000 €; un ristorante che aveva ottenuto 13.000 potrà ora ricevere 26.000; una palestra che aveva ricevuto 2.000 € potrà ora ricevere 4.000 €. La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni €, con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato e una nuova procedura di accesso con l'erogazione, si stima, entro la metà di dicembre

Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi € complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. L'aggiunta consente alle aziende di non avere periodi vuoti con l'esaurimento del plafond previsto dal Decreto Agosto. La legge di Bilancio stanzierà le risorse per arrivare alle 18 settimane aggiuntive complessive.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid-19, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

Credito d'imposta sugli affitti

Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni € che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato

Cancellazione seconda rata IMU

La seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni

Misure lavoratori spettacolo e del turismo

Sono previste:

  • una indennità di 1.000 € per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo
  • Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni € per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni € per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni € per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni € per il sostegno all'export e alle fiere internazionali

Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza

Indennità di 800 € per il settore sportivo

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”. L'importo è aumentato da 600 a 800 €

Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Il Fondo viene finanziato per 50 milioni € per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un Fondo da 100 milioni € per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive. Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019

Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing

 Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:
• per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile  che penale, alle udienze;
• per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

 

 

 

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Dal Decreto Agosto contributi per la filiera della ristorazione

Con il Decreto Agosto il Governo, al fine di tutelare gli esercizi di ristorazione e promuovere l’utilizzo delle materie prime del territorio, ha previsto un apposto contributo destinato alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, e che hanno avviato l’attività a decorrere dall’1.01.2019, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20.

Il contributo è previsto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto, ancora non emanato. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, mentre il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

 

 

 

 

 

 

 

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Esenzione del bollo auto Regione Sicilia, modalità attuative

Sono state emanate le istruzioni attuative dell'esenzione della tassa automobilistica disposta dalla Finanziaria della Regione Siciliana per il 2020.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020 di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53.

Il reddito è ricavabile dai seguenti modelli riferiti all’ultima dichiarazione presentata:

  • mod. CU parte B dati fiscali somma degli importi di cui ai relativi punto 1 e punto 2 più eventuali altri redditi;
  • mod. 730 : Dichiarazione dei redditi, rigo 11 e rigo 15, prospetto di liquidazione mod.730
  • mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1 ( Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

I soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l’accredito delle somme.

Data di presentazione delle istanze e modalità di presentazione
Le istanze possono essere presentate dalle 9:00 del 21 ottobre 2020 e sino alle 23:59 del 5 novembre 2020.

Le istanze andranno presentate compilando il format presente sul sito https://esenzioni sicilia 2020.aci.it/privato e procedendo poi alla firma (autografa o digitale) e al successivo invio all'indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it.

Nel caso di richiesta di esenzione per più autovetture intestate allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni autovettura.

Entro venti giorni dal 5 novembre verranno pubblicate le graduatorie delle istanze ammesse e non ammesse all'esenzione del bollo auto 2020, con l'indicazione del numero identificativo della pratica. I soggetti non ammessi al beneficio potranno comunque assolvere il pagamento del bollo entro il 30 dicembre 2020 senza corresponsione di sanzioni ed interessi.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

 

 

 

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DPCM 25 ottobre, ecco le ultime linee guida

Le disposizioni sono valide dal 26 ottobre fino al 24 novembre

BAR E RISTORANTI

  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
  • Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, non ché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

RACCOMANDATO NON SPOSTARSI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, SALUTE, NECESSITA’

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

PRIMO CICLO DELLA SCUOLA IN PRESENZA, DAD AL 75 PER CENTO ALLE SUPERIORI

  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementare medie e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.
  • Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

STOP A PALESTRE E PISCINE

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA E TEATRI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

DISCOTECHE

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò

FIERE E CONGRESSI

  • Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi;
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere di sposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

STOP A PARCHI DIVERTIMENTI

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SOSPESE LE COMPETIZIONI SPORTIVE RESTANO QUELLE AGONISTE

  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra-riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paraolimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
  • Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
  • Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale.

