Società di comodo: la detrazione Iva non può essere impedita

La normativa italiana sulle società di comodo è incompatibile con le norme comunitarie in materia di Iva. A stabilirlo la Corte di Giustizia Europea che ha contestato il mancato rispetto del principio di neutralità dell’Iva e di proporzionalità.

La normativa italiana in merito alle società di comodo prevede infatti l’impossibilità di chiedere a rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

È altresì impedito lo scomputo dell’Iva a credito con quella a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, se ricorrono contestualmente due condizioni:

  • La società risulta per tre periodi consecutivi non operativa (non raggiungendo quindi l’ammontare minimo di ricavi previsti dalla norma)
  • La società non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d’imposta, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari all’ammontare minimo previsto dalla norma.

La Corte di Giustizia è intervenuta affermando che è impossibile negare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di una presunzione fondata solo sull’ammontare dei ricavi percepiti inferiori ad una soglia considerata “insufficiente”, perché questo mina il principio di neutralità dell’Iva che deve incidere sul consumatore finale mentre, con la normativa italiana, incide anche sull’operatore economico.

L’effetto immediato della decisione della Corte è quello di portare ad un’immediata disapplicazione della norma, che deve essere interpretata in senso conformo a quanto deciso anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Quindi:

  • per i controlli e/o per il contenzioso in corso, la decisione della Corte di Giustizia dovrà essere subito presa in considerazione, con esclusione quindi solo degli accertamenti divenuti definitivi e delle sentenze passate in giudicato;
  • sarà possibile presentare dichiarazioni integrative che consentano il recupero del credito Iva illegittimamente disconosciuto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che dia istruzioni in merito agli uffici periferici e che chiarisca se la sentenza, relativa alla detrazione dell’Iva, sia applicabile – come pare logico – anche alla parte della norma che limita il diritto al rimborso dell’Iva e alla compensazione orizzontale, modificando di conseguenza anche tutti i modelli dichiarativi.

Fatture: attenzione alla descrizione troppo generica

A volte capita di ritrovarsi di fronte delle fatture con una descrizione troppo generica.

Va ricordato che, secondo l’art. 21 del Decreto Iva, la fattura deve contenere “una descrizione dettagliata del bene o del servizio” e l’emissione di una fattura con descrizione eccessivamente generica comporta per l’emittente l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000 ma, soprattutto, per chi le riceve ha come conseguenza l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del relativo costo.

Sul tema è intervenuta più volte anche la giurisprudenza che ha chiaramente statuito che l’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno della fattura, elettronica o cartacea, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per esempio sono stati considerati indeducibili:

  • i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, e in cui non vengono indicati gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione;
  • i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione;
  • in tema di Iva, la Cassazione ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”. In sostanza non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

In merito alla specifica deducibilità dei costi derivanti da fatture generiche, la Cassazione ha statuito che in questi casi l’onere della prova della deducibilità è posto in carico al contribuente, fornendo le informazioni complementari (es. contratti, ddt, lettere d’incarico) che consentano di dimostrare l’inerenza del costo cui la fattura si riferisce.

È quindi essenziale sia in fase di emissione di una fattura che di sua ricezione da parte di un fornitore, di una verifica della corretta esposizione degli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati pena, in caso di verifica fiscale, il possibile disconoscimento della deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA (fatture ricevute) o l’irrogazione di sanzioni per irregolare fatturazione (fatture emesse).

Riforma Irpef: riduzione del numero di aliquote per il 2024

L’approvazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé, per il solo 2024, anche una revisione degli scaglioni di imposta Irpef.

Fino al 2023 (e dal 2025 in poi se non vi saranno altre riforme) gli scaglioni applicabili sono i seguenti:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 15.000 euro
  • aliquota del 25% per i redditi da 15.000,01 euro a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

La riforma riduce temporaneamente, come detto, solo per il 2024, il numero di scaglioni prevedendo i seguenti

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

Vengono quindi accorpati i primi due scaglioni, con l’applicazione della più ridotta aliquota del 23% in luogo del 25%.

La riforma prevede altresì, sempre per il solo anno 2024, l’incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a 1.955 euro.

Sempre in tema di detrazioni, e sempre per l’anno 2024, viene prevista una piccola stretta per i redditi più alti. Infatti, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda per i seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (es. spese sanitarie)
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici
  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi

è diminuita di un importo pari a euro 260 (in luogo di quella precedentemente prevista di euro 129,11).

Superbonus e bonus barriere architettoniche: modifiche di fine anno

Le agevolazioni legate al cosiddetto superbonus non sembrano avere pace. Con la fine dell’anno, infatti, è stato emanato il Decreto “Salva Superbonus” che apporta le ennesime modifiche alla normativa, più volte emendata durante gli ultimi 3 anni, oltre che a quella relativa al bonus barriere architettoniche. Vediamo le modifiche apportate sia al superbonus che ad altri bonus edilizi.

