Il lavoro occasionale in agricoltura diventa strutturale

Con la Legge di Bilancio 2026, il lavoro occasionale in agricoltura — fino ad allora in vigore in via sperimentale — è diventato definitivo. Dopo tre anni di rodaggio, il Legislatore ha scelto di stabilizzare lo strumento. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa devono sapere le aziende agricole.

Soggetti interessati

Il contratto di lavoro occasionale agricolo (LO.AGRI) può essere utilizzato esclusivamente da datori di lavoro del settore agricolo iscritti alle specifiche gestioni previdenziali INPS

I lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale sono:

  • i disoccupati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro, i fruitori di NASpI, DIS-COLL o ammortizzatori sociali;
  • i pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • i giovani under 25 iscritti a qualsiasi ciclo scolastico, compatibilmente con gli impegni didattici, oppure studenti universitari in qualunque periodo dell'anno;
  • i detenuti e gli internati ammessi al lavoro esterno, nonché i soggetti in semilibertà.

Con una sola eccezione — i pensionati — tutti gli altri soggetti non devono aver avuto, nei tre anni precedenti, un rapporto di lavoro come operaio agricolo, a tempo determinato o indeterminato.

Cosa prevede il contratto

Il contratto LO.AGRI ha una durata massima di dodici mesi, ma le giornate di lavoro effettivo non possono superare i 45 giorni complessivi nell'anno civile. Questa soglia non è casuale: è inferiore alle 51 giornate che fanno scattare alcune prestazioni previdenziali e assistenziali, e serve a mantenere lo strumento nel perimetro dell'occasionalità.

Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore un'autocertificazione attestante la propria condizione soggettiva (disoccupazione, iscrizione scolastica, condizione detentiva, ecc.). L'INPS, dal canto suo, è tenuto a non accreditare contribuzione figurativa sulle posizioni attivate con questo contratto, sottraendola dagli accrediti derivanti da misure di sostegno al reddito.

Adempimenti del datore di lavoro

Prima di far lavorare il dipendente occasionale, il datore deve effettuare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego tramite il modello UNILAV, con il codice specifico H.03.03. Nella comunicazione vanno indicate le giornate presunte di effettivo lavoro all'interno del contratto.

Il contratto non può essere stipulato da datori che non applicano i contratti collettivi nazionali e provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Se gli ispettori del lavoro accertano questa inottemperanza, il rapporto viene ricondotto a tempo indeterminato.

I lavoratori occasionali agricoli devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), anche in un'unica soluzione a fine rapporto. L'informativa prevista dal Decreto Trasparenza si intende soddisfatta consegnando al lavoratore copia della comunicazione di assunzione inviata al centro per l'impiego.

Trattamento economico e regime fiscale

La retribuzione deve corrispondere alle tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto provinciale di settore. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario, carta di credito o altro mezzo elettronico. In caso di comprovato impedimento è ammessa la delega a coniuge, convivente o familiare in linea retta o collaterale di almeno 16 anni. Il compenso può essere erogato anche in anticipo su base settimanale, quindicinale o mensile.

I compensi percepiti sono:

  • esenti da IRPEF e da qualsiasi altra imposta;
  • neutri rispetto allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
  • cumulabili con il trattamento pensionistico.

Per i lavoratori extracomunitari, il reddito percepito è computabile ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Sanzioni per le violazioni

Se il limite dei 45 giorni complessivi viene superato, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, per effetto di legge.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative non diffidabili, da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione, nei seguenti casi:

  • omessa o tardiva comunicazione preventiva al centro per l'impiego;
  • utilizzo di lavoratori diversi da quelli comunicati (con possibile contestazione del lavoro in nero).

La sanzione non si applica se la comunicazione è risultata incompleta o non veritiera a causa di informazioni false fornite dal lavoratore nell'autocertificazione.

