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BONUS FACCIATE CON DETRAZIONE AL 90%

La legge di bilancio 2020, oltre ad aver confermato tutti i bonus immobiliari esistenti, ha previsto una detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, già ridenominata “bonus facciate”, con la quale viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 90% della spesa sostenuta.

La detrazione riguarda le spese documentate sostenute per il solo anno 2020 (salvo proroghe) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Gli interventi agevolabili riguardando solo quelli sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi e sono agevolabili anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Stante la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche per le facciate di edifici diversi dai condomìni, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra limitazione è rappresentata dalla zona in cui è ubicato l’immobile. L’agevolazione spetta infatti solo per gli edifici ubicati in zona A o B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Dette zone vengono così definite:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Anche se le due zone, così considerate, dovrebbero coprire la gran parte degli edifici, è comunque opportuno verificare l’appartenenza del proprio edificio ad una delle predette zone.

Dalla lettera della norma, l’agevolazione dovrebbe spettare sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

 

Studio Mami - News - ristrutturazione edilizia comunicazione enea detrazione

Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione

La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate: l’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Quando inviare la comunicazione all’ENEA
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il sito è stato reso disponibile il 21 novembre 2018 e la trasmissione dei dati, a seguito della proroga resa nota con avviso dell’ENEA del 21 febbraio 2019, andava effettuata entro il 1° aprile 2019.

 

L’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

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