Superbonus e bonus barriere architettoniche: modifiche di fine anno

Le agevolazioni legate al cosiddetto superbonus non sembrano avere pace. Con la fine dell’anno, infatti, è stato emanato il Decreto “Salva Superbonus” che apporta le ennesime modifiche alla normativa, più volte emendata durante gli ultimi 3 anni, oltre che a quella relativa al bonus barriere architettoniche. Vediamo le modifiche apportate sia al superbonus che ad altri bonus edilizi.

Le modifiche al superbonus

Il decreto interviene in prima battuta per andare incontro ai tanti cantieri per interventi superbonus che, per diversi motivi, spesso legati a difficoltà finanziarie delle imprese costruttrici, non potranno essere completati.

Il decreto prevede quindi che le agevolazioni superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione di cessione o di sconto in fattura sulla base di SAL fino al 31.12.2023 non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche nel caso in cui ciò comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche.

Un secondo intervento va invece nella direzione di agevolare il completamento dei lavori negli edifici condominiali a seguito della riduzione della percentuale di detrazione al 70% a partire dall’1.1.2024. In questo senso viene previsto un contributo a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute nel 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto al 31.12.2023 almeno il 60% di avanzamento lavori.

Ulteriori restrizioni vengono poi introdotte per le opzioni per la cessione e lo sconto in fattura per i territori colpiti da eventi sismici, prevedendo entro un anno dalla conclusione dei lavori dell’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Il bonus barriere architettoniche

Ad essere fortemente impattato dal decreto anche il bonus barriere architettoniche.

Il decreto prevede che, a partire dalle spese sostenute dal 30.12.2023 e fino al 31.12.2025, il bonus barriere architettoniche spetta solo per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici

Viene quindi eliminato il beneficio per tutte le altre tipologie di intervento (es. infissi) così come la disposizione che consentiva la detrazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche

nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

È inoltre prevista come obbligatoria un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati di rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori pubblici 236/1989.

Infine, viene prevista una stretta per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. A partire dall’1.1.2024, infatti, tali opzioni saranno possibili solo da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata
  • per tutti gli altri soggetti solo a condizione che, in data antecedente al 30.12.2023:
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo
    • se il titolo abilitativo non è necessario, siano già iniziati i lavori oppure sia quantomeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ritenuta sui bonifici

Un’ultima novità, quest’ultima contenuta nella Legge di Bilancio 2024, riguarda la ritenuta che le banche sono tenute ad applicare sui bonifici speciali connessi a bonus edilizi (incluso superbonus).

È infatti previsto che, a decorrere dall’1.3.2024, l’importo di detta ritenuta sale dall’8% all’11%

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