NASpI anticipata: dal 2026 cambia l'erogazione in unica soluzione

Chi ha diritto alla NASpI e vuole utilizzarla per avviare un'attività autonoma o una ditta individuale deve fare i conti con una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L'anticipo in un'unica soluzione non è più previsto: dal 2026 l'importo viene erogato in due rate, con verifiche intermedie da parte dell'INPS. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere per non perdere la seconda tranche.

Soggetti interessati

La misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e che intendono utilizzare l'indennità in forma anticipata per avviare una delle seguenti attività:

  • attività di lavoro autonomo o libero professionale con apertura di partita IVA;
  • impresa individuale.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Fino al 31 dicembre 2025 chi aveva diritto alla NASpI poteva richiedere l'intera indennità residua in un'unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per avviare la propria attività. Un meccanismo semplice, che il legislatore ha ora ritenuto necessario rivedere.

Dal 2026 la Legge di Bilancio 2026 modifica il meccanismo di erogazione: la NASpI anticipata non viene più liquidata in un'unica soluzione, ma suddivisa in due rate:

  • Prima rata: pari al 70% dell'importo complessivo spettante, erogata al momento dell'accettazione della domanda;
  • Seconda rata: pari al restante 30%, corrisposta alla scadenza del periodo di NASpI spettante, se questa cade entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Se invece il periodo di trattamento si conclude dopo i sei mesi, la seconda rata viene erogata comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

In pratica, i sei mesi rappresentano un tetto massimo, non necessariamente il termine effettivo di erogazione.

Requisiti per ottenere la seconda rata

L'erogazione della seconda rata non è automatica. L'INPS verifica che il richiedente:

  • non abbia ripreso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo intercorso;
  • non percepisca una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, che non preclude il diritto alla seconda tranche.

Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, la seconda rata non viene erogata. In caso di rioccupazione, inoltre, scatta l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione già percepita.

Fanno eccezione due casi:

  • l'attività non può proseguire per cause di forza maggiore (pandemia, calamità naturale, devastazioni dolose);
  • il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con una cooperativa di cui si è già soci con quota di capitale sociale sottoscritta.

Come presentare la domanda

La domanda di NASpI anticipata si presenta all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online INPS;
  • patronato;
  • contact center INPS;
  • intermediari abilitati.

ISAC: arrivano gli indici di affidabilità contributiva.

Dal 1° gennaio 2026 sono operativi gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), il nuovo strumento con cui l’INPS analizza la regolarità contributiva delle imprese. Entro il 31 marzo 2026 partiranno le prime comunicazioni ai datori di lavoro dei settori coinvolti. Capire come funziona il sistema — e cosa fare se arriva una lettera — è fondamentale per evitare sorprese.

Chi sono i soggetti interessati

Nella prima fase sperimentale, gli ISAC si applicano ai datori di lavoro che operano prevalentemente in due settori economici, identificati dai codici ATECO:

  • M21U – Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
  • G44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L'estensione agli altri comparti produttivi è prevista progressivamente, con una seconda fase attesa entro agosto 2026. Il sistema è destinato, nel medio termine, a tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Cosa sono gli ISAC e cosa cambia

Gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati congiuntamente da INPS, Agenzia delle Entrate e Sogei (ex SOSE). Il meccanismo è analogo a quello degli ISA fiscali già noti ai professionisti, ma applicato alla dimensione contributiva: invece di valutare i ricavi dichiarati, misura la congruità della forza lavoro dichiarata rispetto all'attività svolta.

In concreto, il sistema incrocia:

  • i dati delle denunce contributive mensili (flussi UniEmens);
  • i dati fiscali degli ISA;
  • le comunicazioni obbligatorie sulla somministrazione di lavoro (UNISOMM).

