La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi che riguardano gli immobili, sia in relazione con il reddito d’impresa che con l’IMU. Vediamo i principali.
Ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio
Un primo intervento riguarda il reddito d’impresa e, nello specifico, l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le attività di commercio al dettaglio.
L’aliquota di ammortamento standard per questi beni è infatti del 3%, ma la Legge di bilancio incrementa questa aliquota al 6%:
- per le imprese che esercitano alcune attività nel settore del commercio al dettaglio
- limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai quattro successivi
Ciò significherà poter detrarre in ogni esercizio un costo maggiore, riducendo la tassazione.
Le attività che possono beneficiare dell’aumento appartengono ai seguenti codici ATECO:
- 11.10 – Ipermercati
- 11.20 – Supermercati
- 11.30 – Discount alimentari
- 11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
- 11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- 19.10 – Grandi magazzini
- 19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- 19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
- 22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
- 23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
- 24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
- 25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- 26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
- 29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
La norma potrà essere fruita anche dalle imprese immobiliari, per i fabbricati concessi in locazione ad imprese che svolgono una delle attività di cui sopra, se appartengono al medesimo gruppo.
Esenzione IMU per gli immobili occupati
Con l’inserimento di una nuova lettera g-bis) all’art. 1, comma 759, della L. 160/2019 viene introdotta una nuova esenzione dall’IMU per gli immobili occupati.
Nello specifico si tratta di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali
- sia stata presentata dal proprietario denuncia penale per violazione di domicilio o occupazione di terreni ed edifici
- sia iniziata l’azione penale per occupazione abusiva
In questi casi il proprietario, previo invio di un’apposita comunicazione al Comune interessato, potrà beneficiare dell’esenzione dal tributo IMU, il cui pagamento sarebbe una ulteriore beffa nel caso di immobili nei fatti inutilizzabile.