Decreto fiscale 2026: tutte le correzioni alla legge di Bilancio

Con la conversione definitiva del D.L. 38/2026, avvenuta il 20 maggio 2026, il cosiddetto decreto fiscale 2026 si trasforma in una vera e propria manovra correttiva. Le modifiche toccano numerosi ambiti: dall'IVA sulle permute ai pagamenti della PA ai professionisti, dal concordato preventivo biennale alla rottamazione, fino ai dividendi e agli interessi INPS. Di seguito una panoramica delle novità più rilevanti.

IVA sulle operazioni permutative

Quando beni o servizi vengono scambiati come corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, la base imponibile deve essere ancorata al valore monetario indicato nel contratto, con il vincolo che tale valore non possa essere inferiore al costo complessivo dei beni ceduti e delle prestazioni rese. La correzione ha impatto pratico su sponsorizzazioni in natura, scambi commerciali e accordi in cui il prezzo non transita interamente per cassa.

Pagamenti della PA ai professionisti

L'art. 2-ter introduce una soglia di 5.000 euro: la verifica preventiva sugli inadempimenti fiscali non può bloccare i compensi professionali quando le cartelle non pagate sono pari o inferiori a tale importo. La disposizione tutela avvocati, tecnici, consulenti e tutti i professionisti remunerati da enti pubblici, inclusi i casi di patrocinio a spese dello Stato.

Piccoli pacchi extra-UE

Il contributo amministrativo di 2 euro sulle importazioni di valore inferiore a 150 euro è sospeso fino al 30 giugno 2026.

Agenzie di viaggio

L'esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni opera esclusivamente per i compensi relativi a vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio per il trasporto di persone. La nuova impostazione sulle provvigioni non viene cancellata del tutto: restano aree da presidiare.

Iperammortamento

L'agevolazione viene estesa ai beni strumentali prodotti fuori dall'Unione Europea e dallo Spazio economico europeo. Viene inoltre chiarito che la maggiorazione da iperammortamento non rileva nella determinazione del reddito oggetto di concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo biennale (CPB): nuovi tetti e proroga

Per il biennio 2026-2027 vengono introdotti limiti massimi di incremento differenziati in base al punteggio ISA:

  • ISA pari a 10: proposta non superiore al 10% del reddito dichiarato (limite già vigente)
  • ISA tra 9 e 10: limite al 15%
  • ISA tra 8 e 9: limite al 25%
  • ISA tra 6 e 8: limite al 30% (nuovo)
  • ISA tra 1 e 6: limite al 35% (nuovo)

Il termine di adesione slitta al 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato è automaticamente rinviato al 2 novembre 2026.

Rottamazione-quinquies: due correzioni

Tornano i 5 giorni di tolleranza per il pagamento tardivo dell'unica rata o dell'ultima rata, soppressi dalla legge di Bilancio 2026.

Inoltre, la definizione agevolata viene aperta ai carichi degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023, purché l'ente ne deliberi l'applicazione entro il 30 giugno 2026. Le domande potranno essere presentate tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026.

Dividendi e plusvalenze: ripristino del regime Pex

L'art. 11 elimina, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito dimensionale introdotto dalla legge di Bilancio 2026, ripristinando il regime precedente per la dividend exemption e la participation

Sponsorizzazioni sportive: la Cassazione fissa i 4 requisiti per la deduzione integrale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8650/2026, rimette ordine su uno degli ambiti più discussi nei rapporti tra imprese e sport dilettantistico: la deducibilità delle somme erogate a titolo di sponsorizzazione. Il messaggio è chiaro — il beneficio fiscale c'è, ma non è automatico. Servono prove concrete.

A chi interessa

La pronuncia riguarda tutte le imprese che erogano somme, in denaro o in natura, ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) in cambio di visibilità del proprio marchio o dei propri prodotti.

È una pratica diffusa, spesso sottovalutata sul piano documentale, e proprio su questo fronte la Cassazione interviene con forza.

La distinzione che conta: pubblicità vs rappresentanza

Il punto di partenza è la differenza tra due categorie fiscalmente molto diverse:

  • spese di pubblicità: hanno una finalità commerciale diretta, sono deducibili per intero nell'esercizio in cui vengono sostenute e l'IVA è detraibile senza vincoli particolari;
  • spese di rappresentanza: puntano ad accrescere il prestigio dell'impresa senza una controprestazione specifica. La loro deducibilità è limitata da parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19/11/2008, con plafond percentuali calcolati sui ricavi della gestione caratteristica.