Da questi dati vengono elaborati due tipologie di indicatori:

  • Indicatori elementari: confrontano singole grandezze, come la presenza di dipendenti nei flussi UniEmens a fronte della loro assenza nella dichiarazione ISA, oppure le quote di lavoratori part-time, stagionali o a tempo determinato, i costi del venduto, la produzione, ecc.
  • Indicatori complessi: stime econometriche che tengono conto del modello di business e delle caratteristiche organizzative dell'impresa. Il principale è l'indicatore "Forza lavoro dipendente", che stima il numero teorico di giornate lavorative necessarie sulla base di variabili come beni strumentali, costo del venduto, numero di unità locali, veicoli a disposizione, presenze nelle strutture ricettive e stagionalità.

Se i dati dichiarati risultano inferiori alla stima, il sistema segnala un'anomalia.

Come viene classificata la posizione dell'impresa

A seguito dell'analisi, ogni datore di lavoro viene collocato in una di tre fasce:

  • Fascia di normalità – nessuno scostamento rilevante: posizione regolare;
  • Scostamento lieve – differenza contenuta rispetto ai valori normali del settore;
  • Scostamento significativo – differenza rilevante, con maggiore rischio di approfondimento.

La comunicazione inviata dall'INPS indica il tipo di scostamento e, ove tecnicamente possibile, fornisce una stima del numero di giornate lavorative necessarie per rientrare nella fascia di normalità. Le soglie di riferimento possono variare in base al modello di business e alla classe dimensionale dell'impresa.

La lettera di compliance: cos'è e cosa comporta

Entro il 31 marzo 2026, l'INPS invierà in via telematica circa 12.000 comunicazioni ai datori di lavoro dei due settori coinvolti. La lettera ha finalità preventiva e non costituisce un atto di accertamento: il ricevimento non implica automaticamente irregolarità né obblighi immediati.

Il datore di lavoro che riceve la comunicazione può:

  • non fare nulla, se ritiene la propria posizione corretta;
  • fornire un riscontro volontario tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale del contribuente, utilizzando il template allegato alla circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026;
  • regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva, attraverso la sezione "Regolarizzazione da compliance" del flusso UniEmens, indicando il Tipo Regolarizzazione "RE" con protocollo e data della lettera di compliance.

Non esiste un termine obbligatorio entro cui rispondere, né la risposta è dovuta.

Il meccanismo premiale: chi è in regola non viene ispezionato

L'aspetto più rilevante del sistema è quello premiale. I datori di lavoro classificati nella fascia di normalità vengono segnalati dall'INPS al Ministero del Lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro: questo li esclude dagli accertamenti ispettivi prioritari nella programmazione annuale della vigilanza contributiva.

In sostanza, chi risulta in regola ottiene una protezione concreta dall'attività ispettiva, esattamente come avviene per i soggetti con punteggio ISA elevato in ambito fiscale.

Conclusioni

Gli ISAC rappresentano un cambio di approccio nel controllo contributivo: si passa dalla vigilanza ex post al dialogo preventivo. Il sistema premia chi è in regola e orienta i controlli sulle posizioni anomale. Per le imprese, la risposta giusta non è attendere passivamente la lettera, ma verificare subito la propria posizione e, se necessario, regolarizzarla. Contattaci se vuoi una valutazione della tua situazione contributiva prima che arrivi la comunicazione INPS.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, prende il via l’ennesima rottamazione che interessa i

carichi affidati all’agente della riscossione. La misura consente di chiudere molti debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale e le spese, con una dilazione molto lunga fino al 2035.

Chi riguarda

La definizione agevolata riguarda:

  • contribuenti persone fisiche e imprese;
  • titolari di debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi, in particolare, i debiti derivanti da:

  • omesso versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA);
  • controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • omesso versamento di contributi INPS.

Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti veri e propri.

Come accedere

Per aderire alla definizione:

  • il debito deve rientrare nei carichi affidati nel periodo 2000–2023;
  • il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione;
  • è necessario rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.

La definizione è ammessa anche:

  • per debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o crisi d’impresa;
  • per carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute.

Il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica;
  • indicare il numero di rate prescelte;
  • segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi alla rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • rende disponibili i carichi definibili nell’area riservata;
  • comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento.

