Ecobonus e bonus casa 2025: via alle comunicazioni ENEA

Con la messa on-line – dal 30 giugno 2025 – della nuova versione del portale bonusfiscali.enea.it, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni “ordinario” e che siano riconducibili ad interventi di efficientamento energetico.

Quali interventi rientrano

L’obbligo interessa sia gli interventi per i quali spetta la detrazione ecobonus (oggi al 50-65 % a seconda della tipologia) sia quelli per i quali spetta la detrazione bonus casa del 36/50 % prevista dall’art. 16-bis Tuir.

In particolare, per quanto riguarda l’ecobonus, si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

  • serramenti e infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A;
  • riqualificazione globale dell’edificio;
  • caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione;
  • pompe di calore;
  • scaldacqua a PDC;
  • coibentazione involucro opaco;
  • collettori solari;
  • generatori ibridi;
  • sistemi di building automation;
  • microgeneratori

mentre per quanto attiene al bonus casa, si tratta delle seguenti categorie di interventi:

  • interventi sull’involucro opaco dell’edificio;
  • interventi su infissi;
  • impianti tecnologici (collettori solari, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore, impianti fotovoltaici, teleriscaldamento e building automation, ecc.);
  • elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Decorrenza dei 90 giorni

Per gli interventi conclusi fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, i 90 giorni utili a trasmettere la pratica decorrono dal 30 giugno: la scadenza da segnare in agenda è quindi lunedì 29 settembre 2025.

Stesso termine per i lavori chiusi nel 2024, ma con spese detratte (pagamenti) nel 2025.

A breve sarà inoltre pubblicato l’aggiornamento del portale “super-ecobonus” per gli interventi al 90 % (o 70-65 % nel 2025-26) ancora in corso.

Ecobonus: comunicazione obbligatoria o statistica?

Per il bonus ristrutturazioni l’invio all’ENEA ha valenza puramente statistica: la detrazione spetta anche se la comunicazione arriva in ritardo o non viene mai trasmessa.

Diverso, almeno secondo la prassi dell’Agenzia, il caso dell’ecobonus: l’omessa trasmissione costituirebbe causa di decadenza dall’agevolazione. Su questo punto, però, varie sentenze di Cassazione 2024-2025 qualificano l’adempimento come meramente informativo, non essenziale al beneficio. Finché le Entrate non recepiranno tale orientamento, la cautela impone di inviare sempre la comunicazione entro 90 giorni.

Ristrutturazioni edilizie: chiarimenti dall’Agenzia nella nuova circolare

Con la circolare 8/2025, l’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dei dubbi che erano nati con l’entrata in vigore della nuova normativa applicabile alle detrazioni edilizie e che ha visto passare le percentuali applicabili in molti casi dal 50% al 36%, ma che aveva lasciato alcune problematiche irrisolte.

Il requisito dell’abitazione principale

Dal 2025, per beneficiare della detrazione al 50% è necessario, oltre ad essere titolare di un diritto di proprietà o reale di godimento, anche che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Rimaneva quindi il dubbio della spettanza della detrazione maggiorata in caso di trasferimento successivo alla fine dei lavori.

L’Agenzia conferma che il requisito può essere soddisfatto alla conclusione degli interventi: chi trasferisce la dimora dopo la ristrutturazione ottiene comunque l’aliquota maggiorata. In assenza di una data formale di «fine lavori» farà fede la destinazione ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si utilizza la detrazione per la prima volta.

Pertinenze e parti comuni incluse

Altro chiarimento riguarda le pertinenze che, se vincolate all’abitazione principale, beneficiano della maggiorazione. La maggiorazione spetta anche per lavori effettuati esclusivamente sulle pertinenze.

Rimaneva poi il dubbio per gli interventi sulle parti comuni condominiali. In questo caso la detrazione spetterà maggiorata per i condomini che rispettano i requisiti già menzionati. Analogo via libera è stato dato per le parti comuni di edifici con un unico proprietario e per quelle relative a condomìni minimi.

Beneficiari

La circolare conferma che la detrazione spetta per i proprietari e i titolari di diritto reale di godimento, ivi inclusi i nudi proprietari.