STOP A CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI

  • Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile.
  • Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

MASCHERINA RACCOMANDATA IN CASA TRA NON CONVIVENTI (RACCOMANDAZIONE)

  • Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
  • Sarebbe raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

 

 

 

 

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Il Decreto Agosto interviene su alcuni aspetti del superbonus 110%

Con il Decreto Agosto vengono chiariti, con appositi interventi normativi, alcuni aspetti operativi del superbonus 110%, ormai ai nastri di partenza.

L’articolo 63 del Decreto agevola le decisioni di adesione al bonus all’interno dei condomini, stabilendo che deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi relativi al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Viene inoltre prevista, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea con modalità di videoconferenza.

Il Dl 104/2020 convertito interviene anche sulla definizione di «accesso autonomo dell’esterno» delle unità immobiliari, ai fini del superbonus: viene infatti stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Novità anche per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in quanto per detti comuni viene previsto un aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati.

Infine il decreto convertito stabilisce che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Questo significa che le verifiche di eventuali abusi/irregolarità edilizie, per gli interventi condominiali, andranno eseguite soltanto sulle parti comuni, prescindendo dai singoli alloggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Approvata la moratoria delle cartelle di pagamento

Con un decreto legge approvato nella notte tra sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre è stata approvata la moratoria sulle notifiche di cartelle, sulle misure esecutive e sui versamenti, con estensione fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della moratoria, scatta la proroga per i versamenti in base a piani di dilazione o in unica soluzione sospesi nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre dovranno essere recuperati entro il 31 gennaio 2021. Nessuna modifica, invece, alla scadenza per rottamazione e saldo e stralcio: resta confermato il termine del 10 dicembre.

La proroga della moratoria fino al 31 dicembre comporta anche lo stop di tutti i provvedimenti cautelari (fermi amministrativi e ganasce fiscali) e delle misure esecutive (pignoramenti immobiliari o dei conti correnti; pignoramenti di stipendi e pensioni).

In forza della moratoria, l’Agente della riscossione avrà un anno di tempo in più per notificare le cartelle sospese. Dodici mesi in più anche per le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori che hanno affidati i carichi da recuperare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Possibilità di sospendere gli ammortamenti per l’esercizio 2020

Gli effetti della pandemia sulla situazione economica delle imprese può portare alcune di esse ad andare in sofferenza, destabilizzando l’equilibrio economico e patrimoniale.

Al fine di fare un’operazione di maquillage del bilancio, il Decreto Agosto appena convertito in legge dà la facoltà per l’esercizio in corso di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La mancata appostazione degli ammortamenti ha valenza esclusivamente civilistica, in quanto ai fini fiscali l’ammortamento non appostato andrà comunque dedotto sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. Questo determina, ai sensi del principio contabile Oic25, lo stanziamento delle imposte differite con contropartita il relativo fondo, per l’importo calcolato sulla quota dedotta ma non contabilizzata. Quindi, il conto economico fruirà dell’alleggerimento relativo all’ammortamento, ma non di quello relativo alle imposte corrispondenti, perché, anche se non pagate, esse verranno comunque stanziate.

L’agevolazione è evidentemente applicabile ai soli utilizzatori di beni in proprietà, in quanto gli utilizzatori che dispongono dei beni in noleggio o in leasing non avranno possibilità di sospendere lo stanziamento in bilancio dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sgravi contributivi nel Mezzogiorno: al via la Decontribuzione Sud

Con il Decreto Agosto, da poco convertito in legge, si da il via ad una speciale decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno che si avvierà in due fasi:

  • la prima opera nell’immediato, per il periodo da ottobre a dicembre 2020
  • la seconda è prevista per il periodo 2021-2029

