Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Superbonus: per il 2022 possibilità di detrazione in 10 anni

Tra gli emendamenti presentati in Commissione Finanze in sede di conversione del Decreto Cessioni, uno di quelli sicuramente più attesi è rappresentato dall’aumento dei tempi di detrazione per il superbonus, quantomeno per le spese relative all’anno 2022.

Come ormai risaputo, le difficoltà di capienza delle banche e degli intermediari finanziari ha lasciato col cerino in mano molti soggetti che, avendo sostenuto spese rientranti nel perimetro agevolativo nell’anno 2022, si sono di colpo ritrovati senza la possibilità di cedere il credito e con l’unica opzione, quindi, della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa superbonus di cui al D.L. 34/2020, però, prevede la possibilità di detrazione della spesa in sole 4 rate fatto che, associato ad importi spesso elevati, ha portato molti soggetti incapienti o parzialmente incapienti a trovarsi di fronte alla concreta possibilità di perdere in tutto o in parte l’agevolazione.

Con l’emendamento votato in Commissione Finanze, e che dovrebbe passare anche l’esame dell’Aula visto che sul provvedimento è stata posta la fiducia, consente adesso di poter optare per una detrazione del superbonus in un tempo più lungo, pari a 10 anni, quantomeno per le spese sostenute nel 2022.

Detta opzione, però, partirebbe dal 2024 con la conseguenza che, per l’anno 2023, nessun importo andrebbe portato in detrazione in dichiarazione, pena la perdita della possibilità offerta dall’emendamento.

La possibilità andrà attentamente valutata, verificando in particolar modo se la ripartizione in 10 anni, sulla base della propria situazione reddituale attuale e di prospettiva, consentirà un recupero pieno della detrazione spettante. In alternativa si dovrà sempre cercare la via della cessione a privati o a banche ed intermediari finanziari, adesso possibile sino al 30 novembre 2023 attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Detrazione Irpef dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

La Legge di Bilancio ripropone l’agevolazione per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, trattasi di una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata per l’acquisto di detti immobili.

Condizione per beneficiare dell’agevolazione è quella di effettuare l’acquisto nel corso del 2023. Inoltre, trattandosi di una detrazione dall’IRPEF, vale il principio di cassa e quindi sarà detraibile solo la somma pagata durante l’anno 2023. Quindi, ad esempio, se effettuo il rogito nel 2023 ma in detto anno pago solo il 40% del prezzo di acquisto, anche la detrazione verrà riparametrata al 40%.

Gli immobili acquistati:

  • devono avere destinazione residenziale
  • devono avere classe energetica A o B
  • devono essere ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L’impresa cedente deve aver costruito l’immobile, deve cioè essere intestataria del titolo edilizio, ma non deve necessariamente esercitare professionalmente l’attività di costruzione. L’agevolazione dovrebbe risultare applicabile anche se la cessione avviene da parte delle imprese che hanno eseguito sull’immobile, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

Non è presupposto per fruire dell’agevolazione il fatto che si tratti di “prima casa”, ed è quindi applicabile anche alle “seconde case”. L’agevolazione si estende anche all’eventuale pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Il beneficio, come detto, è rappresentato dal 50% dell’Iva versata per l’acquisto degli immobili e andrà ripartita in dieci quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove successivi.

Credito da superbonus: possibile la fruizione in 10 anni.

Il Decreto Aiuti-quater porta con sé una gradita novità per i tanti contribuenti che hanno visto incagliarsi le possibilità di cessione dei crediti da superbonus nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

Fino ad oggi, infatti, le norme in vigore prevedevano:

  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la fruizione in 5 anni;
  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 gennaio 2022, la fruizione in 4 anni.

