DAL COLLEGATO FISCALE UN AIUTO PER GLI IMMOBILI PIGNORATI

Il collegato fiscale, all’art. 41-bis, introduce una particolare procedura agevolativa volta a fronteggiare i casi di gravi crisi economica a seguito dei quali una banca (o una società veicolo), creditrice ipotecaria di primo grado, abbia iniziato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

In questi casi il debitore può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, con assistenza di un apposito Fondo di garanzia per la prima casa che garantisce il 50% dell’importo rinegoziato o del nuovo finanziamento e con il beneficio dell’esdebitazione del debito residuo.

Per poter accedere a questa agevolazione sono necessari i seguenti requisiti:

  1. a) il debitore sia qualificabile come consumatore (art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs. 206/2005);
  2. b) il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria, o una società veicolo di cui alla L. 130/1999;
  3. c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti di prima casa, previsti dalla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegata al Dpr 131/1986, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
  4. d) sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1.01.2010 e quella del 30.06.2019;
  5. e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
  6. f) l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31.12.2021;
  7. g) il debito complessivo (calcolato ai sensi dell’art. 2855 C.C.) nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
  8. h) l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%;
  9. i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
  10. j) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
  11. k) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Se il debitore non riesce ad ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al 3° grado, con trasferimento a questi dell’immobile ma la conservazione, per 5 anni, del diritto di abitazione.

Per l’attuazione del provvedimento si attende un decreto del Ministero dell’Economia.

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