La differenza pratica è rilevante: classificare erroneamente una sponsorizzazione come rappresentanza può trasformare una deduzione integrale in una deduzione parziale o nulla.

I 4 requisiti cumulativi

La Cassazione, richiamando un principio già consolidato in precedenti pronunce, chiarisce che le somme erogate a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie solo se ricorrono contemporaneamente tutte e quattro le seguenti condizioni:

  • il soggetto sponsorizzato è un ente sportivo dilettantistico (ASD o SSD) regolarmente iscritto al RASD (Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche);
  • l'importo non supera i 200.000 euro annui per singolo sponsor;
  • la sponsorizzazione ha finalità promozionale: deve essere finalizzata a promuovere 'immagine o i prodotti dello sponsor;
  • il beneficiario ha effettivamente svolto attività promozionale: apposizione del marchio sulle divise, esposizione di striscioni o tabelloni sul campo da gioco, oppure altre forme equivalenti di visibilità realmente eseguite.

La Cassazione conferma che senza prova documentale dell'effettiva esecuzione delle prestazioni concordate, la presunzione legale di pubblicità non si attiva. La spesa viene riqualificata come rappresentanza, con le conseguenti limitazioni alla deducibilità.

Come tutelarsi: cosa conservare

Per evitare contestazioni, imprese e soggetti sportivi devono costruire un archivio documentale solido prima ancora che sorga la disputa:

  • contratto di sponsorizzazione dettagliato, con descrizione precisa delle prestazioni promozionali e del periodo di esecuzione;
  • materiale fotografico e video che attesti l'effettiva esposizione del marchio (divise, striscioni, tabelloni, spazi digitali);
  • report sugli eventi in cui la visibilità è stata garantita;
  • tracciabilità dei pagamenti (bonifici con causale esplicita riferita al contratto);
  • fatture conformi con indicazione del servizio reso.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Con la Legge di Bilancio 2026 viene riproposta la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2025 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2025. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 30 settembre 2025.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 30 settembre 2025. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2026 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2026) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, si effettua in due rate entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.

Detrazione delle fatture di acquisto a cavallo d’anno: attenzione a non sbagliare

Avvicinandosi la fine dell’anno, capita spesso che si ricevano a gennaio fatture d’acquisto relative al mese di dicembre ed è importante sapere come comportarsi in questi casi in particolar modo relativamente all’esercizio in cui detrarre la relativa Iva.

Di regola, una fattura d’acquisto di un certo mese X, ricevuta nel mese successivo X+1, può contribuire alla liquidazione del mese X se è annotata nei registri Iva entro il 15 del mese X+1. Questa regola, però, non è valida per le fatture a cavallo d’anno.

L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 recita infatti: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (entro il 16 di ciascun mese n.d.r.) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno procedente”.

Questo significa che un documento di dicembre (per i soggetti mensili) o dell’ultimo trimestre (per i soggetti trimestrali), ricevuto a gennaio, non potrà partecipare alla liquidazione Iva del mese di dicembre o del corrispondente trimestre

Questa evenienza è purtroppo molto frequente, ancor più da quando, con la fatturazione elettronica, è possibile identificare esattamente il momento di ricezione della fattura. Quindi, ad esempio, beni acquistasti a fine dicembre, con fattura emessa a dicembre ma inviata all’Agenzia delle Entrate a gennaio, contribuiranno a diminuire l’Iva dovuta a gennaio e non a dicembre.

Il suggerimento è quindi di sollecitare i proprio fornitori ad inviare immediatamente allo SDI le fatture emesse a ridosso della fine dell’anno, per evitare spiacevoli sorprese in sede di liquidazione IVA.

 

Regime forfetario per APS e ODV: la nuova alternativa alla 398/1991

Dal 20 agosto 2022 le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico del Terzo Settore possono optare per un regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La misura rappresenta una valida alternativa al vecchio regime 398/1991, che scomparirà per gli enti non sportivi dall’1 gennaio 2026.

Chi riguarda

Possono aderire al regime le ODV e le APS che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno.

