Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Nuove procedure per l’accertamento dell’aliquota Iva applicabile

La determinazione della corretta aliquota Iva applicabile alla cessione di un bene non è sempre semplice.

Il Decreto Iva contiene delle tabelle in allegato che identificano una serie di prodotti o di servizi che beneficiano delle aliquote Iva ridotte dl 4%, 5% e 10% ma, in alcuni casi, un bene non è facilmente inquadrabile nelle categorie indicate dal legislatore.

Nei casi in cui vi è dubbio sull’aliquota applicabile alla cessione di un bene, è necessario far riferimento alla classificazione doganale del bene – che è riportata nelle suddette tabelle – chiedendo all’Agenzia delle Dogane un accertamento tecnico che inquadri esattamente la categoria corrispondente al bene che si intende cedere. Tale accertamento andrà poi allegato ad apposita istanza di interpello che andrà inviata all’Agenzia delle Entrate per avere il riscontro definitivo sulla corretta aliquota applicabile.

Dal 1° maggio 2024 le modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico sono state semplificate, consentendo al richiedente di utilizzare il canale telematico (indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it) utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Dogane.

Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti tecnici specifici (schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni) necessari per una corretta valutazione dell’aliquota Iva applicabile. All’interno del modello occorre riportare la descrizione dettagliata della merce, indicandone la natura, la funzione o l’uso e la sua composizione, descrivendone le caratteristiche (ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione).

L'Agenzia delle Dogane si impegna a fornire una risposta alle istanze di accertamento tecnico entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

Società di comodo: la detrazione Iva non può essere impedita

La normativa italiana sulle società di comodo è incompatibile con le norme comunitarie in materia di Iva. A stabilirlo la Corte di Giustizia Europea che ha contestato il mancato rispetto del principio di neutralità dell’Iva e di proporzionalità.

La normativa italiana in merito alle società di comodo prevede infatti l’impossibilità di chiedere a rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

È altresì impedito lo scomputo dell’Iva a credito con quella a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, se ricorrono contestualmente due condizioni:

  • La società risulta per tre periodi consecutivi non operativa (non raggiungendo quindi l’ammontare minimo di ricavi previsti dalla norma)
  • La società non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d’imposta, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari all’ammontare minimo previsto dalla norma.

La Corte di Giustizia è intervenuta affermando che è impossibile negare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di una presunzione fondata solo sull’ammontare dei ricavi percepiti inferiori ad una soglia considerata “insufficiente”, perché questo mina il principio di neutralità dell’Iva che deve incidere sul consumatore finale mentre, con la normativa italiana, incide anche sull’operatore economico.

L’effetto immediato della decisione della Corte è quello di portare ad un’immediata disapplicazione della norma, che deve essere interpretata in senso conformo a quanto deciso anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Quindi:

  • per i controlli e/o per il contenzioso in corso, la decisione della Corte di Giustizia dovrà essere subito presa in considerazione, con esclusione quindi solo degli accertamenti divenuti definitivi e delle sentenze passate in giudicato;
  • sarà possibile presentare dichiarazioni integrative che consentano il recupero del credito Iva illegittimamente disconosciuto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che dia istruzioni in merito agli uffici periferici e che chiarisca se la sentenza, relativa alla detrazione dell’Iva, sia applicabile – come pare logico – anche alla parte della norma che limita il diritto al rimborso dell’Iva e alla compensazione orizzontale, modificando di conseguenza anche tutti i modelli dichiarativi.

Fatture: attenzione alla descrizione troppo generica

A volte capita di ritrovarsi di fronte delle fatture con una descrizione troppo generica.

Va ricordato che, secondo l’art. 21 del Decreto Iva, la fattura deve contenere “una descrizione dettagliata del bene o del servizio” e l’emissione di una fattura con descrizione eccessivamente generica comporta per l’emittente l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000 ma, soprattutto, per chi le riceve ha come conseguenza l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del relativo costo.

Sul tema è intervenuta più volte anche la giurisprudenza che ha chiaramente statuito che l’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno della fattura, elettronica o cartacea, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per esempio sono stati considerati indeducibili:

  • i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, e in cui non vengono indicati gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione;
  • i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione;
  • in tema di Iva, la Cassazione ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”. In sostanza non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

In merito alla specifica deducibilità dei costi derivanti da fatture generiche, la Cassazione ha statuito che in questi casi l’onere della prova della deducibilità è posto in carico al contribuente, fornendo le informazioni complementari (es. contratti, ddt, lettere d’incarico) che consentano di dimostrare l’inerenza del costo cui la fattura si riferisce.

È quindi essenziale sia in fase di emissione di una fattura che di sua ricezione da parte di un fornitore, di una verifica della corretta esposizione degli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati pena, in caso di verifica fiscale, il possibile disconoscimento della deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA (fatture ricevute) o l’irrogazione di sanzioni per irregolare fatturazione (fatture emesse).

