Durante la propria vita è possibile che vicende avverse (es. perdita del lavoro, difficoltà aziendali, scelte rivelatesi azzardate) possano compromettere la possibilità di far fronte ai nostri debiti. Se per le imprese di una certa dimensione la normativa consentiva di accedere a diverse procedure per uscire dalla crisi, per le imprese più piccole e, soprattutto, per i privati non era prevista alcuna possibilità di uscita, con conseguenze a volte molto gravi che potevano distruggere la vita di chi incappava in una situazione di crisi. Tuttavia, con la legge 3/2012 sono state introdotte, nel nostro ordinamento, alcune procedure per superare lo stato di sovraindebitamento, cioè uno stato di crisi del debitore che gli impedisce di far fronte ai propri debiti. Di fatto, il sovraindebitamento, è lo stato di crisi dei soggetti che, per legge, non possono fallire. Attraverso le procedure di sovraindebitamento è quindi possibile fronteggiare lo stato di crisi e, in particolare:
  • sospendere le azioni esecutive (es. pignoramenti, aste giudiziarie, ecc.)
  • ottenere la dilazione di pagamento dei debiti
  • bloccare il decorso degli interessi sui debiti chirografari
  • stalciare i debiti chirografari (riducendo, quindi, l’esposizione debitoria totale)
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento? Le procedure composizione della crisi di sovraindebitamento sono riservate ad un novero ristretto di soggetti e, per la precisione:
  • le persone fisiche non svolgono attività d’impresa, cioè i consumatori
  • i professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi
  • gli imprenditori commerciali/agricoli che sulla base della legge fallimentare non sono soggetti a fallimento 
Affinchè si possa accedere alla procedura è però necessario che si accerti uno stato di sovraindebitamento, cioè che vi sia una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Chi non può accedere alle procedure di sovraindebitamento? Al di là dei soggetti che non rientrano nelle categorie previste dalla normativa, l’accesso alle procedure è impedito a chi:
  • è già soggetto ad altre procedure concorsuali
  • ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, ad altre procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento
  • ha subito, per cause a lui imputabili, l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
  • ha presentato una documentazione incompleta che non consente di ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
A che tipo di procedure è possibile accedere? La normativa consente di proporre tre diverse procedure:
  • il piano del consumatore, a cui può accedere esclusivamente il privato
  • l’accordo con i creditori, a cui possono accedere solo le imprese
  • la liquidazione dei beni, a cui possono accedere sia i privati che le imprese (in questo caso il debitore mette a disposizione, per la soddisfazione dei debiti, tutti i suoi beni che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale.
Come si accede alle diverse procedure? Il soggetto che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi da sovraindebitamento dovrà
  • rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), chiedendone la nomina alla cancelleria del Tribunale di residenza. Detto Organismo procederà quindi alla nomina di un professionista che, esaminata la documentazione prodotta dall’istante, assisterà il debitore nella predisposizione della proposta, validandola
  • nel caso di accordo con i creditori, accertarsi che vi sia l’accettazione di creditori che rappresentino almeno il 60% del totale di tutti i debiti
  • successivamente depositare la proposta presso la cancelleria fallimentare del Tribunale, chiedendo l’omologazione della proposta.
Al termina della procedura, una volta eseguito l’accordo, il debitore può accedere al beneficio dell’esdebitazione. Che costi ha la procedura? I costi sono limitati al pagamento del contributo unificato (Euro 98,00), di una marca da bollo (Euro 27,00) e al pagamento del compenso spettante all’O.C.C. per l’assistenza nella predisposizione del piano. Che tempi ha la procedura? Anche i tempi sono molto contenuti posto che, una volta presentata la proposta, la procedura dovrà definirsi entro sei mesi.