Studio Mamì - Studio

Cessione dei crediti d’imposta per fronteggiare l'emergenza Covid 19

Tra le novità potenzialmente più interessanti del Decreto Rilancio spicca la possibilità di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili.

Tramite questa possibilità, limitata ai soli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale a scomputo delle imposte dovute il contribuente potrà, alternativamente:

  • trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • cedere il credito d’imposta direttamente al fornitore che effettua i lavori, beneficiando di uno sconto sul corrispettivo dovuto corrispondente al credito d’imposta, con possibilità per lo stesso fornitore di beneficiare egli stesso del credito d’imposta o di cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità offerta dalla norma è limitata alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficientamento energetico
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il soggetto che usufruisce del credito (es. il fornitore) potrà usare il credito d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi se la detrazione per recupero del patrimonio edilizio era suddivisibile in 10 anni, anche il fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta acquisito in 10 rate annuali.

In aggiunta ai suddetti interventi, il DL Rilancio introduce altresì la possibilità di cessione per alcuni crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Anche per questi crediti d’imposta la fruizione del credito da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Studio Mamì - Studio

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Al fine di incentivare mezzi o servizi di trasporto più sostenibili, il DL Rilancio introduce un apposito “buono mobilità” che può essere richiesto dai maggiorenni residenti:

  • nei capoluoghi di Regione
  • nei comuni facenti parte di Città Metropolitane
  • nei capoluoghi di Provincia
  • nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

Il buono, pari al 60% della spesa sostenuta e con un limite massimo di 500 euro, può essere utilizzato dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per:

  • l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita
  • l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentamente elettrica (es. monopattini elettrici, segway, hoverboard, monowheel, ecc.)
  • servizi di mobilità condivisa individuale esclusi quelli mediante autovetture

L’utilizzo del bonus potrà avvenire con due modalità:

  • acquistando il mezzo pagando l’intero imposto, conservando la fattura e accedendo al sito ufficiale (non ancora disponibile) per ottenere il rimborso
  • generando un buono spesa tramite il web app ufficiale (non ancora disponibile) e utilizzarlo a scomputo dell’importo dovuto al negoziante/fornitore autorizzato.

Al seguente indirizzo sono disponibili tutte le FAQ relative alla misura e, quando disponibile, il link di accesso al sito web e/o web app quando saranno disponibili: https://www.minambiente.it/bonus-mobilita

Dal 2021 al 2024 sarà poi attivato un ulteriore buono, limitato soltanto ai comuni interessati da procedure di infrazione comunitaria, destinato a chi rottama autovetture omologate fino alla classe Euro 3, motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e utilizzabile per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale.

Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
Studio Mamì - Studio

Bonus a lavoratori e titolari di partita Iva

Il Decreto Rilancio estende ai mesi di aprile e maggio una serie di indennità, precedentemente introdotte dal Decreto Cura Italia, con requisiti differenziati in funzione del soggetto beneficiario. Tutte le indennità:

  • non concorrono alla formazione del reddito
  • sono erogate dall’INPS
  • non sono tra loro cumulabili
  • se spettanti a soggetti facenti parte di nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore all’indennità comportano l’erogazione di un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità dovuta
  • per il mese di aprile, se relative a soggetti che hanno presentato la domanda per l’indennità di marzo, verranno erogate automaticamente senza necessità di alcuna domanda

Di seguito il dettaglio a seconda della tipologia di soggetto beneficiario.

Professionisti iscritti alla gestione separata

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma soltanto se viene comprovata una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al corrispondente bimestre 2019 di almeno il 33%.

Il reddito va individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, compreso l’ammortamento. La domanda andrà presentata all’Inps.

Professionisti iscritti alle casse private

Mesi di aprile e maggio

Vengono stanziati fondi per assicurare l’erogazione del “reddito di ultima istanza” anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che i beneficiari:

  • non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • non siano titolari di pensione.

Non cambiano le condizioni per l’erogazione.

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma solo per i soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020.

