- sospendere le azioni esecutive (es. pignoramenti, aste giudiziarie, ecc.)
- ottenere la dilazione di pagamento dei debiti
- bloccare il decorso degli interessi sui debiti chirografari
- stalciare i debiti chirografari (riducendo, quindi, l’esposizione debitoria totale)
- le persone fisiche non svolgono attività d’impresa, cioè i consumatori
- i professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi
- gli imprenditori commerciali/agricoli che sulla base della legge fallimentare non sono soggetti a fallimento
- è già soggetto ad altre procedure concorsuali
- ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, ad altre procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento
- ha subito, per cause a lui imputabili, l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
- ha presentato una documentazione incompleta che non consente di ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
- il piano del consumatore, a cui può accedere esclusivamente il privato
- l’accordo con i creditori, a cui possono accedere solo le imprese
- la liquidazione dei beni, a cui possono accedere sia i privati che le imprese (in questo caso il debitore mette a disposizione, per la soddisfazione dei debiti, tutti i suoi beni che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale.
- rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), chiedendone la nomina alla cancelleria del Tribunale di residenza. Detto Organismo procederà quindi alla nomina di un professionista che, esaminata la documentazione prodotta dall’istante, assisterà il debitore nella predisposizione della proposta, validandola
- nel caso di accordo con i creditori, accertarsi che vi sia l’accettazione di creditori che rappresentino almeno il 60% del totale di tutti i debiti
- successivamente depositare la proposta presso la cancelleria fallimentare del Tribunale, chiedendo l’omologazione della proposta.