Decreto Milleproroghe: Proroga del contributo per l’installazione di colonnine elettriche

Anche per il 2023 sarà possibile beneficiare del contributo, erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In realtà si tratta di una prima attuazione di questo incentivo in quanto quello previsto per il 2022 non era mai stato attivato in mancanza del decreto attuativo.

L’agevolazione consiste in un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’importo massimo del contributo è pari:

  • ad euro 1.500 in caso di installazione presso abitazioni private
  • ad euro 8.000 in caso di installazione su parti comuni di edifici condominiali.

Il contributo verrà erogato previa presentazione di un’apposita domanda, i cui contenuti andranno definiti con provvedimento del MISE, e nei limiti dei fondi stanziati.

In alternativa rimane sempre la possibilità di fruire del Superbonus al 90% per l’installazione delle colonnine di ricarica, come intervento trainato, se vengono al contempo realizzati uno o più interventi trainanti che danno diritto alla detrazione.

Credito da superbonus: possibile la fruizione in 10 anni.

Il Decreto Aiuti-quater porta con sé una gradita novità per i tanti contribuenti che hanno visto incagliarsi le possibilità di cessione dei crediti da superbonus nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

Fino ad oggi, infatti, le norme in vigore prevedevano:

  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la fruizione in 5 anni;
  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 gennaio 2022, la fruizione in 4 anni.

Oggi, con la novella normativa, è previsto che per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura che si sono finalizzate entro il 31 ottobre 2022 ci sia la possibilità di fruire del relativo credito per un tempo più lungo di 10 anni, previo invio di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Questo permetterà alle banche e agli intermediari finanziari, previa opzione, di liberare plafond da utilizzare per nuove richieste di cessioni di credito da parte di privati. Ma allo stesso modo permetterà alle imprese che hanno fatto i lavori, optando per lo sconto in fattura, di potere nelle more distribuire il credito acquisito su più annualità, avendo più certezze sulla possibilità di assorbirlo nei limiti della loro capienza fiscale.

Superbonus: si passa dal 110% al 90%

Il Decreto Aiuti-quater, appena approvato dal Governo e del quale iniziano a circolare le bozze, porta una serie di modifiche alla disciplina del c.d. “Superbonus”, intervenendo su vari aspetti che in parte ampliano e in parte riducono la portata dell’intervento.

Da un lato si assiste alla riduzione della percentuale di detrazione per i condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità se posseduti da singolo proprietario o in comproprietà, che passa dal 110% al 90% a partire dal 2023, salvo che per i lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata presentata la CILA. Resta confermata la riduzione della detrazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Al contempo, il decreto Aiuti-quater riapre le porte alle villette unifamiliari, consentendo di beneficiare della detrazione del 90% con le seguenti condizioni:

  • l’abitazione dovrà essere adibita ad abitazione principale
  • il proprietario deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il suddetto reddito di riferimento si calcolerà dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare (formato dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge e dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) per un numero di parti determinato come segue:

  • contribuente – si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente - si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, in numero pari a:
    • un familiare - si aggiunge 0,5
    • due familiari - si aggiunge 1
    • tre o più familiari - si aggiunge 2

In parole povere, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c'è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c'è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

Adesso bisognerà capire se in sede di conversione verranno fatte modifiche o se questa sarà la configurazione definitiva che assumerà il Superbonus a partire dal 2023.

L'Agenzia fa il riepilogo sulle detrazioni per gli infissi e schermature solari

Con risposta ad istanza di interpello n. 369-2022 l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare un riepilogo delle detrazioni spettanti in caso di sostituzione di infissi e di strutture accessorie, anche in funzione della possibilità di usufruire del superbonus.

In prima battuta l’Agenzia evidenzia le casistiche che consentono di usufruire del superbonus:

  • sostituzione (e non installazione) di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati
  • sostituzione di infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella esistente inizialmente.

Nei casi in cui non è possibile beneficiare del superbonus, si può comunque optare per altri bonus edilizi:

  • in caso di installazione di infissi ulteriori, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, si potrà comunque beneficiare del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso rientrano nella spesa anche le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi (scuri e persiane) o che sono strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso)
  • in caso di sostituzione di chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, ed installazione di schermature solari, si potrà beneficiare dell’ecobonus al 65%.
Superbonus

Superbonus e cessione del credito: le modifiche del Decreto Aiuti

Ormai gli interventi sulla normativa del c.d. superbonus e, in generale, dei vari bonus edilizi, si susseguono senza sosta creando complicazioni per gli operatori impegnati nella loro gestione.

Anche il Decreto Aiuti interviene nuovamente sulla misura toccando sia il superbonus su unità immobiliari singole, sia sulla normativa relativa alla cessione di crediti d’imposta da bonus edilizi.