Mese di maggio

Per i soggetti – anche lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - che hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 1000 euro.

Operai agricoli a tempo determinato

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda. L’importo per il mese di aprile scenderà però a 500 euro.

Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori intermittenti

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori autonomi titolari di contratti autonomi occasionali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (con accredito di almeno una mensilità alla gestione separata INPS) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Incaricati delle vendite a domicilio

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva nonché iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che hanno già percepito l’indennità nel mese di marzo, nonché per quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, alla data del 19 maggio 2020:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori domestici

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese. L’indennità non spetta:

  • ai lavoratori conviventi con il datore di lavoro
  • a coloro che fruiscono della procedura di emersione
  • ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
  • ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Lavoratori sportivi

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, già attivi alla data del del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese. Per i soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal DL Cura Italia per il mese di marzo, le somme verranno erogate senza necessità di ulteriore domanda.

 

CRIAS, 8 milioni di euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

la CRIAS - Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane mette a diposizione 8 milioni di euro per concedere un credito d'esercizio da 3.000 fino a 30.000 euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

L'importo concedibile sarà determinato come segue:

3.000 euro per tutte le imprese in attività al momento della presentazione della domanda

4.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari fino a 50.000 euro o 7.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari superiore a 50.000 euro

1.000 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da più di sei mesi dalla presentazione della domanda

500 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da sei mesi o meno dalla presentazione della domanda.

Il finanziamento verrà erogato al tasso dello 0,31% che scende allo 0,23% se i richiedenti sono società cooperative, consorzi ovvero giovani sotto i 40 anni di età.

La durata del finanziamento, che prevede un preammortamento di 3 mesi,  dipenderà dall'importo dello stesso:

24 mesi, per gli importi fino a 4.500 euro

28 mesi, per gli importi fino a 10.000 euro

30 mesi, per gli importi fino a 20.500 euro

32 mesi, per gli importi fino a 30.000 euro

Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 4 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e per procedere alla compilazione ed invio delle richieste di finanziamento per i clienti interessati.

 

Studio Mamì - Studio

Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Facendo seguito all’analoga agevolazione prevista dal Decreto “Cura Italia”, il Decreto “Rilancio” amplia notevolmente la portata del credito d’imposta sui canoni di locazione, precedentemente limitato solo ai soggetti costretti a chiudere a seguito delle disposizioni emergenziali e solo per gli immobili di categoria catastale C/1.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente spetta infatti un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che siano comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo il credito spetta nella misura del 30%.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi.

Il credito spetta altresì agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni relativi a immobili utilizzati nell’attività istituzionale.

Il credito è relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio ma a condizione che nel corrispondente mese di riferimento abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

 

La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie

La normativa unionale e quella interna in materia di prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie hanno subito delle importanti modifiche a seguito dell’emanazion del Regolamento (UE) 2018/1912 che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 in tema di IVA.

La prova del trasporto della merce da uno stato comunitario all’altro è infatti uno degli elementi essenziali per qualificare una cessione come intracomunitaria e beneficiare quindi della non imponibilità ai fini Iva.

Dall’1 gennaio 2020 si possono verificare due situazioni in merito alla prova del trasporto:

  • se si è in possesso dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione, vige una presunzione reltiva che il trasporto è avvenuto e sarà l’Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo, a dover provare il contrario;
  • se invece non si è in possesso di detti documenti, sarà il contribuente a dover dimostrare l’avvenuto trasporto.

Presunzione relativa di avvenuto trasporto

Affinchè si verifichi la presunzione di avvenuto trasporto il cedente dovrà essere in possesso di documenti diversi a seconda che il trasporto sia effettuato da lui stesso (o da un terzo per suo conto), o dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).