Rimangono esclusi gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi che possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 36%. Lo stesso vale per chi stipula un contratto preliminare di compravendita e che potrà beneficiare dell’aliquota maggiorata solo dopo il rogito.

Abitazione principale del familiare

Il proprietario può godere della maggiorazione al 50% per i lavori effettuati su un immobile di sua proprietà ma che è dimora abituale di un suo familiare, a condizione di non avere un’altra casa propria già destinata ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, infatti, il beneficio del 50% riguarderà soltanto quest’ultima.

Perdita dei requisiti negli anni successivi

Infine l’Agenzia precisa che la perdita dei requisiti per beneficiare del 50% negli anni successivi all’intervento (ad esempio la vendita dell’immobile) non fa venir meno la spettanza della detrazione maggiorata.

Bonus edilizi: cosa cambia nel 2025

Dopo l’ubriacatura dei bonus edilizi di questi anni, che ha creato enormi problematiche ai conti pubblici, nel 2025 si assiste ad una brusca frenata in tema di bonus edilizi. Vediamo di seguito come cambiano le principali detrazioni previste dalla normativa in vigore.

Ristrutturazioni edilizie

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale di recupero del patrimonio edilizio il più grosso cambiamento si registra per i possessori di seconde case.

Mentre, infatti, per la prima casa rimane inalterata la detrazione al 50% con un massimale di lavori di 96.000 euro, per le seconde case la percentuale si riduce al 36%. La percentuale scenderà per tutti al 30% a partire dal 2028 e con un massimale di 48.000 euro.

Ecobonus

Per quanto riguarda l’ecobonus le riduzioni rispetto al passato sono spesso maggiori.

Anche qui vanno distinti due periodi:

  • per il 2025, la detrazione sarà pari al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 36% per tutti gli altri.
  • Per il 2026 e il 2027, la detrazione sarà pari al 36% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 30% per tutti gli altri.

Viene inoltre stabilito che non spetta alcuna detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus

Decisamente ridotta la percentuale di detrazione per gli interventi sismabonus ordinari che, in passato, arrivavano fino all’85% degli interventi realizzati.

Dal 2025 il trattamento sarà il medesimo previsto per le ristrutturazioni e l’ecobonus, quindi per il 2025 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri, nel 2026 e il 2027 il 36% per l’abitazione principale e il 30% per gli altri e poi il 30% fisso per tutti dal 2028 on poi.

Bonus mobili

Viene invece confermato il bonus mobili per il 2025, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Il bonus spetta, come di consueto, solo se legato agli interventi di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere architettoniche

Conferma anche per il bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025, con i seguenti limiti di spesa:

  • Euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Superbonus

Ormai agli sgoccioli l’agevolazione che ha fatto da padrona in questi anni.

È possibile ancora beneficiare dell’agevolazione al 65% ma la stessa spetta solo per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene inoltre data la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nell’anno 2023.

FRI-TUR: torna l’incentivo per le strutture ricettive

Sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze a valore dell’incentivo denominato FRI-Tur e gestito da Invitalia, che punta alla riqualificazione delle strutture ricettive, favorendone al contempo la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

Vediamone le principali caratteristiche:

Soggetti beneficiari

L’accesso al beneficio è riservato a:

  • alberghi
  • agriturismi
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali
  • porti turistici
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

al fine di accedere all’agevolazione le imprese:

  • devono gestire un’attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammessi al fondo rotativo riguardano:

  • riqualificazione energetica
  • riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
  • per gli stabilimenti termali, realizzazione di piscine termali
  • digitalizzazione
  • acquisto e rinnovo di arredi
  • spese per prestazioni professionali

Il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento è contenuto in un apposito documento, ma con le seguenti limitazioni generali:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica senza alcuna limitazione
  • investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
  • servizi di progettazione relativi alle precedenti voci di spesa, nella misura massima complessiva del 2%

I progetti dovranno avere un importo minimo, al netto dell’Iva, di 500.000 euro e un importo massimo di 10 milioni di euro, e dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Agevolazioni concesse

La misura prevede due tipologie di contributi:

  • contributo diretto alla spesa, erogato in base dalla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento, per un importo massimo del 35% delle spese ammissibili
  • finanziamento agevolato, con durata compresa tra 4 e 15 anni, compreso un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso dello 0,5%

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato anche un finanziamento bancario a tasso di mercato e per pari importo e durata, erogato da una banca aderente all’iniziativa.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal 1° luglio 2024 fino al 31 luglio 2024.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Bonus edilizi, ancora novità in arrivo.

