Nuova stretta sulle compensazioni

Le compensazioni di crediti tributari e previdenziali, stanti gli abusi che nel passato hanno interessato il settore, vengono sempre maldigerite da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha nel tempo introdotto via via nuovi vincoli all’utilizzo.

Con la Legge di Bilancio 2024 assistiamo ad una nuova stretta, applicabile dall’1.7.2024, che si articola in tre passaggi. Vediamoli insieme.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Fino ad oggi i contribuenti persone fisiche erano obbligati ad utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24 solo nel caso in cui l’importo del modello fosse pari a zero a seguito di compensazioni con crediti erariali e non.

Dall’1.7.2024 l’obbligo di utilizzo dei canali telematici viene esteso a tutti i casi in cui l’F24 presenti delle compensazioni; quindi, anche nel caso di F24 che alla fine non presenti un saldo a zero. L’utente potrà operare in autonomia, utilizzando il servizio Fisconline, o rivolgersi ad un intermediario che utilizzerà il canale Entratel).

Tale obbligo vale per i seguenti crediti:

  • crediti annuali o relativi a periodo a inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • crediti relativi all’Irap
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
  • crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di Inps e Inail

Divieto di compensazione per chi ha ruoli superiori a 100.000 euro

Con decorrenza dall’1.7.2024 i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori
  • per accertamenti esecutivi

per importi superiori a euro 100.000, non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate, cioè attraverso l’estinzione per intero del ruolo.

A tal fine non avrà valore neanche una dilazione del ruolo, con pagamento della prima rata, o l’esistenza di un ricorso in essere (salvo che non sia stata accolta una sospensiva giudiziale o amministrativa).

Il divieto opera, inoltre, anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Ciò significa che se, ad esempio, i debiti iscritti a ruolo sono 110.000 euro e io dispongo di crediti per 150.000 euro, non potrà compensare nulla, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto al debito di 110.000 euro.

Compensazione crediti INPS e INAIL

Infine, da luglio 2024 assisteremo ad una stretta sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Oltre all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la compensazione, infatti, per detti crediti viene inserito un termine iniziale per l’utilizzo in compensazione.

Per i crediti INPS è previsto che l’utilizzo può avvenire:

  • per i datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti e per i liberi professionisti in gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per i crediti INAIL è previsto che l’utilizzo può avvenire a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2021, in parte potenziandoli, e introduce una nuova detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione pasti. Vediamo il dettaglio le due agevolazioni.

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per l’anno 2023, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro) in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedente
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per l’anno 2023, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro), in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Detassazione mance

La Legge di Bilancio prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono invece considerate ove vi siano disposizioni che fanno riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

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Dal 2022 al via l’assegno unico universale per i figli

Rivoluzione per le misure di sostegno per i figli a carico. Preceduto dall’introduzione dell’assegno temporaneo per i figli minori, nel 2022 fa il debutto l’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli.

L’assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dall’anno successivo, ai nuclei familiari in ragione del numero di figli e della condizione economica attestata dall’ISEE.

È importante sapere che, a decorre da marzo 2022, sono abrogate una serie di misure di sostegno alla natalità perché assorbite dall’assegno unico:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni.

Vediamo i dettagli della misura.

A chi spetta

L’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
  • per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, nel caso in cui il figlio:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Ai fini dell’accesso al beneficio, il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell’assegno unico

Il calcolo dell’importo dell’assegno dipende dall’ISEE del nucleo familiare e dallo status del figlio cui il contributo si riferisce.

Per ogni figlio minorenne l’importo dell’assegno va da 175 Euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro a 50 Euro per chi ha un ISEE superiore ai 40.000 Euro.

Per ogni figlio maggiorenne disabile o con età inferiore a 21 anni l’importo dell’assegno va da 85 Euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro a 25 Euro per chi ha un ISEE superiore ai 40.000 Euro.

