Maxideduzione per i costi del personale: estensione sino al 2026.

La Legge di Bilancio 2025 interviene estendendo fino al 2026 la c.d. “maxi-deduzione per i costi del personale”, un’agevolazione inizialmente prevista per il 2024 e che maggiora la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in ogni singolo anno. Rivediamo assieme i contenuti dell’agevolazione, anche in vista dell’applicazione in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine di ogni esercizio, rispetto all’esercizio precedente, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta di riferimento, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta di riferimento; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo di d’imposta di riferimento rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta di riferimento;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente

E’ previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Bonus edilizi: cosa cambia nel 2025

Dopo l’ubriacatura dei bonus edilizi di questi anni, che ha creato enormi problematiche ai conti pubblici, nel 2025 si assiste ad una brusca frenata in tema di bonus edilizi. Vediamo di seguito come cambiano le principali detrazioni previste dalla normativa in vigore.

Ristrutturazioni edilizie

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale di recupero del patrimonio edilizio il più grosso cambiamento si registra per i possessori di seconde case.

Mentre, infatti, per la prima casa rimane inalterata la detrazione al 50% con un massimale di lavori di 96.000 euro, per le seconde case la percentuale si riduce al 36%. La percentuale scenderà per tutti al 30% a partire dal 2028 e con un massimale di 48.000 euro.

Ecobonus

Per quanto riguarda l’ecobonus le riduzioni rispetto al passato sono spesso maggiori.

Anche qui vanno distinti due periodi:

  • per il 2025, la detrazione sarà pari al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 36% per tutti gli altri.
  • Per il 2026 e il 2027, la detrazione sarà pari al 36% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 30% per tutti gli altri.

Viene inoltre stabilito che non spetta alcuna detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus

Decisamente ridotta la percentuale di detrazione per gli interventi sismabonus ordinari che, in passato, arrivavano fino all’85% degli interventi realizzati.

Dal 2025 il trattamento sarà il medesimo previsto per le ristrutturazioni e l’ecobonus, quindi per il 2025 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri, nel 2026 e il 2027 il 36% per l’abitazione principale e il 30% per gli altri e poi il 30% fisso per tutti dal 2028 on poi.

Bonus mobili

Viene invece confermato il bonus mobili per il 2025, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Il bonus spetta, come di consueto, solo se legato agli interventi di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere architettoniche

Conferma anche per il bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025, con i seguenti limiti di spesa:

  • Euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Superbonus

Ormai agli sgoccioli l’agevolazione che ha fatto da padrona in questi anni.

È possibile ancora beneficiare dell’agevolazione al 65% ma la stessa spetta solo per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene inoltre data la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nell’anno 2023.

Detrazioni fiscali in dichiarazione: dal 2025 non per tutti

A partire dal 2025 la possibilità di fruire di detrazioni fiscali (es. ristrutturazione edilizia) in dichiarazione dei redditi viene limitata per chi dichiara più di 75.000 euro annui, secondo un massimale che va calcolato tenendo conto di due elementi:

  • il reddito complessivo dichiarato;
  • la situazione del nucleo familiare del contribuente.

Il primo passaggio da fare è stabilire il valore massimo delle detrazioni fiscali spettanti tenendo conto del reddito. In questo senso vengono identificati due scaglioni:

  • per chi dichiara un reddito complessivo tra 75.001 e 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro;
  • per chi dichiara un reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro.

Una volta determinato il valore massimo delle detrazioni, a questo valore andrà applicato un coefficiente familiare che cambia a seconda del numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare, secondo questa gradazione:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli a carico;
  • 0,75 se c’è solo un figlio a carico;
  • 0,85 se ci sono due figli a carico;
  • 1 se ci sono più di due figli a carico o ne è presente almeno uno con disabilità.

Fatto questo si moltiplicherà il valore del massimale per il coefficiente e quello sarà il limite massimo di detrazioni fiscali fruibile in dichiarazione.

Per fare un esempio, un soggetto che dichiara più di 100.000 euro l’anno e che ha due figli a carico potrà beneficiare di detrazioni nel limite di 6.800 euro (8.000 euro moltiplicati per il coefficiente 0,85).

Il suddetto limite toccherà tutte le spese detraibili con eccezione delle spese sanitarie e delle somme investite in start-up e pmi innovative.

Legge annuale per la concorrenza: novità per start-up innovative

Il nuovo anno si apre con molte novità per le start-up innovative a seguito dell’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024.

In primo luogo la legge interviene sui requisiti affinché un’impresa sia considerata start-up innovativa, introducendone due nuovi e, nello specifico:

  • la necessità di essere una microimpresa o una pmi;
  • il divieto di svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.

