Acquisto prima casa giovani

Prorogate le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani

Con l’art. 1, comma 151 della Legge di Bilancio è arrivata la proroga al 31 dicembre 2022 dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 introdotta dal Decreto Sostegni-Bis.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Sarà però necessario che il finanziamento sia correlato all’acquisto della prima casa e che i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali venga dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in altro documento allegato.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si estende anche all’acquisto delle pertinenze.

Fondo perduto covid

Fondo per il sostegno delle attività chiuse

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 settembre 2021 che definisce i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto per attività chiuse a causa COVID, introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che presentino le seguenti caratteristiche:

  • alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, quale attività prevalente, un’attività che rientri tra quelle con codice ATECO 29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  • oppure, alla data del 25 maggio 2021 svolgevano una attività, rimasta chiusa a causa del COVID per almeno cento giorni e rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:
    • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
    • 39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 21.00 Catering per eventi, banqueting
    • 14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
    • 30.00 Organizzazione di convegni e fiere
    • 51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    • 52.01 Corsi di danza
    • 01.01 Attività nel campo della recitazione
    • 01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    • 02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    • 04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • 02.00 Attività di musei
    • 03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
    • 11.10 Gestione di stadi
    • 11.20 Gestione di piscine
    • 11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
    • 13 Gestione di palestre
    • 21 Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 29.30 Sale giochi e biliardi
    • 29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    • 04 Servizi dei centri per il benessere fisico
    • 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Sono altresì necessari i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (D.L. 23 luglio 2021 per le discoteche e 25 maggio 2021 per gli altri soggetti)
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • non essere considerati soggetti in difficoltà sulla base della normativa europea

Importo dell’aiuto

Le risorse saranno prioritariamente assegnate ai soggetti svolgenti attività di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, con un contributo massimo, per ogni beneficiario, di Euro 25.000.

Le risorse residue verranno distribuite agli altri soggetti con le seguenti modalità:

  • euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro
  • euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

Il limite di ricavi e compensi andrà definito tenendo conto delle risultanze dell’anno 2019. Per i soggetti di nuova costituzione il contributo sarà pari a 3.000 euro. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base alle domande presentate, riconoscendo prioritariamente un contributo in egual misura a tutte le istanze ammissibili fino ad un importo di 3.000 euro.

Procedura di accesso al contributo

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza per la corresponsione del contributo.

 

ACE

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta sanificazione

Dal 4 ottobre le domande per il credito d’imposta per sanificazione

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per il credito d’imposta sanificazione introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis. Detto articolo ha riproposto il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si rammenta che la percentuale del 30% è una percentuale massima in quanto, in funzione delle domande presentate e dei fondi disponibili, la percentuale effettiva (che potrà essere anche inferiore) verrà determinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Misure a sostegno della stampa

Decreto Sostegni-bis – Misure a sostegno della filiera della stampa

Il Decreto Sostegni-bis interviene con una serie di misure per tutelare l’intera filiera della stampa. In particolar modo, a titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Infine limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di domanda dell’agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1°e il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Novità per la Cassa integrazione

Novità per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Cassa integrazione straordinaria

Come ci hanno abituato tutti i decreti emergenziali, anche il Sostegni-bis interviene al fine di conservare i livelli occupazionali consentendo il mantenimento dei rapporti di lavoro attraverso la cassa integrazione.

L’art. 40 del nuovo decreto prevede infatti che i soggetti:

  • che hanno interrotto o ridotto la propria attività a causa COVID
  • che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019

possono presentare una nuova domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 26 settimane (per il periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2021), previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021.

Gli accordi non possono prevedere una riduzione media oraria superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa ordinaria, e la relativa contribuzione figurativa.

Cassa integrazione ordinaria

Il decreto inserisce un’agevolazione anche per chi, dall’1 luglio 2021, tornerà ad utilizzare la Cassa integrazione ordinaria.

Viene infatti disposto che per le CIG ordinarie richieste dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 non sarà dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

A fronte di questo beneficio, però, le aziende beneficiarie saranno soggette al blocco dei licenziamenti limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.

Cassa integrazione straordinaria per cessazione aziendale

Infine, l’art. 45 del Decreto sostegni-bis consente di autorizzare, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, una proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

 

Contratto di rioccupazione

Decreto Sostegni-bis – Debutta il nuovo contratto di rioccupazione

Al fine di incentivare il reinserimento dei lavoratori a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19, il Decreto Sostegni-bis introduce, in via eccezionale, dall’1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri citati, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio dell’esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e, nel caso di recesso al termine del periodo di inserimento, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'Ente previdenziale.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i più giovani

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i più giovani

Tra le misure agevolative previste dal Decreto Sostegni-bis, una riguarda l’acquisto di case di abitazioni per gli under-36.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

Super ACE maggiorata per il 2021

Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

Recupero IVA su crediti non riscossi

Recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Il Decreto Sostegni-bis interviene “a metà” sull’annoso problema del recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.

Fino ad oggi, infatti, il creditore che vantasse un credito nell’ambito di una procedura concorsuale, non poteva recuperare l’Iva sulla parte di credito non riscosso – nonostante, magari, si stimasse già una parziale irrecuperabilità dello stesso – se non alla fine della procedura, con il risultato di dover anticipare importi anche importanti di Iva su somme che non si sarebbero comunque percepite.

Il Decreto appena emanato viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

In tal modo, il cedente o prestatore può recuperare l’imposta versata all’Erario e non riscossa (ovviamente, permane l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagata).

L’intervento, da tempo atteso, è però un intervento parziale perché applicabile esclusivamente alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma. Niente da fare, quindi, per i creditori in procedure già aperte, con una inspiegabile diversità di trattamento per situazioni del tutto analoghe.

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