Nel caso in cui a occuparsi del trasporto è il cedente, questi dovrà produrre:

  • almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal cedente che dall’acquirente, che documentano il trasporto o la spedizione dei beni come, ad esempio:
    • un CMR riportante la firma del trasportatore
    • una polizza di carico
    • una fattura di trasporto aereo
    • una fattura emessa dallo spedizioniere
  • se è in possesso di solo uno dei precedenti documenti, dovrà produrre in aggiunta alternativamente:
    • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
    • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nel caso in cui a occuparsi del trasporto è l’acquirente, ai suddetti documenti si aggiungerà una dichiarazione, rilasciata dall’acquirente al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, dalla quale dovranno risultare:

  • la data di rilascio
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente
  • la quantità e la natura dei beni ceduti
  • la data e il luogo del loro arrivo
  • l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente
  • il numero di identificazione del mezzo, se la vendita ha oggetto mezzi di trasporto

Inapplicabilità della presunzione

Nel caso in cui il cedente non abbia a disposizione il corredo documentale che consente di far scattare la presunzione, questi dovrà dotarsi di prove idonee a dimostrare l’avvenuto trasporto che verranno valutate dall’Amministrazione Finanziaria. Di seguito si riportano alcuni documenti idonei a provare il trasporto intracomunitario della merce:

  • documento di trasporto firmato dal vettore per presa in carico della merce
  • fattura di trasporto, per i trasporti a cura del cedente
  • dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente
  • fattura di vendita
  • documentazione bancaria attestante il pagamento dell’operazione
  • elenco Intrastat che riporta l’operazione di cessione intracomunitaria
  • documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto concluso, ordine, scambio e-mail, ecc.)
Studio Mamì - Studio

Reddito di emergenza

Il Decreto Rilancio, tra gli interventi a favore dei soggetti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, introduce il c.d. “reddito di emergenza”. Il beneficio spetta ai nuclei familiari che posseggono tutti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia (in relazione al componente che richiede il beneficio)
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo mensile del reddito di emergenza (a seconda 400, 800 o 840 euro)
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore ad euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, aumentato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
  • un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il reddito di emergenza non spetta se uno dei componenti del nucleo familiare:

  • ha percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici)
  • è percettore di reddito o pensione di cittadinanza;
  • è pensionato ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
  • è titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

Se invece tra i familiari è presente un soggetto che si trova in stato detentivo o ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, detto soggetto verrà escluso nella determinazione del parametro di equivalenza ISEE.

Il reddito di emergenza è invece compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione ma questi ultime indennità dovranno essere conteggiate tra i redditi ai fini della verifica della spettanza del reddito di emergenza.

L’importo del reddito di emergenza è pari a 400 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE così determinata:

  • 1 punto per il primo componente del nucleo
  • 0,4 punti per ogni ulteriore componente con più di 18 anni di età
  • 0,2 punti per ogni ulteriore componente minorenne

con un massimo di 2 punti, che salgono a 2,1 nel caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. L’indennità può quindi arrivare al massimo fino a 840 euro.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 e il beneficio verrà erogato in due rate. La procedura telematica è già attiva anche se si è ancora in attesa della circolare esplicativa per fugare gli ultimi dubbi.

Studio Mamì - Studio

Confermati il contributo a fondo perduto e il taglio dell’Irap

Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Sono esclusi da detto contributo:

  • i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari
  • le società di partecipazione finanziaria (holding)
  • i professionisti
  • i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori dello spettacolo

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.

Taglio dell’Irap

Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.

In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.

La disposizione:

  • si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
  • non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).

Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.

Studio Mamì - Studio

Prorogata la trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviata la lotteria degli scontrini

I soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro avranno 6 mesi in più per adeguare i registratori telematici alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La precedente proroga, scadente il 30 giugno, viene infatti estesa fino al 31 dicembre 2020.

Durante questo periodo i suddetti soggetti potranno continuare a utilizzare i vecchi registratori telematici, avendo cura di compilare il registro dei corrispettivi e di procedere all’invio telematico dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Contestualmente il Decreto rinvia all’1 gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini, che subisce quindi un ulteriore battuta di arresto, e della possibilità dell’Agenzia delle Entrate di fornire le bozze precompilate dei documenti IVA e della liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon