In arrivo l’assegno temporaneo per i figli minori

L’attesa per l’entrata in funzione del c.d. assegno unico universale, che andrà a sostituire le varie misure di supporto per i figli (es. assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, bonus bebè, premio alla nascita, assegni per il nucleo familiare), continuerà fino al 2022, visto il rinvio dell’attuazione della legge delega.

Per ovviare a questa “mancanza” con il D.L. 79/2020 è stato introdotto un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno ponte).

Per accedere all’assegno, il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro e il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno ponte viene corrisposto per ogni figlio minore d’età in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dalla dichiarazione ISEE.

Si va da un massimo di 217,80 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei con ISEE fino a 7.000 euro e con almeno tre figli minori, fino ad un minimo di 30 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei con ISEE di 50.000 euro e con meno di tre figli minori.

In ogni caso gli importi sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità.

Le domande andranno formulate all’INPS e il beneficio, compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni e Comuni, decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

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