Legge di Bilancio: le misure che toccano gli immobili

La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi che riguardano gli immobili, sia in relazione con il reddito d’impresa che con l’IMU. Vediamo i principali.

Ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

Un primo intervento riguarda il reddito d’impresa e, nello specifico, l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le attività di commercio al dettaglio.

L’aliquota di ammortamento standard per questi beni è infatti del 3%, ma la Legge di bilancio incrementa questa aliquota al 6%:

  • per le imprese che esercitano alcune attività nel settore del commercio al dettaglio
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai quattro successivi

Ciò significherà poter detrarre in ogni esercizio un costo maggiore, riducendo la tassazione.

Le attività che possono beneficiare dell’aumento appartengono ai seguenti codici ATECO:

  • 11.10 – Ipermercati
  • 11.20 – Supermercati
  • 11.30 – Discount alimentari
  • 11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
  • 11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • 19.10 – Grandi magazzini
  • 19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • 19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
  • 21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
  • 22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
  • 23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
  • 24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
  • 25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
  • 26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
  • 29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

La norma potrà essere fruita anche dalle imprese immobiliari, per i fabbricati concessi in locazione ad imprese che svolgono una delle attività di cui sopra, se appartengono al medesimo gruppo.

Esenzione IMU per gli immobili occupati

Con l’inserimento di una nuova lettera g-bis) all’art. 1, comma 759, della L. 160/2019 viene introdotta una nuova esenzione dall’IMU per gli immobili occupati.

Nello specifico si tratta di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali

  • sia stata presentata dal proprietario denuncia penale per violazione di domicilio o occupazione di terreni ed edifici
  • sia iniziata l’azione penale per occupazione abusiva

In questi casi il proprietario, previo invio di un’apposita comunicazione al Comune interessato, potrà beneficiare dell’esenzione dal tributo IMU, il cui pagamento sarebbe una ulteriore beffa nel caso di immobili nei fatti inutilizzabile.

Decreto sostegni – Esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021

In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene nuovamente in materia di IMU, prevedendo una esenzione dal versamento seppure con qualche limitazione che renderà molto ristretto l’ambito dei soggetti beneficiari.

Al fine di beneficiare dell’esenzione, limitata alla prima rata in scadenza a giugno, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

•      l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;

•      l’esenzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

•      l’esenzione non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonchè agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis Tuir;

•      l’esenzione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;

•      l’esenzione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Riduzioni e esenzioni IMU nella Legge di Bilancio 2021

Nuovo anno e nuove esenzioni e riduzioni IMU portate in dono dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamole nel dettaglio.

Riduzione IMU pensionati non residenti

A decorrere dall’anno 2021 viene ridotta a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Esenzione IMU nei territori colpiti dal sisma

Si proroga l’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021

Esenzione della I rata IMU 2021

A seguito delle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica COVID-10 viene disposta l’esenzione della prima rata IMU 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Regione Sicilia: predisposta la chiusura degli esercizi commerciali la domenica e i festivi

Si comunica ai Clienti con sede nella Regione Siciliana che, a far data dal 21 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 il Presidente della Regione Siciliana ha disposto la chiusura, nei giorni festivi e domenicali, di tutte le attività commerciali autorizzate, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

E' comunque sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Eliminata la seconda rata IMU per le attività in zona rossa

Il Decreto Ristori bis, riprendendo l’agevolazione già prevista dal precedente decreto Ristori, estende l’agevolazione dell’eliminazione della seconda rata IMU per le seguenti attività, esercitate in zona rossa:

47.19.10 Grandi magazzini 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Le imprese che esercitano una delle suddette attività come attività prevalente non dovrà pagare la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili di loro proprietà nei quali esercitano l’attività (es. artigiano che svolge la propria attività nel laboratorio artigianale di sua proprietà).