Benefici spettanti

Aderendo alla rottamazione si ottengono i seguenti benefici:

  • non si pagano:
    • sanzioni;
    • interessi di mora;
    • somme aggiuntive sui contributi;
    • aggio di riscossione;
  • si pagano solo:
    • il capitale;
    • le spese di notifica;
    • le spese per eventuali procedure esecutive.

Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con ultima scadenza 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione:

  • dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo;
  • ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il mancato pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di 2 rate anche non consecutive;
  • oppure dell’ultima rata,

comporta la decadenza dalla definizione.

Effetti dell’adesione

Dalla presentazione della domanda:

  • sono sospesi prescrizione e decadenza;
  • sono bloccate nuove azioni esecutive;
  • non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche;
  • il contribuente è considerato non inadempiente ai fini:
    • dei rimborsi fiscali;
    • dei pagamenti da parte della PA;
    • del rilascio del DURC.

Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso (salvo asta già aggiudicata).

Dall’Inps un contributo da 500 euro al mese per nuove imprese under 35 nei settori strategici

Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, chi ha avviato o avvierà un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per tecnologia, digitale ed ecologia può ottenere un contributo economico di 500 euro mensili, per massimo 3 anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Chi riguarda

Possono richiedere il contributo:

  • persone con meno di 35 anni;
  • disoccupate alla data di avvio dell’attività;
  • che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Che siano piccole imprese e operino in uno dei settori strategici individuati, rientrati nelle seguenti sezioni ATECO:

  • C - Attività manifatturiere;
  • D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
  • E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
  • F – Costruzioni;
  • H – Trasporto e magazzinaggio;
  • J – Servizi di informazione e comunicazione;
  • M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
  • P – Istruzione;
  • Q – Sanità e assistenza sociale;
  • R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
  • S – Altre attività di servizi.

Per le società il bonus può essere riconosciuto a un solo socio, purché abbia i requisiti.

Importo dell’incentivo

L’incentivo è pari a 500 euro/mese, erogato anticipatamente ogni anno a partire dal mese successivo alla domanda. L’incentivo ha una durata massima di 3 anni e per un massimo di 18.000 euro complessivi.

Il contributo è esentasse e non concorre alla formazione del reddito.

In fase di prima applicazione, solo se l’attività era già avviata prima del 28/11/2025, la decorrenza è dal 15 maggio 2025.

Il contributo è riconosciuto entro limiti di spesa annuali e regionali ed è considerato aiuto di stato.

L’erogazione avviene solo se l’impresa ha il DURC in regola.

Come presentare domanda

La domanda va inviata solo telematicamente all’INPS entro 30 giorni:

  • dall’avvio dell’attività (cioè dalla Comunicazione Unica che attesta l’inizio), oppure
  • dalla pubblicazione della circolare esplicativa (28 novembre 2025), se l’impresa era stata avviata prima.

Bonus mamma 2025: integrazione al reddito per le lavoratrici con due o più figli

Per il 2025 arriva un nuovo sostegno economico alle lavoratrici madri: il bonus mamma, un’integrazione al reddito prevista dal D.L. 95/2025, art. 6, che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e rinviato al 2026.

La misura è pensata come intervento transitorio per garantire continuità alle agevolazioni destinate alle madri lavoratrici, in attesa dell’entrata in vigore della decontribuzione strutturale.

Chi può beneficiarne

Il bonus spetta alle lavoratrici madri, sia dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che autonome o iscritte alla Gestione Separata, con due o più figli e un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

Sono previste due fasce di beneficio:

  • € 40 al mese fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, per le madri con due figli;
  • € 40 al mese fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per le madri con tre o più figli, purché non titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamma:

  • non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
  • non incide sull’ISEE, quindi non influenza l’accesso ad altre prestazioni agevolate.

A quanto ammonta e come si riceve

L’integrazione è pari a 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di attività lavorativa o di lavoro autonomo.

L’erogazione avviene a cura dell’INPS, su domanda, e le mensilità maturate da gennaio a novembre 2025 saranno liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2025.