Oggi, con la novella normativa, è previsto che per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura che si sono finalizzate entro il 31 ottobre 2022 ci sia la possibilità di fruire del relativo credito per un tempo più lungo di 10 anni, previo invio di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Questo permetterà alle banche e agli intermediari finanziari, previa opzione, di liberare plafond da utilizzare per nuove richieste di cessioni di credito da parte di privati. Ma allo stesso modo permetterà alle imprese che hanno fatto i lavori, optando per lo sconto in fattura, di potere nelle more distribuire il credito acquisito su più annualità, avendo più certezze sulla possibilità di assorbirlo nei limiti della loro capienza fiscale.

Bonus edilizi

Limitata la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi

La storia dei bonus edilizi non sembra avere una fine, con continui cambiamenti normativi che stanno mettendo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore.

Nel corso degli ultimi mesi, anche a causa delle numerose frodi frutto di un meccanismo di fruizione troppo lasco, il legislatore è dovuto intervenire più volte per porre filtri che limitassero i danni per l’Erario.

Dopo gli interventi previsti dal Decreto antifrodi, poi trasfuse nella legge di bilancio, arriva una nuova stretta all’utilizzo dell’istituto della cessione del credito/sconto in fattura per tutti i beneficiari delle detrazioni cui tale meccanismo era applicabile.

In particolare a seguito del Decreto Sostegni-ter il contribuente, beneficiario delle detrazioni, in luogo dello scomputo delle stesse in dichiarazione dei redditi potrà optare, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In merito ai crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, il decreto prevede che gli stessi potranno essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione e i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

Proroga Superbonus

Maxi-proroga per le detrazioni su interventi edilizi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono tante le novità, già preannunciate, e che riguardano il mondo delle detrazioni su interventi edilizi. Vediamo quali.

Superbonus 110%

In materia di superbonus, la proroga più consistente è quella che investe i condomini e gli immobili da due a quattro unità anche se posseduti da un singolo proprietario. Per questi immobili è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione spettante:

  • 110% delle spese sostenute fino al 2023
  • 70% spese sostenute per il 2024
  • 65% spese sostenute per il 2025

La medesima estensione viene estesa alle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Una mini proroga scatta anche per le unità autonome, per le quali il superbonus potrà essere richiesto per le spese sostenute per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine è prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023 o fino al 31 dicembre 2023 se entro giugno 2023 sarà completato almeno il 60% dell’intervento complessivo, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Vengono poi eliminati i termini specifici previsti per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (30.06.2022) che adesso seguiranno le medesime tempistiche degli altri interventi superbonus.

Le proroghe si applicheranno anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Ristrutturazioni edilizie

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che a regime prevedono una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute, vengono prorogate al 50% fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione ritornerà al 36%.

Ecobonus

Le detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Sismabonus

Le detrazioni per interventi anti-sismici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus facciate

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la percentuale detrazione scende dal 90% al 60%. Dall’1 gennaio 2023 la detrazione scompare.

Bonus verde

La detrazione del 36% sugli interventi di sistemazione a verde viene prorogata al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus mobili

Il bonus viene prorogato al 31 dicembre 2024 ed è sempre pari al 50% della spesa, ma il limite di spesa scende ad Euro 10.000 nel 2022 e ulteriormente ad Euro 5.000 nel 2023 e nel 2024.

Detrazione barriere architettoniche

Per l’anno 2022 viene introdotta una particolare detrazione per l’abbattimento di barriere architettoniche, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta da ripartire in 5 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Bonus facciate

Bonus facciate: come beneficiare della detrazione al 90% anche nel 2022

Con l’approvazione della bozza di Legge di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri, una delle novità di maggior spicco è rappresentata dalla proroga del bonus facciate anche per il 2022 ma con una riduzione della percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Questa sostanziosa riduzione, che si applicherebbe a tutti i lavori completati nel 2022, ha messo in difficoltà chi ha interventi in corso che non riuscirà a completare entro la fine dell’anno. Il rischio è quello di trovarsi con un lavoro avviato, per il quale si riteneva di poter beneficiare di un credito a copertura quasi integrale dell’investimento, che in corsa si riduce creando potenziali difficoltà finanziarie al contribuente.

Esiste però un modo per non perdere i benefici anche qualora i lavori non dovessero venir completati entro il 31 dicembre 2021.

