Correzione degli errori contabili: una parziale marcia indietro

Solo qualche mese fa il Decreto semplificazioni era intervenuto semplificando le procedure necessarie alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti, rendendo la correzione degli errori immediatamente rilevante anche fiscalmente e non rendendo quindi necessaria una complessa attività di presentazione di dichiarazioni integrative relative agli esercizi in cui si è commesso l’errore.

La semplificazione incontrava solo due limiti:

  • la rilevanza fiscale era riconosciuta per quegli errori contabili che, in passato, si sarebbero potuti correggere con una dichiarazione integrativa. Quindi, nella maggior parte dei casi, trattasi dei 6 anni precedenti a quello in cui viene rilevato l’errore;
  • la rilevanza fiscale era riconosciuta solo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e vengono quindi escluse la maggior parte delle microimprese.

A seguito della Legge di Bilancio la suddetta procedura incontra un ulteriore limite che però renderà di più difficile applicazione la semplificazione.

La suddetta procedura semplificata, infatti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, sarà applicabile soltanto alle società che sono obbligate alla revisione legale, cioè:

  • alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
  • alle società che controllano altre società obbligate alla revisione legale
  • alle società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo superiore a 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiore a 20 unità.

Non è ancora chiaro se la semplificazione sarà ristretta ai soli soggetti obbligati alla revisione legale o anche ai soggetti non obbligati ma che si dotano del revisore legale volontariamente.

Una marcia indietro per una norma che avrebbe semplificato di molto la vita delle PMI italiane.

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