Cosa cambia dal 2026

Dal 2026 l’integrazione verrà sostituita da un esonero dei contributi previdenziali che sarà così modulato:

  • per l’anno 2026:
    • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
    • mamme lavoratrici con 3 o più figli:
      • in caso di contratto a tempo indeterminato, esonero contributivo totale della quota a carico della dipendente con un max di 3.000 euro l’anno fino al mese del compimento dei 18 anni del figlio più piccolo;
      • in caso di contratto a tempo determinato o di lavoro autonomo: bonus di 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto se il reddito annuo è sotto i 40.000 euro e il figlio più piccolo è under 18;
    • per l’anno 2027:
      • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
      • mamme lavoratrici con 3 o più figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 18).

ISCRO 2025: al via le domande dal 16 giugno

L’INPS, con il messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025, ha riaperto la procedura telematica per richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) relativa all’anno 2025. Si tratta del sussidio rivolto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Dopo la fase sperimentale 2021-2023, la misura è stata stabilizzata dalla legge di Bilancio 2024 ed è ora disponibile a regime.

Requisiti per accedere

Per beneficiare dell’indennità ISCRO è necessario:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.648 euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.

Chi accede all’indennità ha l’obbligo di partecipare a percorsi di aggiornamento professionale, ma secondo criteri che ancora devono essere definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Importo dell’indennità

L’ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l’anno antecedente la domanda, su base semestrale, ed è erogata per 6 mesi.

L’importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e superiore a 800 euro.

Per fare un esempio, per il 2025 gli anni da prendere a riferimento sono il 2022 e il 2023. I redditi dei due anni andranno sommati e poi divisi per dure, per calcolare il reddito medio, e poi divisi ulteriormente per due per calcolare il reddito su base semestrale. Su questo valore si applicherà il 25% che rappresenterà l’importo erogabile per sei mesi.

L’indennità può essere richiesta una sola volta per ogni triennio e non è quindi fruibile da chi ha già fruito della stessa per il 2024. L’indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali (es. pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, Assegno di inclusione) ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

Finestra temporale

Lo sportello per effettuare la richiesta è aperto dal 16 giugno 2025 e chiuderà il 31 ottobre 2025.

Bonus assunzioni giovani e donne: firmati i decreti attuativi

Dopo una prima pubblicazione di marzo, successivamente ritirata per le polemiche relative al contenuto dell’agevolazione (limitata alle sole nuove assunzioni), vengono nuovamente pubblicati i decreti attuativi delle misure “Bonus giovani” e “Bonus donne” con qualche modifica che andremo ad approfondire nel prosieguo.

Bonus giovani

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratori:

  • che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di assunzione;
  • che non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato.

Un lavoratore che è già stato assunto con la misura “Bonus giovani” porta con sé in dote il beneficio anche qualora si trasferisca presso diverso datore di lavoro.

L’agevolazione non spetta:

  • per i rapporti di lavoro domestico;
  • per i contratti di apprendistato;
  • per le imprese in difficoltà o che abbiano ricevuto aiuti di Stato da restituire per effetto delle decisioni della Commissione europea.

L’agevolazione prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore (650 euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ma con il vincolo di non eccedere il 50% dei costi salariali)

L’agevolazione ha la durata di 24 mesi e si applica alle assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025.

Bonus donne

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratrici:

  • disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti in Italia (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi);
  • donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un’alta disparità di genere (in questo caso l’agevolazione ha una durata di 12 mesi);
  • donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi).

Le assunzioni agevolate riguardano il periodo 1.9.2024 – 31.12.2025, salvo che per le assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES, per le quali l’agevolazione parte solo successivamente alla domanda d’incentivo.

È opportuno altresì chiarire che, per il bonus donne, è altresì previsto che l’assunzione debba generare un incremento occupazionale netto, cioè un aumento del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.