Con la prima fase viene concesso uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali a tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti, anche già assunti, che operano nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Lo sgravo opererà dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 e ne sono esclusi solamente i datori d lavoro del settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

Al contempo il Governo, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, ha in programma l’emanazione di un decreto, entro novembre 2020, nel quale verranno individuate le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029. L’idea è quella di prevedere ulteriori riduzioni, accedendo ai fondi europei del Recovery Fund, mantenendo lo sgravio del 30% fino al 2025, abbassandolo al 20% per il periodo 2026-2027, e poi ancora al 10% nel periodo 2028-2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Studio Mamì, nuove disposizioni per il ricevimento dei clienti

Gent.le Cliente,

visto il costante incremento dei casi di COVID-19 registrati anche nel nostro comprensorio, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio e, al contempo, garantire il normale svolgimento delle attività, a partire da lunedì 19 ottobre 2020 lo Studio Mamì ripristinerà le seguenti modalità di ricevimento dei propri clienti.

MODALITA' DI RICEVIMENTO A DISTANZA
Al fine di ridurre la necessità del cliente di recarsi presso lo Studio, limitando gli assembramenti, è possibile contattare lo Studio:

  • telefonicamente;
  • tramite videochiamata, previo appuntamento.

Detta modalità di contatto è quella preferenziale se la tipologia di consulenza da fornire lo consente, anche in funzione del fatto che parte del personale di Studio lavora in smart-working e non è quindi sempre presente presso i locali in cui si svolge l'attività.

MODALITA' DI RICEVIMENTO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO
Qualora non sia possibile operare a distanza, è possibile accedere ai locali dello Studio con le seguenti modalità:

  • previo appuntamento, e in questo caso l'accesso sarà rapido e non vi sarà alcuna attesa, potendo direttamente accedere senza sostare in sala d'attesa;
  • senza appuntamento, e in questo caso si dovrà attendere in sala d'attesa e l'acceso verrà contingentato ad un massimo di tre persone contemporaneamente.

Si consiglia quindi vivamente di prendere appuntamento prima di accedere in Studio per evitare di dover attendere in fila fuori dai locali.

L'appuntamento non è necessario qualora l'accesso in studio avviene esclusivamente per consegnare o ritirare documentazione.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALLO STUDIO
In via preliminare si rammenta che non è consentito l'accesso ai locali di Studio ai clienti privi di mascherina.

All'accesso viene chiesto a tutti i clienti di detergere le mani con l'apposito gel che si troverà all'entrata.

Prima del definitivo accesso ai locali, l'addetto di Segreteria:

  • provvederà a fornire idonea informativa sul trattamento dati personali;
  • provvederà a misurare la temperatura corporea con termoscanner;
  • provvederà a far firmare idonea autocertificazione.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, il cliente presenti evidenti sintomi influenzali o se il cliente è stato a contatto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti dichiarti positivi al coronavirus COVID-19 o provenga da zone epidemiologiche a rischio, verrà inibito l'accesso ai locali di Studio.

Siamo sicuri che queste misure di sicurezza saranno rispettate da tutti, perchè danno la giusta sicurezza di poter operare senza rischi per i clienti e per gli operatori di Studio, consentendo di evitare i rischi di contagio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le nuove misure per il contenimento COVID

In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.C.M. contenente le misure per il contenimento dell'emergenza COVID. Vediamo in dettaglio le principali novità.

Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all'aperto
Viene disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi dai citati obblighi:

  •  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  •  i bambini di età inferiore ai sei anni;
  •  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità. Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

Distanziamento tra persone
Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3.02.2020, n. 630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).

Ristoranti, pub e altri servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni previste.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Feste
Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Sale da ballo e discoteche
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Palestre, piscine e centri sportivi
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Centri benessere e termali
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti.

Attività commerciali al dettaglio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti.

Servizi alla persona
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in  settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26.04.2020.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Attività professionali
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Attività produttive, industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto sopra previsto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all’allegato 14 del decreto.

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