In merito alle villette unifamiliari, l’intervento da un po’ di respiro agli operatori, estendendo il periodo di spettanza del credito sino al 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus, rendendo più semplice il rispetto della percentuale prevista dalla norma). In precedenza, il termine previsto era quello del 30.06.2022.

Il Decreto interviene in maniera positiva anche sulla cessione del credito. In precedenza, infatti, le banche e gli intermediari finanziari avevano protestato contro le ultime modifiche normative che, di fatto, imponevano loro di effettuare due ulteriori cessioni ad altre banche ed intermediari finanziari prima di poter cedere il credito anche a favore dei propri clienti professionali privati.

L’intervento del Decreto elimina l’obbligo dei passaggi preventivi all’interno del circuito bancario, consentendo alla banca acquirente del credito di cederlo immediatamente a favore dei propri clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione. Tale disposizione si applica alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1 maggio 2022.

Superbonus

Nuovi prezziari applicabili agli interventi superbonus e ai bonus minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.

In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.

Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.

Limitata la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi

La storia dei bonus edilizi non sembra avere una fine, con continui cambiamenti normativi che stanno mettendo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore.

Nel corso degli ultimi mesi, anche a causa delle numerose frodi frutto di un meccanismo di fruizione troppo lasco, il legislatore è dovuto intervenire più volte per porre filtri che limitassero i danni per l’Erario.

Dopo gli interventi previsti dal Decreto antifrodi, poi trasfuse nella legge di bilancio, arriva una nuova stretta all’utilizzo dell’istituto della cessione del credito/sconto in fattura per tutti i beneficiari delle detrazioni cui tale meccanismo era applicabile.

In particolare a seguito del Decreto Sostegni-ter il contribuente, beneficiario delle detrazioni, in luogo dello scomputo delle stesse in dichiarazione dei redditi potrà optare, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In merito ai crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, il decreto prevede che gli stessi potranno essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione e i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

Per i bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura fino al 2025

Al fine di agevolare la fruizione dei tanti bonus edilizi previsti dall’attuale normativa fiscale, la Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.

In particolare la possibilità di usufruire di cessione del credito e sconto in fattura:

  • viene prorogata al 2024 per la generalità dei bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)
  • viene prorogata fino al 2025 per il superbonus

Con la proroga è stata anche modificata la normativa antifrodi, introdotta dal D.L. 157/2021, che aveva imposto lo strumento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

In merito la Legge di bilancio ha escluso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione:

  • per gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, del D.m. 2 marzo 2018 e della normativa regionale
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio con esclusione però degli interventi relativi al bonus facciate.

Viene infine conformato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi rientrano tra le spese detraibili.

Maxi-proroga per le detrazioni su interventi edilizi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono tante le novità, già preannunciate, e che riguardano il mondo delle detrazioni su interventi edilizi. Vediamo quali.

Superbonus 110%

In materia di superbonus, la proroga più consistente è quella che investe i condomini e gli immobili da due a quattro unità anche se posseduti da un singolo proprietario. Per questi immobili è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione spettante:

  • 110% delle spese sostenute fino al 2023
  • 70% spese sostenute per il 2024
  • 65% spese sostenute per il 2025

La medesima estensione viene estesa alle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Una mini proroga scatta anche per le unità autonome, per le quali il superbonus potrà essere richiesto per le spese sostenute per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine è prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023 o fino al 31 dicembre 2023 se entro giugno 2023 sarà completato almeno il 60% dell’intervento complessivo, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Vengono poi eliminati i termini specifici previsti per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (30.06.2022) che adesso seguiranno le medesime tempistiche degli altri interventi superbonus.

Le proroghe si applicheranno anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Ristrutturazioni edilizie

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che a regime prevedono una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute, vengono prorogate al 50% fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione ritornerà al 36%.

Ecobonus

Le detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Sismabonus

Le detrazioni per interventi anti-sismici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus facciate

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la percentuale detrazione scende dal 90% al 60%. Dall’1 gennaio 2023 la detrazione scompare.

Bonus verde

La detrazione del 36% sugli interventi di sistemazione a verde viene prorogata al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus mobili

Il bonus viene prorogato al 31 dicembre 2024 ed è sempre pari al 50% della spesa, ma il limite di spesa scende ad Euro 10.000 nel 2022 e ulteriormente ad Euro 5.000 nel 2023 e nel 2024.

Detrazione barriere architettoniche

Per l’anno 2022 viene introdotta una particolare detrazione per l’abbattimento di barriere architettoniche, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta da ripartire in 5 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

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