Nuova stretta sulle compensazioni

Le compensazioni di crediti tributari e previdenziali, stanti gli abusi che nel passato hanno interessato il settore, vengono sempre maldigerite da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha nel tempo introdotto via via nuovi vincoli all’utilizzo.

Con la Legge di Bilancio 2024 assistiamo ad una nuova stretta, applicabile dall’1.7.2024, che si articola in tre passaggi. Vediamoli insieme.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Fino ad oggi i contribuenti persone fisiche erano obbligati ad utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24 solo nel caso in cui l’importo del modello fosse pari a zero a seguito di compensazioni con crediti erariali e non.

Dall’1.7.2024 l’obbligo di utilizzo dei canali telematici viene esteso a tutti i casi in cui l’F24 presenti delle compensazioni; quindi, anche nel caso di F24 che alla fine non presenti un saldo a zero. L’utente potrà operare in autonomia, utilizzando il servizio Fisconline, o rivolgersi ad un intermediario che utilizzerà il canale Entratel).

Tale obbligo vale per i seguenti crediti:

  • crediti annuali o relativi a periodo a inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • crediti relativi all’Irap
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
  • crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di Inps e Inail

Divieto di compensazione per chi ha ruoli superiori a 100.000 euro

Con decorrenza dall’1.7.2024 i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori
  • per accertamenti esecutivi

per importi superiori a euro 100.000, non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate, cioè attraverso l’estinzione per intero del ruolo.

A tal fine non avrà valore neanche una dilazione del ruolo, con pagamento della prima rata, o l’esistenza di un ricorso in essere (salvo che non sia stata accolta una sospensiva giudiziale o amministrativa).

Il divieto opera, inoltre, anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Ciò significa che se, ad esempio, i debiti iscritti a ruolo sono 110.000 euro e io dispongo di crediti per 150.000 euro, non potrà compensare nulla, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto al debito di 110.000 euro.

Compensazione crediti INPS e INAIL

Infine, da luglio 2024 assisteremo ad una stretta sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Oltre all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la compensazione, infatti, per detti crediti viene inserito un termine iniziale per l’utilizzo in compensazione.

Per i crediti INPS è previsto che l’utilizzo può avvenire:

  • per i datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti e per i liberi professionisti in gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per i crediti INAIL è previsto che l’utilizzo può avvenire a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

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