Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

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