Incentivi all’investimento in start-up e PMI innovative

Le start-up innovative e le PMI innovative ricevono un doppio incentivo con il nuovo Decreto Sostegni-bis attraverso due norme che detassano gli investimenti in questa tipologia di società.

Un primo intervento tocca chi investe direttamente in start-up innovative e PMI innovative. Per le persone fisiche che acquisiscono partecipazioni qualificate e non qualificate nelle suddette per il periodo dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e le mantengono per almeno tre anni, scatta la totale esenzione della tassazione delle relative plusvalenze purché realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione non è di poco conto se si pensa che la tassazione ordinaria prevede un’aliquota del 26%.

Un secondo intervento riguarda le plusvalenze realizzate sempre da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ma in questo caso l’esenzione si applica alla cessione di partecipazioni ordinarie in società (escluse quelle semplici), a condizione che il ricavato venga reinvestito, entro un anno, nell’acquisto di partecipazioni in start-up innovative o in PMI innovative. La sottoscrizione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Una bella spinta per gli investimenti in settori strategici per aumentare la produttività del sistema

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per sanificazione

Nuovi crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto Sostegni-bis, all’articolo 32, ripropone il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del benefici;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per la fruizione del credito si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità criteri e modalità di applicazione e fruizione, posta la limitatezza delle risorse stanziate.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi contributi a fondo perduto

Il nuovo decreto emanato dal Governo per sostenere le attività d’impresa colpite della pandemia vede un moltiplicarsi di contributi a fondo perduto, anche se tra loro alternativi, che complicheranno non poco le modalità di verifica della fruizione per imprese e commercialisti. Vediamoli nel dettaglio.

Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato anni 2019-2020

Un primo contributo a fondo perduto è quello che, di fatto, replica quello previsto dal primo Decreto Sostegni. Per chi ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo è ha ancora la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, verrà corrisposto automaticamente un contributo dello stesso importo senza la necessità di presentare alcuna ulteriore domanda di accesso.

Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 / 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021

Un secondo contributo, di nuova introduzione, consente di ottenere un bonus aggiuntivo rispetto a quello di cui al punto precedente, calcolato spostando il periodo di riferimento.

Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
  • che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
  • che abbiano avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente e per la sua fruizione si dovrà procedere alla presentazione di una nuova istanza.

Chi abbia già beneficiato del contributo di cui al precedente Decreto Sostegni, potrà beneficiare dell’eventuale maggior valore derivante dal nuovo decreto, mentre nulla spetterà nel caso in cui il contributo così calcolato sarà inferiore a quello del primo Decreto Sostegni.

Contributo a fondo perduto basato sul reddito

Un ultimo contributo a fondo perduto viene introdotto nei confronti dei soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
  • che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
  • che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.

Il contributo si calcolerà applicando alla differenza di risultato economico tra i due esercizi, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate a maggio, agosto, ottobre, dicembre 2020 e marzo 2021, la suddetta percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.

Anche questo contributo andrà richiesto con apposita istanza e, per i soggetti richiedenti, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi viene anticipato al 10 settembre 2021.

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