Eliminazione della seconda rata IMU

Il Decreto Ristori elimina totalmente l’obbligo di versamento della seconda rata IMU per le attività danneggiate dalle limitazioni disposte dal DPCM 24 ottobre 2020. L’elenco delle attività, inserito nell’allegato 1 del Decreto, viene qui riportato per comodità:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Le imprese che esercitano una delle suddette attività come attività prevalente non dovrà pagare la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili di loro proprietà nei quali esercitano l’attività (es. artigiano che svolge la propria attività nel laboratorio artigianale di sua proprietà).

Contributo a fondo perduto per le microimprese colpite dall'emergenza Covid-19.

La Regione Siciliana sostiene le microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere con un contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid-19. L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando, con procedura semplificata, su piattaforma informatica dedicata (https://siciliapei.regione.sicilia.it).

Con questo bando la Regione Sicilia intende fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown.

REQUISITI

Possono accedere a BonuSicilia le aziende artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere:

  • classificate come microimprese (cioè con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
  • che hanno sede legale e/o operativa in Sicilia alla data del 31 dicembre 2019;
  • che hanno avuto l’attività economica sospesa durante il lockdown.

Possono altresì accedere le imprese alberghiere che non hanno esercitato l’attività economica, ovvero che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo prevede:

  • una tantum di 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • una tantum di 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018;
  • 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).

COME RICHIEDERE IL FONDO

Per partecipare a BonuSicilia è necessario:

  • Attivare subito l’identità digitale SpiD;
  • Pre-compilare l’istanza sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it) (dal 21 settembre 2020);
  • Inviare l’istanza già compilata cliccando sul pulsante “invio” (dal 5 ottobre 2020);
  • Richiedere l’erogazione di BonuSicilia.

Studio Mamì fornisce una consulenza specializzata per l’accesso all’agevolazione, affiancando i propri clienti nella presentazione della domanda.

Per scaricare il bando completo clicca qui

Prorogata la moratoria per aperture di credito e mutui delle PMI

Il Decreto Cura Italia aveva previsto, per le imprese che avevano subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19:

  • la limitazione, sino al 30 settembre 2020, alla revoca delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
  • la proroga, sino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizione dei prestiti non rateali
  • la sospensione, sino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate di finanziamenti e di canoni di leasing.

Con il Decreto Agosto il termine del 30 settembre 2020 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 e, per le imprese del comparto turistico, al 31 marzo 2021.

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.

Al contempo viene prorogata al 31 gennaio 2021 la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

 

 

Disposta l’esenzione IMU per il settore turistico, intrattenimento e fieristico

L’articolo 78 del dl “agosto” prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per i medesimi immobili per i quali il DL rilancio aveva soppresso la prima rata IMU, estendendo l’esenzione (solo II Rata) anche agli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a discoteche.

Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, si prevede l’esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che il DL Rilancio (D.L. 34/2020 art 177) ha previsto l’abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventu? e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita?. Nel corso della conversione in legge l’agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Di seguito un riepilogo delle esenzioni disposte dai decreti emergenziali che si sono sinora succeduti:

  • Esenzione I rata IMU 2020:
    • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali;
    • Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate
    • Immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
  • Esenzione II rata IMU 2020:
    • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali;
    • Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
    • Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita? di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    • Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita? ivi esercitate;
    • Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita? ivi esercitate.
  • Esenzione IMU 2021 e 2022:
    • Immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

 

 

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Tax credit vacanze e proroga IMU nel settore turistico-alberghiero

Il settore turistico-alberghiero è sicuramente uno di quelli più colpiti dal blocco imposto dall’emergenza COVID-19 e il DL Rilancio dedica due misure specifiche volte a dare parziale ristoro per i danni subiti e per far ripartire la filiera.

Tax credit vacanze

Il primo provvedimento riguarda il cosiddetto “Tax credit vacanze”, cioè un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Esenzione IMU

Un altro provvedimento a favore delle imprese turistico-alberghiere è l’esenzione della prima rata di acconto IMU per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

L’esenzione spetta ai proprietari che siano anche gestori delle attività esercitate.

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