Il nuovo decreto emanato dal Governo per sostenere le attività d’impresa colpite della pandemia vede un moltiplicarsi di contributi a fondo perduto, anche se tra loro alternativi, che complicheranno non poco le modalità di verifica della fruizione per imprese e commercialisti. Vediamoli nel dettaglio.
Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato anni 2019-2020
Un primo contributo a fondo perduto è quello che, di fatto, replica quello previsto dal primo Decreto Sostegni. Per chi ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo è ha ancora la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, verrà corrisposto automaticamente un contributo dello stesso importo senza la necessità di presentare alcuna ulteriore domanda di accesso.
Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 / 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021
Un secondo contributo, di nuova introduzione, consente di ottenere un bonus aggiuntivo rispetto a quello di cui al punto precedente, calcolato spostando il periodo di riferimento.
Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:
- che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
- che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
- che abbiano avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente e per la sua fruizione si dovrà procedere alla presentazione di una nuova istanza.
Chi abbia già beneficiato del contributo di cui al precedente Decreto Sostegni, potrà beneficiare dell’eventuale maggior valore derivante dal nuovo decreto, mentre nulla spetterà nel caso in cui il contributo così calcolato sarà inferiore a quello del primo Decreto Sostegni.
Contributo a fondo perduto basato sul reddito
Un ultimo contributo a fondo perduto viene introdotto nei confronti dei soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.
Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:
- che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
- che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
- che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.
Il contributo si calcolerà applicando alla differenza di risultato economico tra i due esercizi, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate a maggio, agosto, ottobre, dicembre 2020 e marzo 2021, la suddetta percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.
Anche questo contributo andrà richiesto con apposita istanza e, per i soggetti richiedenti, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi viene anticipato al 10 settembre 2021.