Le modifiche al superbonus

Il decreto interviene in prima battuta per andare incontro ai tanti cantieri per interventi superbonus che, per diversi motivi, spesso legati a difficoltà finanziarie delle imprese costruttrici, non potranno essere completati.

Il decreto prevede quindi che le agevolazioni superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione di cessione o di sconto in fattura sulla base di SAL fino al 31.12.2023 non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche nel caso in cui ciò comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche.

Un secondo intervento va invece nella direzione di agevolare il completamento dei lavori negli edifici condominiali a seguito della riduzione della percentuale di detrazione al 70% a partire dall’1.1.2024. In questo senso viene previsto un contributo a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute nel 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto al 31.12.2023 almeno il 60% di avanzamento lavori.

Ulteriori restrizioni vengono poi introdotte per le opzioni per la cessione e lo sconto in fattura per i territori colpiti da eventi sismici, prevedendo entro un anno dalla conclusione dei lavori dell’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Il bonus barriere architettoniche

Ad essere fortemente impattato dal decreto anche il bonus barriere architettoniche.

Il decreto prevede che, a partire dalle spese sostenute dal 30.12.2023 e fino al 31.12.2025, il bonus barriere architettoniche spetta solo per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici

Viene quindi eliminato il beneficio per tutte le altre tipologie di intervento (es. infissi) così come la disposizione che consentiva la detrazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche

nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

È inoltre prevista come obbligatoria un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati di rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori pubblici 236/1989.

Infine, viene prevista una stretta per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. A partire dall’1.1.2024, infatti, tali opzioni saranno possibili solo da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata
  • per tutti gli altri soggetti solo a condizione che, in data antecedente al 30.12.2023:
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo
    • se il titolo abilitativo non è necessario, siano già iniziati i lavori oppure sia quantomeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ritenuta sui bonifici

Un’ultima novità, quest’ultima contenuta nella Legge di Bilancio 2024, riguarda la ritenuta che le banche sono tenute ad applicare sui bonifici speciali connessi a bonus edilizi (incluso superbonus).

È infatti previsto che, a decorrere dall’1.3.2024, l’importo di detta ritenuta sale dall’8% all’11%

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Superbonus: per il 2022 possibilità di detrazione in 10 anni

Tra gli emendamenti presentati in Commissione Finanze in sede di conversione del Decreto Cessioni, uno di quelli sicuramente più attesi è rappresentato dall’aumento dei tempi di detrazione per il superbonus, quantomeno per le spese relative all’anno 2022.

Come ormai risaputo, le difficoltà di capienza delle banche e degli intermediari finanziari ha lasciato col cerino in mano molti soggetti che, avendo sostenuto spese rientranti nel perimetro agevolativo nell’anno 2022, si sono di colpo ritrovati senza la possibilità di cedere il credito e con l’unica opzione, quindi, della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa superbonus di cui al D.L. 34/2020, però, prevede la possibilità di detrazione della spesa in sole 4 rate fatto che, associato ad importi spesso elevati, ha portato molti soggetti incapienti o parzialmente incapienti a trovarsi di fronte alla concreta possibilità di perdere in tutto o in parte l’agevolazione.

Con l’emendamento votato in Commissione Finanze, e che dovrebbe passare anche l’esame dell’Aula visto che sul provvedimento è stata posta la fiducia, consente adesso di poter optare per una detrazione del superbonus in un tempo più lungo, pari a 10 anni, quantomeno per le spese sostenute nel 2022.

Detta opzione, però, partirebbe dal 2024 con la conseguenza che, per l’anno 2023, nessun importo andrebbe portato in detrazione in dichiarazione, pena la perdita della possibilità offerta dall’emendamento.

La possibilità andrà attentamente valutata, verificando in particolar modo se la ripartizione in 10 anni, sulla base della propria situazione reddituale attuale e di prospettiva, consentirà un recupero pieno della detrazione spettante. In alternativa si dovrà sempre cercare la via della cessione a privati o a banche ed intermediari finanziari, adesso possibile sino al 30 novembre 2023 attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Detrazione Irpef dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

La Legge di Bilancio ripropone l’agevolazione per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, trattasi di una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata per l’acquisto di detti immobili.

Condizione per beneficiare dell’agevolazione è quella di effettuare l’acquisto nel corso del 2023. Inoltre, trattandosi di una detrazione dall’IRPEF, vale il principio di cassa e quindi sarà detraibile solo la somma pagata durante l’anno 2023. Quindi, ad esempio, se effettuo il rogito nel 2023 ma in detto anno pago solo il 40% del prezzo di acquisto, anche la detrazione verrà riparametrata al 40%.