Per tutte le categorie agevolate, il bonus consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice.

Riduzione dei contributi per i nuovi artigiani e commercianti

Seppure per il solo 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un’agevolazione per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alla Gestione Inps artigiani o commercianti.

In particolar modo, previa presentazione di un’apposita comunicazione telematica all’Inps, la possibilità di avere una riduzione contributiva al 50% per 36 mesi, a prescindere dal regime fiscale adottato (l’agevolazione è quindi applicabile anche ai forfetari e ai collaboratori familiari). L’agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento de minimis.

Detta agevolazione è alternativa rispetto alle altre misure agevolative che prevedono riduzioni dell’aliquota come, ad esempio, la riduzione del 35% prevista per i forfetari. Un forfetario che aprisse la partita Iva nel 2025, quindi, potrebbe optare per la riduzione al 50% per 36 mesi per poi fruire successivamente della riduzione al 35% dal quarto anno in poi.

In merito alle agevolazioni previste per i forfetari, si ricorda che la domanda per avvalersi del regime agevolato o per revocarlo vanno presentate ogni anno entro il 28.02.2025. La presentazione dopo tale data, fa decorrere gli effetti dall’anno successivo, salvo che non si tratti di domanda associata a nuove aperture di posizioni previdenziali.

In merito alle varie riduzioni contributive, è opportuno sempre precisare che il mancato versamento di parte dei contributi ha ovvi effetti ai fini pensionistici, comportando una riduzione della futura pensione, salvo che non si adottino misure correttive (es. versamenti volontari). L’adesione a dette misure va quindi valutata sulla base dei desiderata pensionistici del singolo iscritto.

Nuova stretta sulle compensazioni

Le compensazioni di crediti tributari e previdenziali, stanti gli abusi che nel passato hanno interessato il settore, vengono sempre maldigerite da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha nel tempo introdotto via via nuovi vincoli all’utilizzo.

Con la Legge di Bilancio 2024 assistiamo ad una nuova stretta, applicabile dall’1.7.2024, che si articola in tre passaggi. Vediamoli insieme.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Fino ad oggi i contribuenti persone fisiche erano obbligati ad utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24 solo nel caso in cui l’importo del modello fosse pari a zero a seguito di compensazioni con crediti erariali e non.

Dall’1.7.2024 l’obbligo di utilizzo dei canali telematici viene esteso a tutti i casi in cui l’F24 presenti delle compensazioni; quindi, anche nel caso di F24 che alla fine non presenti un saldo a zero. L’utente potrà operare in autonomia, utilizzando il servizio Fisconline, o rivolgersi ad un intermediario che utilizzerà il canale Entratel).

Tale obbligo vale per i seguenti crediti:

  • crediti annuali o relativi a periodo a inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • crediti relativi all’Irap
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
  • crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di Inps e Inail

Divieto di compensazione per chi ha ruoli superiori a 100.000 euro

Con decorrenza dall’1.7.2024 i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori
  • per accertamenti esecutivi

per importi superiori a euro 100.000, non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate, cioè attraverso l’estinzione per intero del ruolo.

A tal fine non avrà valore neanche una dilazione del ruolo, con pagamento della prima rata, o l’esistenza di un ricorso in essere (salvo che non sia stata accolta una sospensiva giudiziale o amministrativa).

Il divieto opera, inoltre, anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Ciò significa che se, ad esempio, i debiti iscritti a ruolo sono 110.000 euro e io dispongo di crediti per 150.000 euro, non potrà compensare nulla, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto al debito di 110.000 euro.

Compensazione crediti INPS e INAIL

Infine, da luglio 2024 assisteremo ad una stretta sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Oltre all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la compensazione, infatti, per detti crediti viene inserito un termine iniziale per l’utilizzo in compensazione.

Per i crediti INPS è previsto che l’utilizzo può avvenire:

  • per i datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti e per i liberi professionisti in gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per i crediti INAIL è previsto che l’utilizzo può avvenire a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

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