Questi requisiti si aggiungono a quelli già esistenti che si riportano di seguito:

  • essere un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • avere la residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere un valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o avere distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
  • non esser il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.;
  • possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
    • spese di ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
    • impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Un’altra modifica della legge riguarda la possibilità di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese come start up innovativa. In passato, rispettando i requisiti di cui sopra, la permanenza era assicurata per cinque anni. Adesso, dopo il primo triennio, la permanenza nella sezione speciale si avrà rispettando alternativamente almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale di spese di ricerca e sviluppo;
  • stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.;
  • registrazione di un incremento dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Altra novità è la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale per periodi di ulteriori due anni e con un massimo di quattro anni complessivi, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Ma l’intervento della legge non si limita a inserire nuovi requisiti per l’accesso allo status di start-up innovativa, ma intervien anche sulle forme di incentivazione degli investimenti nelle suddette start-up.

In particolare per quanto riguarda le detrazioni fiscali in regime de minimis:

  • viene previsto che la detrazione compete a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio;
  • la percentuale di detrazione viene incrementata al 65%, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%;
  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente;
  • la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

La legge prevede anche incentivi per gli incubatori e agli acceleratori certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel limite di spesa di 1.800.000 euro. L’investimento non può eccedere,  in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei 3 anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

Società di comodo: la detrazione Iva non può essere impedita

La normativa italiana sulle società di comodo è incompatibile con le norme comunitarie in materia di Iva. A stabilirlo la Corte di Giustizia Europea che ha contestato il mancato rispetto del principio di neutralità dell’Iva e di proporzionalità.

La normativa italiana in merito alle società di comodo prevede infatti l’impossibilità di chiedere a rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

È altresì impedito lo scomputo dell’Iva a credito con quella a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, se ricorrono contestualmente due condizioni:

  • La società risulta per tre periodi consecutivi non operativa (non raggiungendo quindi l’ammontare minimo di ricavi previsti dalla norma)
  • La società non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d’imposta, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari all’ammontare minimo previsto dalla norma.

La Corte di Giustizia è intervenuta affermando che è impossibile negare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di una presunzione fondata solo sull’ammontare dei ricavi percepiti inferiori ad una soglia considerata “insufficiente”, perché questo mina il principio di neutralità dell’Iva che deve incidere sul consumatore finale mentre, con la normativa italiana, incide anche sull’operatore economico.

L’effetto immediato della decisione della Corte è quello di portare ad un’immediata disapplicazione della norma, che deve essere interpretata in senso conformo a quanto deciso anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Quindi:

  • per i controlli e/o per il contenzioso in corso, la decisione della Corte di Giustizia dovrà essere subito presa in considerazione, con esclusione quindi solo degli accertamenti divenuti definitivi e delle sentenze passate in giudicato;
  • sarà possibile presentare dichiarazioni integrative che consentano il recupero del credito Iva illegittimamente disconosciuto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che dia istruzioni in merito agli uffici periferici e che chiarisca se la sentenza, relativa alla detrazione dell’Iva, sia applicabile – come pare logico – anche alla parte della norma che limita il diritto al rimborso dell’Iva e alla compensazione orizzontale, modificando di conseguenza anche tutti i modelli dichiarativi.

Fatture: attenzione alla descrizione troppo generica

A volte capita di ritrovarsi di fronte delle fatture con una descrizione troppo generica.

Va ricordato che, secondo l’art. 21 del Decreto Iva, la fattura deve contenere “una descrizione dettagliata del bene o del servizio” e l’emissione di una fattura con descrizione eccessivamente generica comporta per l’emittente l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000 ma, soprattutto, per chi le riceve ha come conseguenza l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del relativo costo.

Sul tema è intervenuta più volte anche la giurisprudenza che ha chiaramente statuito che l’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno della fattura, elettronica o cartacea, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per esempio sono stati considerati indeducibili:

  • i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, e in cui non vengono indicati gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione;
  • i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione;
  • in tema di Iva, la Cassazione ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”. In sostanza non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

In merito alla specifica deducibilità dei costi derivanti da fatture generiche, la Cassazione ha statuito che in questi casi l’onere della prova della deducibilità è posto in carico al contribuente, fornendo le informazioni complementari (es. contratti, ddt, lettere d’incarico) che consentano di dimostrare l’inerenza del costo cui la fattura si riferisce.

È quindi essenziale sia in fase di emissione di una fattura che di sua ricezione da parte di un fornitore, di una verifica della corretta esposizione degli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati pena, in caso di verifica fiscale, il possibile disconoscimento della deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA (fatture ricevute) o l’irrogazione di sanzioni per irregolare fatturazione (fatture emesse).

Riforma Irpef: riduzione del numero di aliquote per il 2024

L’approvazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé, per il solo 2024, anche una revisione degli scaglioni di imposta Irpef.

Fino al 2023 (e dal 2025 in poi se non vi saranno altre riforme) gli scaglioni applicabili sono i seguenti:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 15.000 euro
  • aliquota del 25% per i redditi da 15.000,01 euro a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

La riforma riduce temporaneamente, come detto, solo per il 2024, il numero di scaglioni prevedendo i seguenti

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

Vengono quindi accorpati i primi due scaglioni, con l’applicazione della più ridotta aliquota del 23% in luogo del 25%.

La riforma prevede altresì, sempre per il solo anno 2024, l’incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a 1.955 euro.

Sempre in tema di detrazioni, e sempre per l’anno 2024, viene prevista una piccola stretta per i redditi più alti. Infatti, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda per i seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (es. spese sanitarie)
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici
  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi

è diminuita di un importo pari a euro 260 (in luogo di quella precedentemente prevista di euro 129,11).

Superbonus e bonus barriere architettoniche: modifiche di fine anno

Le agevolazioni legate al cosiddetto superbonus non sembrano avere pace. Con la fine dell’anno, infatti, è stato emanato il Decreto “Salva Superbonus” che apporta le ennesime modifiche alla normativa, più volte emendata durante gli ultimi 3 anni, oltre che a quella relativa al bonus barriere architettoniche. Vediamo le modifiche apportate sia al superbonus che ad altri bonus edilizi.

Le modifiche al superbonus

Il decreto interviene in prima battuta per andare incontro ai tanti cantieri per interventi superbonus che, per diversi motivi, spesso legati a difficoltà finanziarie delle imprese costruttrici, non potranno essere completati.

Il decreto prevede quindi che le agevolazioni superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione di cessione o di sconto in fattura sulla base di SAL fino al 31.12.2023 non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche nel caso in cui ciò comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche.

Un secondo intervento va invece nella direzione di agevolare il completamento dei lavori negli edifici condominiali a seguito della riduzione della percentuale di detrazione al 70% a partire dall’1.1.2024. In questo senso viene previsto un contributo a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute nel 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto al 31.12.2023 almeno il 60% di avanzamento lavori.

Ulteriori restrizioni vengono poi introdotte per le opzioni per la cessione e lo sconto in fattura per i territori colpiti da eventi sismici, prevedendo entro un anno dalla conclusione dei lavori dell’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Il bonus barriere architettoniche

Ad essere fortemente impattato dal decreto anche il bonus barriere architettoniche.

Il decreto prevede che, a partire dalle spese sostenute dal 30.12.2023 e fino al 31.12.2025, il bonus barriere architettoniche spetta solo per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici

Viene quindi eliminato il beneficio per tutte le altre tipologie di intervento (es. infissi) così come la disposizione che consentiva la detrazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche

nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

È inoltre prevista come obbligatoria un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati di rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori pubblici 236/1989.

Infine, viene prevista una stretta per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. A partire dall’1.1.2024, infatti, tali opzioni saranno possibili solo da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata
  • per tutti gli altri soggetti solo a condizione che, in data antecedente al 30.12.2023:
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo
    • se il titolo abilitativo non è necessario, siano già iniziati i lavori oppure sia quantomeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ritenuta sui bonifici

Un’ultima novità, quest’ultima contenuta nella Legge di Bilancio 2024, riguarda la ritenuta che le banche sono tenute ad applicare sui bonifici speciali connessi a bonus edilizi (incluso superbonus).

È infatti previsto che, a decorrere dall’1.3.2024, l’importo di detta ritenuta sale dall’8% all’11%

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Superbonus: per il 2022 possibilità di detrazione in 10 anni

Tra gli emendamenti presentati in Commissione Finanze in sede di conversione del Decreto Cessioni, uno di quelli sicuramente più attesi è rappresentato dall’aumento dei tempi di detrazione per il superbonus, quantomeno per le spese relative all’anno 2022.

Come ormai risaputo, le difficoltà di capienza delle banche e degli intermediari finanziari ha lasciato col cerino in mano molti soggetti che, avendo sostenuto spese rientranti nel perimetro agevolativo nell’anno 2022, si sono di colpo ritrovati senza la possibilità di cedere il credito e con l’unica opzione, quindi, della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa superbonus di cui al D.L. 34/2020, però, prevede la possibilità di detrazione della spesa in sole 4 rate fatto che, associato ad importi spesso elevati, ha portato molti soggetti incapienti o parzialmente incapienti a trovarsi di fronte alla concreta possibilità di perdere in tutto o in parte l’agevolazione.

Con l’emendamento votato in Commissione Finanze, e che dovrebbe passare anche l’esame dell’Aula visto che sul provvedimento è stata posta la fiducia, consente adesso di poter optare per una detrazione del superbonus in un tempo più lungo, pari a 10 anni, quantomeno per le spese sostenute nel 2022.

Detta opzione, però, partirebbe dal 2024 con la conseguenza che, per l’anno 2023, nessun importo andrebbe portato in detrazione in dichiarazione, pena la perdita della possibilità offerta dall’emendamento.

La possibilità andrà attentamente valutata, verificando in particolar modo se la ripartizione in 10 anni, sulla base della propria situazione reddituale attuale e di prospettiva, consentirà un recupero pieno della detrazione spettante. In alternativa si dovrà sempre cercare la via della cessione a privati o a banche ed intermediari finanziari, adesso possibile sino al 30 novembre 2023 attraverso l’istituto della remissione in bonis.

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