Sono poi previste delle maggiorazioni per:

  • ogni figlio successivo al secondo
  • famiglie numerose
  • figli con disabilità
  • madri di età inferiore ai 21 anni
  • nuclei familiari con due percettori di reddito

È altresì prevista una maggiorazione temporanea per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province Autonome e Comuni.

L’assegno è altresì compatibile con il reddito di cittadinanza e per i nuclei familiari percettori di detto reddito l’assegno viene corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare alcuna domanda.

Come richiedere l’assegno unico

Per beneficiare dell’assegno unico è necessario presentare un’apposita domanda annuale.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e, se accolta, da diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Per aver diritto agli importi sin da marzo è però necessario presentare la domanda prima possibile e comunque entro il 30 giugno.

Nel caso di nuovi nati, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

La domanda richiede l’autocertificazione di alcune informazioni base quali:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare
  • IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda dovrà altresì essere accompagnata da ISEE in modo da poter beneficiare dell’importo corretto. In mancanza di ISEE, infatti, viene sempre erogato l’importo minimo.

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio
  • dal figlio, al compimento della maggiore età, con richiesta di corresponsione diretta dell’assegno spettante

Cosa può fare per voi lo Studio Mamì

Il nostro Studio si occupa dell’attività di consulenza in materia di assegno unico universale.

Nello specifico, previo appuntamento, lo Studio potrà:

  • verificare la spettanza del beneficio
  • preparare l’ISEE da allegare alla domanda
  • predisporre e inviare la domanda di assegno unico
In arrivo l’assegno temporaneo per i figli minori

In arrivo l’assegno temporaneo per i figli minori

L’attesa per l’entrata in funzione del c.d. assegno unico universale, che andrà a sostituire le varie misure di supporto per i figli (es. assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, bonus bebè, premio alla nascita, assegni per il nucleo familiare), continuerà fino al 2022, visto il rinvio dell’attuazione della legge delega.

Per ovviare a questa “mancanza” con il D.L. 79/2020 è stato introdotto un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno ponte).

Per accedere all’assegno, il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro e il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno ponte viene corrisposto per ogni figlio minore d’età in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dalla dichiarazione ISEE.

Si va da un massimo di 217,80 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei con ISEE fino a 7.000 euro e con almeno tre figli minori, fino ad un minimo di 30 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei con ISEE di 50.000 euro e con meno di tre figli minori.

In ogni caso gli importi sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità.

Le domande andranno formulate all’INPS e il beneficio, compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni e Comuni, decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

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Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

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Esonero contributivo per assunzioni di giovani e donne

La Legge di Bilancio 2021 porta in dote due esenzioni contributive per nuove assunzioni. Vediamole nel dettaglio:

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima ssunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contratazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedenta
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno, in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.
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Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

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Interventi sull’agricoltura nella Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di agricoltura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap

È stata estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria anche al fine di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per l’anno 2021 gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze con valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, che vengano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa – pari ad 200 euro – mentre resta sempre dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale all’1%.

Proroga dell’esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e Iap

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Sostegno al reddito nel settore della pesca

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

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Errori nelle certificazioni uniche dell’INPS? Ecco Come rimediare

In questi giorni alcuni titolari di prestazioni da parte dell’INPS stanno ricevendo delle comunicazioni di rettifica delle Certificazioni Uniche originariamente emesse dall’Istituto. Secondo le stime dell’INPS si tratta di circa 620.000 certificazione uniche errate.

Per chi fosse destinatario delle suddette rettifiche, si possono verificare tre situazioni:

  • per chi non aveva presentato alcuna dichiarazione (730 o Unico) perché titolare della sola prestazione dell’INPS e senza necessità di recuperare oneri, non si dovrà fare nulla;
  • per chi ha presentato il modello 730, si dovrà redigere ex novo un modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi;
  • per chi ha presentato il modello Unico, si dovrà integrare la dichiarazione originaria con la presentazione del modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi.

Si invitano quindi i clienti destinatari delle comunicazioni a contattare lo Studio al fine di verificare la necessità di procedere alla rettifica della dichiarazione originaria.

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