La normativa sui bonus edilizi è ormai oggetto di quotidiane attenzioni da parte del legislatore, anche a causa dei suoi pesanti effetti sulla finanza pubblica.

In sede di conversione del D.L. 39/2024 sono state quindi apportate ulteriori modifiche che, salvo sorprese, dovrebbero permanere anche nella versione finale del provvedimento.

Un intervento riguarda la detrazione per ristrutturazioni edilizie, attualmente fruibile nei limiti del 50% dell’intervento e con un massimale di spesa di 96.000 euro. Con un emendamento è stato previsto che l’aliquota della detrazione, che scenderà comunque dal 2025 al 36% con un tetto di spesa di 48.000 euro, verrà ridotta ulteriormente al 30% per il periodo 2028-2033.

Molti degli interventi riguardano invece il superbonus, per il quale è stato previsto:

  • la detraibilità in 10 anni per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche;
  • il divieto di cessione delle rate residue per chi ha già utilizzato le rate precedenti in dichiarazione;
  • il divieto per banche e assicurazioni di compensare, dal 2025, i crediti d’imposta acquisiti con contributi previdenziali e assicurativi;
  • la detraibilità in 10 anni, a partire dal 2025, per i crediti d’imposta acquisiti da banche e altri intermediari finanziari ad un prezzo inferiore al 75%;
  • la previsione di un intervento dei Comuni nei controlli sulle frodi superbonus, con il riconoscimento di una quota del 50% del recuperato.

Novità che restringono ulteriormente gli spazi di manovra per i bonus edilizi.

Omessa o tardiva comunicazione ENEA: la Cassazione apre uno spiraglio

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 7657/2024, crea una breccia nel granitico convincimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rilevanza della comunicazione ENEA in caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Finora l’Agenzia, confortata anche da parte di giurisprudenza e, in particolare, dall’ordinanza n. 34151/2022 della Corte di Cassazione, aveva affermato che il mancato invio o l’invio tardivo della comunicazione Enea comportava la perdita del beneficio (mentre la perdita non si verificava nel solo caso di interventi di mera ristrutturazione che beneficiavano del bonus al 50%).

Secondo l’ultimo intervento della Suprema Corte, non esiste alcun provvedimento che commini la decadenza dei benefici fiscali in caso di omesso o tardivo invio della prescritta comunicazione. Il fatto che il tenore letterale della norma, contenuta nel D.M. 19.02.2007, parli di soggetti “tenuti” all’invio della comunicazione, non è sufficiente per farne discendere la decadenza del beneficio.

La comunicazione avrebbe quindi solo fini statistici, volti a monitorare e valutare l’entità del risparmio energetico, e l’Agenzia dovrebbe invece concentrare il proprio controllo alla prova, da parte del contribuente, che le spese portate in detrazione siano state effettivamente sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione.

Una buona notizia per chi è incorso in una omessa e tardiva comunicazione e potrà quindi contare su questo pronunciamento per evitare il disconoscimento del beneficio.

Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Bonus edilizi: il punto dopo la legge di bilancio 2023

L’enorme mole di interventi che, nel tempo, si sono succeduti in merito ai bonus edilizi ha creato tantissima confusione. È quindi utile fare un breve riassunto delle agevolazioni utilizzabili dal 2023.

Superbonus

Il Superbonus ha avuto una importante ridimensionamento con i provvedimenti degli ultimi mesi.

Per il solo 2023 lo strumento, sia nella forma di ecobonus che di sismabonus, è applicabile alle villette/unifamiliari nella misura del 90%:

  • solo per interventi effettuati dal detentore di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
  • solo su immobile che costituisce abitazione principale del contribuente
  • solo se il quoziente familiare non supera i 15.000 euro.