L’opzione è facoltativa e si esercita nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività IVA, e decade automaticamente dall’anno successivo se vengono meno le condizioni.

Cosa prevede il regime

Uno dei vantaggi del regime forfettario riguarda la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES che avviene, come dice il nome stesso, forfettariamente applicando ai ricavi commerciali:

  • Il coefficiente dell’1% per le ODV
  • Il coefficiente del 3% per le APS

Un secondo importante vantaggio è rappresentato dagli esoneri e semplificazioni connessi con il regime. Gli aderenti, infatti:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • non operano ritenute alla fonte sui compensi erogati, col solo obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale e l’importo percepito dal beneficiario;
  • hanno una gestione Iva semplificata: non si applica l’Iva sulle operazioni attive e non si detrae l’imposta sugli acquisti. Vi è solo l’obbligo di emissione o integrazione della fattura con IVA solo per le operazioni dove l’ente è debitore d’imposta;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi;
  • esonero dagli studi di settore e dagli ISA.

Il regime forfettario, per gli enti che hanno i requisiti per l’applicazione, rappresenta quindi un’importante strumento che genera semplificazione e vantaggi fiscali.

Agevolazione Piccola Proprietà Contadina (PPC): guida completa 2025

L’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli, nota come piccola proprietà contadina (PPC), è oggi uno degli strumenti fiscali più importanti per coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), società agricole, giovani under 40 e – in alcuni casi – anche familiari non agricoltori.

La disciplina, più volte modificata dal 2010 ad oggi, permette di acquistare fondi agricoli con un carico fiscale estremamente ridotto. In questa guida analizziamo in modo completo requisiti, vantaggi, estensioni, criticità operative, casi particolari e cause di decadenza.

Chi riguarda

L’agevolazione PPC può essere richiesta da:

  • Coltivatori diretti (CD) iscritti alla gestione INPS agricola;
  • Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione previdenziale agricola;
  • Società agricole (di persone, capitali o cooperative) con qualifica CD/IAP in capo ai soci;
  • Giovani under 40, anche non ancora iscritti all’INPS, se dichiarano di ottenere l’iscrizione entro 24 mesi;
  • Familiari conviventi del CD/IAP (coniuge e parenti in linea retta) già proprietari di terreni agricoli, anche se non agricoltori;
  • Coadiuvanti coltivatori diretti, se iscritti alla previdenza agricola.

Per i familiari conviventi è richiesto:

  • rapporto di coniugio o parentela in linea retta;
  • convivenza risultante dallo stato di famiglia;
  • proprietà (anche minima) di terreni agricoli.

Per i coadiuvanti è richiesta l’appartenenza allo stesso nucleo familiare e iscrizione INPS come coltivatore diretto.

Possono poi beneficiare dell’agevolazione, dal punto di vista oggettivo:

  • Terreni qualificati agricoli dallo strumento urbanistico;
  • Fabbricati pertinenziali situati sul fondo agricolo.

A seguito dell’acquisto, l’acquirente assume l’impegno a mantenere la proprietà per 5 anni e a coltivare o condurre direttamente per 5 anni. Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo (cinque anni), ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo

Agevolazione

L’agevolazione PPC consiste nell’applicazione:

  • Imposta di registro: fissa (200 euro)
  • Imposta ipotecaria: fissa (200 euro).
  • Imposta catastale: 1%.

Per i giovani imprenditori agricoli (CD/IAP 18–40 anni), le imposte sono ulteriormente ridotte al 60% delle aliquote previste per la piccola proprietà contadina.

Omaggi aziendali 2025: nuove regole fiscali e limiti per la deducibilità

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, molte imprese tornano a programmare la distribuzione di omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. Dal 2025, però, entrano in vigore importanti novità fiscali che incidono direttamente sulla deducibilità di queste spese.

Una modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 81, lett. d), L. 207/2024) prevede infatti che, per essere deducibili, le spese per omaggi – inclusi quelli qualificati come spese di rappresentanza – devono essere pagate obbligatoriamente con strumenti tracciabili: bonifico, versamento bancario o postale, carte, strumenti digitali. Il pagamento in contanti, anche di importo minimo, rende l’omaggio indeducibile.

La previsione è inserita nel nuovo ultimo periodo dell’art. 108, comma 2 del TUIR e si applica a tutti gli esercizi a partire dal 2025.

