Occupazione del suolo pubblico: proroga al 30 giugno 2023

La Legge di Bilancio proroga fino al 30 giugno 2023 la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione.

Le autorizzazioni concesse sono quindi prorogate d’ufficio, senza nessuna necessità di comunicazione di prosecuzione dell’occupazione da parte degli esercenti, salvo disdetta espressa dell’interessato da presentare al Comune.

Per ciò che riguarda le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o per l’ampliamento delle superfici già concesse, invece, sarà necessario attenersi alla procedura indicata all’interno dei relativi regolamenti comunali, non trovando più applicazione la procedura semplificata prevista dalla precedente normativa.

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2021, in parte potenziandoli, e introduce una nuova detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione pasti. Vediamo il dettaglio le due agevolazioni.

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per l’anno 2023, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro) in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedente
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per l’anno 2023, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro), in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Detassazione mance

La Legge di Bilancio prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono invece considerate ove vi siano disposizioni che fanno riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Correzione degli errori contabili: una parziale marcia indietro

Solo qualche mese fa il Decreto semplificazioni era intervenuto semplificando le procedure necessarie alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti, rendendo la correzione degli errori immediatamente rilevante anche fiscalmente e non rendendo quindi necessaria una complessa attività di presentazione di dichiarazioni integrative relative agli esercizi in cui si è commesso l’errore.

La semplificazione incontrava solo due limiti:

  • la rilevanza fiscale era riconosciuta per quegli errori contabili che, in passato, si sarebbero potuti correggere con una dichiarazione integrativa. Quindi, nella maggior parte dei casi, trattasi dei 6 anni precedenti a quello in cui viene rilevato l’errore;
  • la rilevanza fiscale era riconosciuta solo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e vengono quindi escluse la maggior parte delle microimprese.

A seguito della Legge di Bilancio la suddetta procedura incontra un ulteriore limite che però renderà di più difficile applicazione la semplificazione.

La suddetta procedura semplificata, infatti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, sarà applicabile soltanto alle società che sono obbligate alla revisione legale, cioè:

  • alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
  • alle società che controllano altre società obbligate alla revisione legale
  • alle società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo superiore a 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiore a 20 unità.

Non è ancora chiaro se la semplificazione sarà ristretta ai soli soggetti obbligati alla revisione legale o anche ai soggetti non obbligati ma che si dotano del revisore legale volontariamente.

Una marcia indietro per una norma che avrebbe semplificato di molto la vita delle PMI italiane.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura: proroga al primo trimestre 2023

Le Legge di Bilancio proroga anche per il primo trimestre 2023 l’agevolazione, introdotta inizialmente per il primo trimestre 2022 dal D.L. 21/2022 e da ultimo prorogata per il quarto trimestre 2022 con il D.L. 144/2022, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica, in relazione al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il credito d’imposta, pari al 20% del costo sostenuto, spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Quest’ultima agevolazione è però limitata alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, con esclusione quindi di quelle esercenti attività agromeccanica.

Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023, a seguito di proroga prevista sempre dalla Legge di Bilancio. In alternativa all’utilizzo del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Per il credito del primo trimestre 2023 il termine per effettuare la compensazione o la cessione è più lungo, arrivando al 31 dicembre 2023.

Con la Legge di Bilancio viene altresì prorogato al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il beneficio dovrebbe applicarsi sia alle attività che producono reddito d’impresa che a quelle che producono reddito agrario, anche se non vi è stato alcun chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta Mezzogiorno: proroga anche per il 2023

La Legge di bilancio 2023, approvata al fotofinish prima della fine del 2022, porta con sé l’attesa proroga per il 2023 del credito d’imposta per gli investimenti del Mezzogiorno, introdotto dalla legge n. 208/2015.

Il credito d’imposta Mezzogiorno rappresenta un’ottima opportunità di copertura degli investimenti realizzati da imprese del Sud Italia, sia per l’alta percentuale di credito (al 45% per le piccole imprese), sia per la cumulabilità con il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0.

Approfittiamo della proroga per riepilogare le caratteristiche principali del credito d’imposta.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo). In determinati casi è agevolabile anche il c.d. software applicativo.

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali 4.0 che può portare la misura del credito d’imposta fino al 65% del costo del bene dal 2023.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Nuova possibilità di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dei beni dell’impresa individuale

La bozza della legge di bilancio 2023 riapre una possibilità che, periodicamente, ha caratterizzato il nostro sistema fiscale. Si tratta della possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2023 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2023) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024.

Si attende adesso l’iter della legge di bilancio per verificare che le suddette norme vengano confermate e/o modificate.

Credito d'imposta 4.0

Nuova proroga del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0

Un’altra estensione per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 vede la luce nella Legge di Bilancio. L’agevolazione, già prevista fino al 2022, viene prorogata sino al 2025 anche se con una riduzione degli importi agevolati.

Vediamo il funzionamento

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per il 2022

Per l’anno 2022 la disciplina non cambia.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Disciplina dal 2023 al 2025

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio prevede una riduzione delle percentuali di credito d’imposta.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025:

  • al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per l’anno 2023 al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2024 al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2025 al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

Beni strumentali ordinari (non 4.0)

Nessuna proroga, invece, per il suddetto credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi ordinari.

Si fermerà al 2022, quindi, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). L’estensione al 30 giugno 2023 sarà possibile solo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

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Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

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Credito d’imposta per investimenti del Mezzogiorno prorogato fino al 2022

Proroga biennale per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, uno strumento molto utile per le imprese che vogliono investire nella propria attività, in quanto consente importanti percentuali di credito d’imposta. Vediamolo nel dettaglio:

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi che, se applicabile al medesimo investimento, può portare la misura del credito d’imposta fino al 95% del costo del bene.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

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Un nuovo credito d’imposta per i cuochi professionisti

Tra i tanti crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2021, il legislatore ne tira fuori dal cilindro uno apposito per i cuochi professionisti.

Il credito d’imposta nasce al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ed è diretto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Per questi soggetti spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con un successivo decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

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