Con la risposta a interpello n. 110 del 27 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto che genera spesso confusione nella pratica: i crediti d'imposta derivanti dal Superbonus (e più in generale dai bonus edilizi) possono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ma non possono essere impiegati per estinguere somme già iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione. Una distinzione apparentemente tecnica, ma con conseguenze concrete per chi detiene o acquista questi crediti.
Il caso esaminato
Il contribuente (un avvocato iscritto alla Cassa Forense) aveva debiti previdenziali iscritti a ruolo e regolarmente rateizzati in 72 rate mensili. Intendeva acquistare da una società terza un credito Superbonus per poi utilizzarlo in compensazione F24 al fine di estinguere, in tutto o in parte, le cartelle esattoriali.
L’avvocato sosteneva che la rateizzazione in corso disattivasse il blocco previsto dall'art. 31 del D.L. 78/2010. L'Agenzia ha respinto l'interpretazione.
Il punto centrale della risposta è la differenza tra due situazioni che sembrano simili ma non lo sono:
Compensazione di debiti previdenziali correnti.
Quando il contribuente deve versare contributi previdenziali tramite F24 — contributi INPS, contributi alle casse professionali convenzionate — può legittimamente utilizzare in compensazione orizzontale un credito Superbonus. Questo è confermato dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e dalla risposta a interpello n. 478/2023, entrambi richiamati anche nella risposta n. 110/2026. Nessun problema, nessuna preclusione.
Pagamento di somme già iscritte a ruolo.
Quando il debito previdenziale è stato iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione (cioè si è tramutato in cartella esattoriale), il regime cambia radicalmente. Il pagamento di queste somme mediante compensazione segue una disciplina speciale, introdotta proprio dall'art. 31 del D.L. 78/2010, che consente la compensazione solo tra crediti e debiti "relativi alle stesse imposte". I crediti Superbonus sono crediti agevolativi, non crediti per imposte: questo li esclude dall'ambito applicativo della norma. Il credito Superbonus può essere usato per pagare debiti correnti, non per abbattere cartelle già formate.
Il ruolo della rateizzazione e degli altri limiti normativi
Il contribuente riteneva che la rateizzazione in corso rendesse inoperante il blocco dell'art. 31. L'Agenzia chiarisce che questo argomento, pur corretto in relazione ai blocchi generali alle compensazioni (art. 31 del D.L. 78/2010 e art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006), non è rilevante nel caso specifico, e per una ragione più profonda: queste norme — incluse le soglie di 1.500 euro e 50.000 euro che presidiano il blocco delle compensazioni — riguardano tutte ed esclusivamente "iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori" o carichi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
I debiti previdenziali iscritti a ruolo, a prescindere dall'ente (INPS, Cassa Forense, Cassa Geometri ecc.), sono fuori perimetro.
Pertanto il blocco non scatta per natura del debito, ma questo non apre la strada alla compensazione: semplicemente, la disciplina speciale del pagamento dei ruoli attraverso compensazione non è applicabile ai crediti agevolativi.
Il quadro operativo in sintesi
Il credito Superbonus può essere usato in compensazione F24 per pagare: imposte erariali correnti (IRPEF, IVA, IRES, addizionali), contributi previdenziali correnti non iscritti a ruolo (INPS, casse professionali convenzionate), ritenute alla fonte da versare. Non può essere usato per pagare: cartelle esattoriali già affidate all'Agente della Riscossione, indipendentemente dalla natura del debito (erariale o previdenziale) e dal fatto che la rateizzazione sia in corso.