Omaggi sotto o sopra i 50 euro: cosa cambia

La soglia dei 50 euro rimane il discrimine tra due diversi regimi fiscali:

  • omaggi di valore unitario minore o uguale a 50 euro: sono interamente deducibili (sempre che siano pagati con strumenti tracciabili).
  • omaggi di valore unitario superiore a 50 euro: rientrano tra le spese di rappresentanza, soggette ai limiti percentuali collegati ai ricavi aziendali.

Quando l’omaggio riguarda beni prodotti o commercializzati dall’impresa, si applicano regole particolari: il valore di mercato stabilisce se l’omaggio supera o meno la soglia dei 50 euro, ma ai fini della deducibilità rileva solo il costo di produzione.

Omaggi ai dipendenti: regole fiscali e limiti di esenzione

Gli omaggi ai lavoratori dipendenti seguono un regime diverso rispetto a quelli verso clienti e fornitori:

  • per il datore di lavoro il costo è interamente deducibile come spesa per il personale;
  • per il dipendente il valore del regalo non concorre al reddito se rientra nei limiti dei fringe benefit:
    • 000 euro per lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico;
    • 000 euro per gli altri lavoratori.

Se il valore complessivo dei benefit supera il limite anche di un solo euro, l’intero importo diventa imponibile.

Inoltre, gli omaggi ai dipendenti non sono considerati spese di rappresentanza.

IVA sugli omaggi ai dipendenti: cosa è imponibile e cosa no

La disciplina IVA varia a seconda del tipo di bene ceduto:

  • beni prodotti o commercializzati dall’impresa:
    • IVA sull’acquisto detraibile;
    • cessione gratuita: imponibile, con IVA calcolata sul prezzo o sul costo di produzione;
  • beni estranei all’attività dell’impresa:
    • IVA sull’acquisto indetraibile;
    • cessione gratuita: esclusa da IVA.

Pranzi e banchetti natalizi: limiti alla deduzione

Per gli eventi aziendali di fine anno destinati ai dipendenti valgono limiti specifici:

  • deducibili nel limite del 75% dell’importo sostenuto;
  • entro il tetto del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente.

In questo caso l’IVA è indetraibile, per mancanza del requisito dell’inerenza.

IVA nel settore trasporti e logistica: approvato il provvedimento per l’opzione reverse charge

Con provvedimento n. 309107/E/2025 del 28 luglio 2025 sono stati approvati il modello e le istruzioni per l’esercizio dell’opzione che, nel settore del trasporto merci e della logistica, consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.

Questa misura è stata introdotta in via transitoria, e solo su base volontaria, dalla Legge di Bilancio 2025, in attesa dell’autorizzazione UE che renderà la misura definitiva e obbligatoria per tutti.

L’opzione riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e della movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica. L’opzione, con il D.L. 84/2025, è stata estesa anche alle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

L’applicazione volontaria della misura consente di anticiparne gli effetti attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte di committente e prestatore. L’opzione quindi:

  • è congiunta, ovvero deve essere esercitata da entrambe le parti;
  • riguarda ciascun contratto stipulato nella filiera (anche tra subappaltatori);
  • si applica solo alle prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica rese tra imprese.

A seguito dell’opzione l’Iva:

  • viene indicata in fattura ma versata dal committente all’Erario (come nello split payment);
  • non può essere compensata in sede di liquidazione periodica;
  • è versata entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura.

L’opzione presentata, che ha validità triennale per i contratti indicati, può essere integrata in seguito per nuovi rapporti contrattuali.

È importante precisa che, anche se l’IVA è versata dal committente, resta ferma la responsabilità solidale del prestatore nei confronti del Fisco.

Il nuovo regime agevola i flussi finanziari nel settore logistico e di trasporto merci, ma comporta una gestione più attenta della contrattualistica e della tempistica dei versamenti. È consigliabile per le imprese valutare attentamente l’adesione insieme al proprio consulente fiscale, soprattutto in presenza di rapporti continuativi e articolati nella filiera.

Locazione di immobili: quando conviene il forfettario

La locazione di immobili porta con sé un importante carico di imposizione, quando gestita come persona fisica non imprenditore, in quanto sui canoni si applicano le aliquote Irpef ordinarie (dal 23 al 43%).