Decreto Adempimenti: cosa cambia per la dichiarazione dei redditi?

Molte le novità apportate al comparto della dichiarazione dei redditi dal Decreto Adempimenti, alcune ad applicazione immediata e altre che vedremo operative solo l’anno prossimo. Vediamo le principali novità.

Scadenza dei versamenti delle imposte

Una modifica che si applicherà a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo riguarda la rateizzazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Fino ad oggi il pagamento rateale del saldo e dell’acconto dovuti a giugno doveva essere oggetto di apposita opzione in sede di dichiarazione. Dalla dichiarazione dell’anno prossimo, invece, tale possibilità è riconosciuta in automatico, senza bisogno di alcuna opzione, con pagamenti in scadenza il 16 di ciascun mese.

Viene inoltre incrementato il numero di rate possibili. Se oggi, infatti, si poteva rateizzare le somme fino al 16 novembre, dall’anno prossimo la rateizzazione si potrà spingere fino al 16 dicembre, fermo restando però l’obbligo di pagare il secondo acconto al 30 novembre e quindi con un possibile ingorgo di rate negli ultimi due mesi dell’anno.

Soglia dei versamenti minimi Iva e ritenute

Partirà già dal 2024 la novità riguardante i versamenti minimi.

Per le liquidazioni Iva periodiche la soglia del versamento minimo passa da Euro 25,82 a Euro 100,00. Quindi se il debito Iva è inferiore a detta soglia, il pagamento potrà essere rimandato alla liquidazione Iva successiva, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Analogo incremento delle soglie è previsto per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo per le quali, in caso di mancato superamento del limite, si potrà spostare il versamento al mese successivo, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Parte dal 2024 anche la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con effetto da quest’anno vengono accorciati i termini di presentazione, secondo lo schema che segue:

  • le persone fisiche e le società o le associazioni, ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 05 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica entro il 30.09 (rispetto al precedente 30.11) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del 9° mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell’11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dal 2025 questi termini vengono ulteriormente modificati come segue:

  • le persone fisiche presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1.04 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • le società o le associazioni di cui all'art. 5 Tuir (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1.04 dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

Una chance onerosa di regolarizzazione del magazzino

Una nuova previsione della Legge di Bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzazione del magazzino, cioè di adeguare il valore contabile e fiscale dello stesso al suo valore reale in caso di discrepanze tra i due valori.

L’adeguamento può avvenire:

  • attraverso l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, in caso di magazzino contabile/fiscale superiore a quello reale
  • attraverso l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omessa, in caso di magazzino contabile/fiscale inferiore a quello reale

L’adeguamento è comunque oneroso. Nello specifico, in caso di adeguamento al ribasso del valore contabile/fiscale delle rimanenze:

  • sarà dovuta l’Iva, sulla base dell’aliquota media riferibile all’anno 2023 applicata all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale
  • sarà dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con i criteri di cui al punto precedente e il valore eliminato.

Un adeguamento quindi abbastanza oneroso.

Più leggera l’imposizione in caso di adeguamento al rialzo del valore contabile/fiscale delle rimanenze. In questo caso è dovuta esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18% da applicare al valore iscritto.

Il pagamento delle imposte dovute è effettuato con 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti, ovviamente solo nei limiti del valore iscritto o eliminato.

Integratori e prestazioni di chirurgia estetica: modifiche Iva in arrivo

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 introduce due importanti modifiche in tema di Iva che impattano sul mondo degli integratori alimentari e su quello delle prestazioni di chirurgia estetica.

Trattamento Iva degli integratori alimentari

Con il decreto viene finalmente fatta chiarezza sull’applicazione dell’aliquota IVA al 10% agli integratori alimentari, specificando chiaramente che la stessa è utilizzabile per tutti gli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004 ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'art. 16, c. 2 Dpr 633/1972 in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata.

L’assenza di questa specificazione comportava in passato l’obbligo, per chi volesse applicare l’IVA al 10% su integratore alimentare, di effettuare un doppio passaggio prima dall’Agenzia delle Dogane, per verificare con interpello se l’integratore era classificabile nella voce doganale 2106, e poi dall’Agenzia delle Entrate, con un ulteriore interpello per avere conferma dell’applicabilità dell’aliquota agevolata.

Prestazioni di chirurgia estetica

La modifica che impatta sulle prestazioni di chirurgia estetica mira a chiarire quando i chirurghi estetici possono essere ammessi al beneficio dell’esenzioni per la loro attività e quando, invece, andrà applicata l’Iva con aliquota ordinaria.

Il decreto chiarisce che, per poter beneficiare dell’esenzione da Iva le prestazioni dovranno essere accompagnate da una specifica attestazione medica che dimostri che l’intervento è diretto a curare malattie o problemi della salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, del paziente.

Il decreto chiarisce poi che tali elementi possono essere considerati impliciti negli interventi eseguiti fino all’entrata in vigore del decreto stesso.

