Esonero contributivo per assunzioni di giovani e donne

La Legge di Bilancio 2021 porta in dote due esenzioni contributive per nuove assunzioni. Vediamole nel dettaglio:

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima ssunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contratazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedenta
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno, in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.
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