Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Bonus edilizi: il punto dopo la legge di bilancio 2023

L’enorme mole di interventi che, nel tempo, si sono succeduti in merito ai bonus edilizi ha creato tantissima confusione. È quindi utile fare un breve riassunto delle agevolazioni utilizzabili dal 2023.

Superbonus

Il Superbonus ha avuto una importante ridimensionamento con i provvedimenti degli ultimi mesi.

Per il solo 2023 lo strumento, sia nella forma di ecobonus che di sismabonus, è applicabile alle villette/unifamiliari nella misura del 90%:

  • solo per interventi effettuati dal detentore di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
  • solo su immobile che costituisce abitazione principale del contribuente
  • solo se il quoziente familiare non supera i 15.000 euro.

La stessa percentuale del 90% sarà applicabile ai lavori dei condomini (salvo che non siano riusciti a deliberare e a presentare la CILAS entro il 25 novembre 2022), per poi degradare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Sarà invece fruibile fino al 2024 il Sismabonus acquisti, con percentuali del 75% o 85% per cento a seconda della tipologia di immobile acquistato.

Sismabonus

Il Sismabonus, nella versione standard non Superbonus, può essere fruito fino al 2024 con le usuali percentuali del 50-70-75-80-85 per cento a seconda del grado di miglioramento sismico ottenuto e della zona in cui l’intervento è effettuato.

Recupero del patrimonio edilizio ordinario

La misura che prevede la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ordinario è una misura sistemica, incardinata nel TUIR, e non subisce quindi limitazioni temporali.

Cambia però la percentuale di detrazione che è pari al 50% sino al 2024 per poi tornare alla misura standard del 36% dal 2025.

Ecobonus

La detrazione per interventi di risparmio energetico, ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è prorogata sino a tutto il 2024 con le sue diverse percentuali (50-65-70-75%)

Bonus mobili

Confermata fino al 2024 la misura che prevede una detrazione del 50%  per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Dal 2023 diminuisce il limite di spesa che passa da 10.000 euro a 8.000 euro e che scenderà ulteriormente a 5.000 euro nel 2024.

Abbattimento barriere architettoniche

Viene confermato fino al 2025 il bonus 75% per l’abbattimento o eliminazione di barriere architettoniche. L’intervento spetta altresì per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Bonus verde

Confermato infine anche il bonus per la sistemazione di aree a verde, che sarà fruibile sino a tutto il 2024.

In arrivo FRI TUR, l'incentivo che punta a migliorare le strutture ricettive

Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni è in dirittura d’arrivo un nuovo incentivo, denominato FRI-Tur e gestito da Invitalia, che punta alla riqualificazione delle strutture ricettive, favorendone al contempo la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

Vediamone le principali caratteristiche:

Soggetti beneficiari

L’accesso al beneficio è riservato a:

  • alberghi
  • agriturismi
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali
  • porti turistici
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

al fine di accedere all’agevolazione le imprese:

  • devono gestire un’attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammessi al fondo rotativo riguardano:

  • riqualificazione energetica
  • riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
  • per gli stabilimenti termali, realizzazione di piscine termali
  • digitalizzazione
  • acquisto e rinnovo di arredi

Il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento è contenuta in un apposito documento, ma con le seguenti limitazioni generali:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica senza alcuna limitazione
  • investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
  • servizi di progettazione relativi alle precedenti voci di spesa, nella misura massima complessiva del 2%

I progetti dovranno avere un importo minimo, al netto dell’Iva, di 500.000 euro e un importo massimo di 10 milioni di euro, e dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Agevolazioni concesse

La misura prevede due tipologie di contributi:

  • contributo diretto alla spesa, erogato in base dalla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento, per un importo massimo del 35% delle spese ammissibili
  • finanziamento agevolato, con durata compresa tra 4 e 15 anni, compreso un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso dello 0,5%

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato anche un finanziamento bancario a tasso di mercato e per pari importo e durata, erogato da una banca aderente all’iniziativa.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dall’1 marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

L'Agenzia fa il riepilogo sulle detrazioni per gli infissi e schermature solari

Con risposta ad istanza di interpello n. 369-2022 l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare un riepilogo delle detrazioni spettanti in caso di sostituzione di infissi e di strutture accessorie, anche in funzione della possibilità di usufruire del superbonus.

In prima battuta l’Agenzia evidenzia le casistiche che consentono di usufruire del superbonus:

  • sostituzione (e non installazione) di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati
  • sostituzione di infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella esistente inizialmente.

Nei casi in cui non è possibile beneficiare del superbonus, si può comunque optare per altri bonus edilizi:

  • in caso di installazione di infissi ulteriori, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, si potrà comunque beneficiare del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso rientrano nella spesa anche le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi (scuri e persiane) o che sono strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso)
  • in caso di sostituzione di chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, ed installazione di schermature solari, si potrà beneficiare dell’ecobonus al 65%.
Superbonus

Nuovi prezziari applicabili agli interventi superbonus e ai bonus minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.

In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.

Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.

Incentivi imprese turistiche

Incentivi per le imprese turistiche ai nastri di partenza

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati previsti degli importanti incentivi per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Interventi agevolati

I benefici previsti riguarderanno le seguenti tipologie di investimento:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione;
  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui temi di cui sopra.