Solo nel caso di immobili abitativi è possibile optare, in sede di registrazione del contratto, per la c.d. cedolare secca, che rende fissa l’aliquota di imposta:

  • 21% sui canoni di locazione a regime ordinario (per le locazioni brevi sale al 26% dal secondo immobile locato);
  • 10% sui canoni dl locazione a canone concordato.

Esiste però un’altra opzione, spesso non presa in considerazione, che in alcuni casi può risultare più conveniente anche rispetto all’imposizione con cedolare secca: stiamo parlando del regime forfettario.

È infatti possibile gestire i propri immobili anche aprendo una partita Iva con l’applicazione del regime forfettario.

In questo caso si ottengono i seguenti vantaggi:

  • le imposte si applicano sull’86% dell’importo del canone, in quanto viene riconosciuta una spesa “forfettaria” del 14%;
  • l’imposizione è solo del 5% per i primi 5 anni e sale al 15% dal sesto anno in poi, rimanendo quindi più bassa della cedolare secca per i canoni di locazione a regime ordinario;
  • non va comunque applicata l’Iva e gli adempimenti contabili e fiscali sono semplificati;
  • le imposte si pagano sui canoni effettivamente percepiti e non su quelli meramente dichiarati.

Esistono però anche degli svantaggi:

  • il regime è applicabile solo fino ad un ammontare di ricavi di 85.000 euro;
  • è necessario versare i contributi previdenziali sul reddito dichiarato, seppure sia possibile abbatterli di un terzo;
  • non è possibile detrarre alcuna spesa (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Per capire quando conviene una opzione rispetto all’altra vanno fatti degli idonei calcoli di convenienza caso per caso. Facciamo qualche esempio.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 15.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 15.000 x 21% - Imposta dovuta 3.150 euro
    • Costo totale Euro 3.150
  • Forfettario
    • Euro 15.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 645 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.302,30

In questo caso l’opzione per il forfettario non è conveniente.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 30.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 30.000 x 21% - Imposta dovuta 6.300 euro
    • Costo totale Euro 6.300
  • Forfettario
    • Euro 30.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 1.290 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.947,30

Quando gli importi delle locazioni salgono, anche la convenienza di adesione al forfettario cresce.

Locazione di immobili commerciali – Canone annuo 54.000 euro

In questo la cedolare secca non è applicabile.

  • Tassazione ordinaria
    • Il canone viene abbattuto forfettariamente del 5%;
    • Euro 28.000 x 23% + Euro 23.300 x 35% - Imposta dovuta 14.595 euro
    • Costo totale Euro 14.595
  • Forfettario
    • Euro 54.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 2.322 euro (dal secondo anno, a causa del versamento dei contributi che sono detraibili, l’imposta scenderà a 1.946,59 euro)
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Contributi INPS a percentuale da versare – 4.550,83 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 10.530,13.

Anche in questo caso il forfettario risulta da preferire.

E’ quindi necessario conoscere questa possibile opzione e valutare, insieme al vostro commercialista, qual è la situazione più conveniente applicabile al caso concreto.

Split payment: dal 1° luglio 2025 fuori le società quotate

A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana usciranno dal perimetro dello split payment. Questo cambiamento, previsto dalla Decisione di esecuzione UE 2023/1552, comporta che per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di tali società, l'IVA tornerà ad essere versata direttamente dai fornitori, secondo le modalità ordinarie.

Cosa cambia per i fornitori

Fino al 30 giugno 2025, i fornitori emettono fattura con IVA applicando il meccanismo dello split payment, ossia indicando che l'IVA è versata direttamente dal cliente. Dal 1° luglio 2025, invece, dovranno emettere fattura con IVA e versare l'imposta secondo le modalità ordinarie, includendo l'IVA nelle proprie liquidazioni periodiche.

Attenzione agli errori

In caso di errori nella fatturazione, come l'applicazione errata dello split payment dopo il 1° luglio 2025, sarà necessario emettere una nota di variazione per correggere l'IVA esposta in fattura. È quindi fondamentale aggiornare tempestivamente le procedure interne e i sistemi di fatturazione per adeguarsi al nuovo regime.

Verifica degli elenchi

Per determinare se una società è soggetta allo split payment, è necessario consultare gli elenchi pubblicati annualmente dal Dipartimento delle Finanze. La disciplina dello split payment si applica dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco stesso.

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