Fatture: attenzione alla descrizione troppo generica

A volte capita di ritrovarsi di fronte delle fatture con una descrizione troppo generica.

Va ricordato che, secondo l’art. 21 del Decreto Iva, la fattura deve contenere “una descrizione dettagliata del bene o del servizio” e l’emissione di una fattura con descrizione eccessivamente generica comporta per l’emittente l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000 ma, soprattutto, per chi le riceve ha come conseguenza l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del relativo costo.

Sul tema è intervenuta più volte anche la giurisprudenza che ha chiaramente statuito che l’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno della fattura, elettronica o cartacea, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per esempio sono stati considerati indeducibili:

  • i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, e in cui non vengono indicati gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione;
  • i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione;
  • in tema di Iva, la Cassazione ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”. In sostanza non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

In merito alla specifica deducibilità dei costi derivanti da fatture generiche, la Cassazione ha statuito che in questi casi l’onere della prova della deducibilità è posto in carico al contribuente, fornendo le informazioni complementari (es. contratti, ddt, lettere d’incarico) che consentano di dimostrare l’inerenza del costo cui la fattura si riferisce.

È quindi essenziale sia in fase di emissione di una fattura che di sua ricezione da parte di un fornitore, di una verifica della corretta esposizione degli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati pena, in caso di verifica fiscale, il possibile disconoscimento della deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA (fatture ricevute) o l’irrogazione di sanzioni per irregolare fatturazione (fatture emesse).

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