Soggetti ammessi

I soggetti ammessi ai benefici sono i seguenti:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Benifici spettanti

I benefici concessi dalla normativa statale sono importanti e vengono qui riepilogati:

  • un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi previsti (che vedremo in seguito) suddiviso in 3 quote annuali e cedibile a terzi;
  • un contributo a fondo perduto per un massimo di 40.000 euro erogato a conclusione dell’intervento (salva la possibilità di richiedere un’anticipazione del 30% presentando idonea garanzia);
  • un ulteriore contributo fino a 30.000 euro se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture per almeno il 15% dell’investimento totale;
  • un ulteriore contributo fino a 20.000 euro per:
    • i soggetti che posseggono i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile
    • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani
    • le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • un ulteriore contributo fino a 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per le spese ammesse che non venissero coperte dal contributo a fondo perduto o dal credito d’imposta sarà possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Accesso ai benefici

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi verranno stabilite con decreto da emanarsi entro il 7 dicembre.

Sarà comunque prevista la presentazione, in via telematica, di apposita domanda con erogazione di risorse in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle stesse. È quindi opportuno che i soggetti interessati inizino da subito a preparare quantomeno un progetto e un preventivo delle relative spese, in modo da farsi trovare pronti quando apriranno i canali telematici.

Novità Superbonus

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

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Beni significativi e interventi per il recupero del patrimonio edilizio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 settembre 2021 che definisce i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto per attività chiuse a causa COVID, introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che presentino le seguenti caratteristiche:

  • alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, quale attività prevalente, un’attività che rientri tra quelle con codice ATECO 29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  • oppure, alla data del 25 maggio 2021 svolgevano una attività, rimasta chiusa a causa del COVID per almeno cento giorni e rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:
    • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
    • 39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 21.00 Catering per eventi, banqueting
    • 14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
    • 30.00 Organizzazione di convegni e fiere
    • 51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    • 52.01 Corsi di danza
    • 01.01 Attività nel campo della recitazione
    • 01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    • 02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    • 04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • 02.00 Attività di musei
    • 03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
    • 11.10 Gestione di stadi
    • 11.20 Gestione di piscine
    • 11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
    • 13 Gestione di palestre
    • 21 Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 29.30 Sale giochi e biliardi
    • 29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    • 04 Servizi dei centri per il benessere fisico
    • 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Sono altresì necessari i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (D.L. 23 luglio 2021 per le discoteche e 25 maggio 2021 per gli altri soggetti)
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • non essere considerati soggetti in difficoltà sulla base della normativa europea

Importo dell’aiuto

Le risorse saranno prioritariamente assegnate ai soggetti svolgenti attività di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, con un contributo massimo, per ogni beneficiario, di Euro 25.000.

Le risorse residue verranno distribuite agli altri soggetti con le seguenti modalità:

  • euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro
  • euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

Il limite di ricavi e compensi andrà definito tenendo conto delle risultanze dell’anno 2019. Per i soggetti di nuova costituzione il contributo sarà pari a 3.000 euro. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base alle domande presentate, riconoscendo prioritariamente un contributo in egual misura a tutte le istanze ammissibili fino ad un importo di 3.000 euro.

Procedura di accesso al contributo

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza per la corresponsione del contributo.

 

Obbligo di SAL solo con il superbonus

Obbligo di SAL solo con il superbonus

A seguito di una risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, sembrerebbe essersi chiarito il meccanismo dell’obbligatorietà degli stati di avanzamento lavori necessari per esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi se, come sembra, la risposta verrà trasfusa in un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Fino ad oggi, infatti, basandosi sul dato letterale dell’art. 121, comma 1-bis, del Decreto Rilancio, pareva che qualsiasi cessione di credito o sconto in fattura, indipendentemente dalla tipologia, si potesse effettuare solo in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori. Quindi anche per una semplice ristrutturazione edilizia era necessario prevedere i SAL e esercitare le opzioni di cessione o sconto solo una volta completato il singolo SAL.

Sulla base della risposta fornita si va oltre al semplice dato letterale, affermando che l’esercizio dell’opzione di cessione/sconto in corrispondenza di ogni singolo SAL è obbligatoria solo in caso di superbonus 110%, mentre negli altri casi è una “facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento lavori”.

Anche nella risposta del MEF all’interrogazione, si conferma comunque la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Non basta quindi il semplice pagamento (si pensi, ad esempio, al caso di una fattura di acconto) ma è necessario che il pagamento sia relativo ad un lavoro realizzato e non rappresenti quindi un semplice anticipo di somme.

Superbonus 110% - semplificazioni in arrivo

Superbonus – Semplificazioni nella procedura di accesso al beneficio

Con il DL Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri in arrivo importanti semplificazioni per la fruizione del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene disposto che tutti gli interventi agevolati con il Superbonus, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno quindi essere richiesti con una semplice CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) in luogo della SCIA.

Con l’imminente modifica si prevede che nella CILA il tecnico, asseverando il tipo di intervento, può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (es. numero di licenza edilizia) oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto (es. sanatoria) o dichiarare che la costruzione è stata completata prima del settembre 1967. Quindi non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile.

Con la CILA si riducono le responsabilità per i tecnici, visto che gli errori sono considerati sempre veniali ed hanno una sanzione di 1000 euro che si riduce a 333 euro in caso di ravvedimento durante l’esecuzione dei lavori. Al contempo ci si mette al riparo da eventuali revoche dei benefici fiscali che sarebbero scattate in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte.

Ricapitolando, sulla base delle suddette modifiche, quindi

  • gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo
  • il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi
  • la CILA dovrà riportare fedelmente gli interventi e quindi lo stato dei luoghi.

In seguito alle modifiche, inoltre, la decadenza del beneficio avverrà esclusivamente in caso:

  • di mancata presentazione della CILA
  • di interventi realizzati in difformità della CILA
  • di assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1 settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE, ecc.)
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