Dall’1 gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari

Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2023 si avvicina anche il momento in cui scatterà l’obbligo di fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario.

Già tale obbligo era scattato, a partire dal 1° luglio 2022, per tutti i contribuenti forfettari che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno 2021. Per tutti gli altri la data da appuntarsi è quella del 1° gennaio 2024.

È quindi essenziale muoversi per tempo:

  • aderendo ad un servizio di fatturazione elettronica
  • oppure utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà altresì importante ricordare i termini di emissione della fattura elettronica da rispettare a partire dal 1° gennaio:

  • le fatture immediate dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • le fatture differite dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’unica eccezione all’obbligo di fattura elettronica che, allo stato, dovrebbe essere confermato anche per il 2024, è riferito ai medici e sanitari ed è motivato per ragioni di tutela della privacy. Questi soggetti sopperiscono alla fatturazione elettronica con l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS), e l’esonero – che in realtà è un vero e proprio divieto – si limita ai soli soggetti obbligati all’invio al TS.

È quindi opportuno che i contribuenti forfettari - che non emettano già i documenti in formato elettronico – si attivino per tempo per non farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

Nota di credito: quando è possibile emetterla?

Una recente massima dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ci consente di ritornare sull’argomento delle note di variazione Iva e, in particolar modo, dei termini entro i quali è possibile rettificare in diminuzione la base imponibile e l’imposta con una nota di credito.

Le regole sono contenute nell’art. 26 del Decreto Iva, che distingue due casistiche:

  • la rettifica può essere fatta in qualsiasi momento, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile a seguito di:
    • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, rescissione e simili
    • in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
  • la rettifica può effettuarsi solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione se i fatti di cui al punto precedente si verificano a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti.

Quindi la normativa prevede che non vi sia limite di tempo nella rettifica per quelle situazioni in cui la rettifica stessa sia già prevista originariamente dal contratto oppure derivi da un evento non scaturente dall’accordo tra le parti.

Quando la rettifica deriva da un accordo tra le parti, invece, il limite entro il quale l’Iva può essere recuperata è fissato in un anno. Decorso detto termine è sempre possibile emettere la nota di credito, ma questa non potrà intaccare l’Iva ormai dovuta e versata.

L’AIDC interviene su questa norma con una sua interpretazione, affermando che la limitazione ad un anno del termine per gli accordi sopravvenuti tra le parti non riguarda il caso in cui intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.

Quando la contestazione riguarda il fornitore, quindi, e la stessa si compone con un accordo transattivo, il limite di un anno non si applica.

Corrispettivi telematici: perché è importante il controllo da parte del cliente

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, tale attività avviene in forma automatica attraverso gli stessi registratori telematici la cui manutenzione deve essere affidata ad un’azienda specializzata che si occupi dell’assistenza tecnica, della manutenzione periodica e dell’aggiornamento costante dei tracciati informatici

Oltre a dover stipulare un apposito contratto con una ditta specializzata, è però di grande importanza rammentare che spetta al contribuente la verifica dell’avvenuta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, chiamando il tecnico in caso di anomalie.

Il controllo è importante per evitare pesanti sanzioni in quanto anche in presenza di violazioni formali (che consistono nella omessa, tardiva o infedele trasmissione telematica dei corrispettivi), anche qualora non incidano sulla corretta liquidazione Iva, la sanzione applicabile è di Euro 100 per ogni singola trasmissione omessa, tardiva o infedele.

È evidente che questo tipo di controllo non può essere demandato al commercialista in quanto quest’ultimo non ha diretto accesso al registratore di cassa e quindi, anche qualora si avvedesse di un errore al momento della registrazione contabile dei corrispettivi, lo farebbe quando ormai la violazione si è consumata e quindi la sanzione è irrogabile. Se, ad esempio, il registratore di cassa non trasmettesse i corrispettivi relativi a 15 giorni di luglio e il commercialista se ne avvedesse già nel mese successivo, il contribuente potrebbe comunque subire una sanzione di 1.500 euro.

E’ quindi importante che ogni contribuente obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi impari ad accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate “FATTURE E CORRISPETTIVI” accessibile all’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ per verificare che il proprio registratore telematico spedisca correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri, dei giorni di chiusura, degli importi assoggettati ad Iva (o non assoggettati ad iva per i clienti in regime forfettario).

In particolar modo andrà verificato:

  • che l’imponibile e l’Iva dei corrispettivi giornalieri corrispondano con quelli effettivi (in questo senso si consiglia di mantenere compilato il registro dei corrispettivi anche se non più obbligatorio)
  • che il registratore telematico abbia comunicato giornalmente i corrispettivi
  • che il registratore telematico abbia comunicato correttamente i giorni di chiusura e di inattività
  • controllare il dettaglio di ogni singola spedizione per verificare la corretta applicazione delle aliquote Iva.
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