La stessa percentuale del 90% sarà applicabile ai lavori dei condomini (salvo che non siano riusciti a deliberare e a presentare la CILAS entro il 25 novembre 2022), per poi degradare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Sarà invece fruibile fino al 2024 il Sismabonus acquisti, con percentuali del 75% o 85% per cento a seconda della tipologia di immobile acquistato.

Sismabonus

Il Sismabonus, nella versione standard non Superbonus, può essere fruito fino al 2024 con le usuali percentuali del 50-70-75-80-85 per cento a seconda del grado di miglioramento sismico ottenuto e della zona in cui l’intervento è effettuato.

Recupero del patrimonio edilizio ordinario

La misura che prevede la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ordinario è una misura sistemica, incardinata nel TUIR, e non subisce quindi limitazioni temporali.

Cambia però la percentuale di detrazione che è pari al 50% sino al 2024 per poi tornare alla misura standard del 36% dal 2025.

Ecobonus

La detrazione per interventi di risparmio energetico, ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è prorogata sino a tutto il 2024 con le sue diverse percentuali (50-65-70-75%)

Bonus mobili

Confermata fino al 2024 la misura che prevede una detrazione del 50%  per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Dal 2023 diminuisce il limite di spesa che passa da 10.000 euro a 8.000 euro e che scenderà ulteriormente a 5.000 euro nel 2024.

Abbattimento barriere architettoniche

Viene confermato fino al 2025 il bonus 75% per l’abbattimento o eliminazione di barriere architettoniche. L’intervento spetta altresì per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Bonus verde

Confermato infine anche il bonus per la sistemazione di aree a verde, che sarà fruibile sino a tutto il 2024.

In arrivo FRI TUR, l'incentivo che punta a migliorare le strutture ricettive

Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni è in dirittura d’arrivo un nuovo incentivo, denominato FRI-Tur e gestito da Invitalia, che punta alla riqualificazione delle strutture ricettive, favorendone al contempo la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

Vediamone le principali caratteristiche:

Soggetti beneficiari

L’accesso al beneficio è riservato a:

  • alberghi
  • agriturismi
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali
  • porti turistici
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

al fine di accedere all’agevolazione le imprese:

  • devono gestire un’attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammessi al fondo rotativo riguardano:

  • riqualificazione energetica
  • riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
  • per gli stabilimenti termali, realizzazione di piscine termali
  • digitalizzazione
  • acquisto e rinnovo di arredi

Il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento è contenuta in un apposito documento, ma con le seguenti limitazioni generali:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica senza alcuna limitazione
  • investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
  • servizi di progettazione relativi alle precedenti voci di spesa, nella misura massima complessiva del 2%

I progetti dovranno avere un importo minimo, al netto dell’Iva, di 500.000 euro e un importo massimo di 10 milioni di euro, e dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Agevolazioni concesse

La misura prevede due tipologie di contributi:

  • contributo diretto alla spesa, erogato in base dalla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento, per un importo massimo del 35% delle spese ammissibili
  • finanziamento agevolato, con durata compresa tra 4 e 15 anni, compreso un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso dello 0,5%

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato anche un finanziamento bancario a tasso di mercato e per pari importo e durata, erogato da una banca aderente all’iniziativa.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dall’1 marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

L'Agenzia fa il riepilogo sulle detrazioni per gli infissi e schermature solari

Con risposta ad istanza di interpello n. 369-2022 l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare un riepilogo delle detrazioni spettanti in caso di sostituzione di infissi e di strutture accessorie, anche in funzione della possibilità di usufruire del superbonus.

In prima battuta l’Agenzia evidenzia le casistiche che consentono di usufruire del superbonus:

  • sostituzione (e non installazione) di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati
  • sostituzione di infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella esistente inizialmente.

Nei casi in cui non è possibile beneficiare del superbonus, si può comunque optare per altri bonus edilizi:

  • in caso di installazione di infissi ulteriori, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, si potrà comunque beneficiare del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso rientrano nella spesa anche le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi (scuri e persiane) o che sono strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso)
  • in caso di sostituzione di chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, ed installazione di schermature solari, si potrà beneficiare dell’ecobonus al 65%.
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