Gli immobili acquistati:

  • devono avere destinazione residenziale
  • devono avere classe energetica A o B
  • devono essere ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L’impresa cedente deve aver costruito l’immobile, deve cioè essere intestataria del titolo edilizio, ma non deve necessariamente esercitare professionalmente l’attività di costruzione. L’agevolazione dovrebbe risultare applicabile anche se la cessione avviene da parte delle imprese che hanno eseguito sull’immobile, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

Non è presupposto per fruire dell’agevolazione il fatto che si tratti di “prima casa”, ed è quindi applicabile anche alle “seconde case”. L’agevolazione si estende anche all’eventuale pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Il beneficio, come detto, è rappresentato dal 50% dell’Iva versata per l’acquisto degli immobili e andrà ripartita in dieci quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove successivi.

Credito da superbonus: possibile la fruizione in 10 anni.

Il Decreto Aiuti-quater porta con sé una gradita novità per i tanti contribuenti che hanno visto incagliarsi le possibilità di cessione dei crediti da superbonus nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

Fino ad oggi, infatti, le norme in vigore prevedevano:

  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la fruizione in 5 anni;
  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 gennaio 2022, la fruizione in 4 anni.

Oggi, con la novella normativa, è previsto che per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura che si sono finalizzate entro il 31 ottobre 2022 ci sia la possibilità di fruire del relativo credito per un tempo più lungo di 10 anni, previo invio di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Questo permetterà alle banche e agli intermediari finanziari, previa opzione, di liberare plafond da utilizzare per nuove richieste di cessioni di credito da parte di privati. Ma allo stesso modo permetterà alle imprese che hanno fatto i lavori, optando per lo sconto in fattura, di potere nelle more distribuire il credito acquisito su più annualità, avendo più certezze sulla possibilità di assorbirlo nei limiti della loro capienza fiscale.

Limitata la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi

La storia dei bonus edilizi non sembra avere una fine, con continui cambiamenti normativi che stanno mettendo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore.

Nel corso degli ultimi mesi, anche a causa delle numerose frodi frutto di un meccanismo di fruizione troppo lasco, il legislatore è dovuto intervenire più volte per porre filtri che limitassero i danni per l’Erario.

Dopo gli interventi previsti dal Decreto antifrodi, poi trasfuse nella legge di bilancio, arriva una nuova stretta all’utilizzo dell’istituto della cessione del credito/sconto in fattura per tutti i beneficiari delle detrazioni cui tale meccanismo era applicabile.

In particolare a seguito del Decreto Sostegni-ter il contribuente, beneficiario delle detrazioni, in luogo dello scomputo delle stesse in dichiarazione dei redditi potrà optare, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In merito ai crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, il decreto prevede che gli stessi potranno essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione e i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

Maxi-proroga per le detrazioni su interventi edilizi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono tante le novità, già preannunciate, e che riguardano il mondo delle detrazioni su interventi edilizi. Vediamo quali.

Superbonus 110%

In materia di superbonus, la proroga più consistente è quella che investe i condomini e gli immobili da due a quattro unità anche se posseduti da un singolo proprietario. Per questi immobili è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione spettante:

  • 110% delle spese sostenute fino al 2023
  • 70% spese sostenute per il 2024
  • 65% spese sostenute per il 2025

La medesima estensione viene estesa alle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Una mini proroga scatta anche per le unità autonome, per le quali il superbonus potrà essere richiesto per le spese sostenute per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine è prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023 o fino al 31 dicembre 2023 se entro giugno 2023 sarà completato almeno il 60% dell’intervento complessivo, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Vengono poi eliminati i termini specifici previsti per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (30.06.2022) che adesso seguiranno le medesime tempistiche degli altri interventi superbonus.

Le proroghe si applicheranno anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Ristrutturazioni edilizie

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che a regime prevedono una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute, vengono prorogate al 50% fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione ritornerà al 36%.

Ecobonus

Le detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Sismabonus

Le detrazioni per interventi anti-sismici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus facciate

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la percentuale detrazione scende dal 90% al 60%. Dall’1 gennaio 2023 la detrazione scompare.

Bonus verde

La detrazione del 36% sugli interventi di sistemazione a verde viene prorogata al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus mobili

Il bonus viene prorogato al 31 dicembre 2024 ed è sempre pari al 50% della spesa, ma il limite di spesa scende ad Euro 10.000 nel 2022 e ulteriormente ad Euro 5.000 nel 2023 e nel 2024.

Detrazione barriere architettoniche

Per l’anno 2022 viene introdotta una particolare detrazione per l’abbattimento di barriere architettoniche, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta da ripartire in 5 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
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