Bonus vacanze: come richiedere l’agevolazione

E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di fruizione del tax credit vacanze previsto dal Decreto Rilancio.

Tax credit vacanze

Il provvedimento da attuazione alla misura che prevede un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Come richiedere l’agevolazione

La richiesta di accesso può essere effettuata a decorrere dall’1° luglio 2020 da parte di un componente del nucleo familiare in possesso di un’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE) utilizzando l’applicazione IO resa disponibile per smartphone e scaricabile all’indirizzo https://io.italia.it/ . Le istruzioni tecniche per l’accesso alla procedura sono contenute in un’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf

Una volta fatta la richiesta, se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

Se l’esito del riscontro è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

Il fornitore del servizio turistico, al momento del pagamento, acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nel sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, affinché venga comunicato che lo sconto è stato fruito. Si precisa che l’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

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