Ci viene infatti in aiuto la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06751 nella quale gli interroganti chiedevano se fatturando il saldo dell’intero lavoro entro il 31 dicembre 2021, pagando poi il 10% residuante dopo l’applicazione dello sconto in fattura, si potesse beneficiare del bonus al 90% indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.

La risposta all’interrogazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è positiva, affermando che il beneficio del 90% si acquisisce anche solo procedendo alla fatturazione a saldo e al relativo pagamento entro il 31 dicembre 2021, potendo poi i lavori essere effettivamente realizzati nel corso del 2022.

Il Ministero ricorda inoltre che la mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorata di interessi e sanzioni, e che il concorso nella violazione comporterà anche la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto.

Obbligo di SAL solo con il superbonus

Obbligo di SAL solo con il superbonus

A seguito di una risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, sembrerebbe essersi chiarito il meccanismo dell’obbligatorietà degli stati di avanzamento lavori necessari per esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi se, come sembra, la risposta verrà trasfusa in un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Fino ad oggi, infatti, basandosi sul dato letterale dell’art. 121, comma 1-bis, del Decreto Rilancio, pareva che qualsiasi cessione di credito o sconto in fattura, indipendentemente dalla tipologia, si potesse effettuare solo in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori. Quindi anche per una semplice ristrutturazione edilizia era necessario prevedere i SAL e esercitare le opzioni di cessione o sconto solo una volta completato il singolo SAL.

Sulla base della risposta fornita si va oltre al semplice dato letterale, affermando che l’esercizio dell’opzione di cessione/sconto in corrispondenza di ogni singolo SAL è obbligatoria solo in caso di superbonus 110%, mentre negli altri casi è una “facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento lavori”.

Anche nella risposta del MEF all’interrogazione, si conferma comunque la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Non basta quindi il semplice pagamento (si pensi, ad esempio, al caso di una fattura di acconto) ma è necessario che il pagamento sia relativo ad un lavoro realizzato e non rappresenti quindi un semplice anticipo di somme.

Spese detraibili e tracciabilità pagamenti ecco come comportarsi

Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti, ecco come comportarsi.

È ormai cosa nota che, a partire dalle spese sostenute nell’anno 2020, la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi è subordinata all’utilizzo di strumenti tracciabili per il relativo pagamento.

A seguito di alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate, non ultimo quello della maxi-circolare n. 7/2021, è stato chiarito quale dev’essere il corretto comportamento del contribuente per evitare il disconoscimento delle spese in sede di controllo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la via prioritaria per dimostrare l’uso di pagamenti tracciabili è costituita dall’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione del servizio o la cessione dei beni. In questo caso basta che il documento riporti che il pagamento è stato fatto con mezzi tracciabili e non sarà necessario produrre altro.

In mancanza dell’annotazione in fattura, allora sarà necessario conservare prova del pagamento tracciato tramite altri elementi quali:

  • la ricevuta del versamento bancario o postale
  • la ricevuta del pagamento tramite carta di debito o credito
  • la copia del bollettino postale o del MAV
  • la copia dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone

In assenza anche di questi elementi, si potrà ricorrere all’estratto conto che rappresenta una prova residuale a patto che che consenta di individuare con certezza gli estremi del pagamento e la sua riconducibilità al documento di spesa.

Ricapitolando ogni contribuente, al momento del sostenimento della spesa detraibile dovrà:

  • se possibile, far annotare dal percettore sul documento che il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile
  • in mancanza, conservare la prova del pagamento
  • in ultima analisi, produrre l’estratto conto dal quale si evince il sostenimento della spesa.
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Cessione dei crediti d’imposta per fronteggiare l'emergenza Covid 19

Tra le novità potenzialmente più interessanti del Decreto Rilancio spicca la possibilità di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili.

Tramite questa possibilità, limitata ai soli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale a scomputo delle imposte dovute il contribuente potrà, alternativamente:

  • trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • cedere il credito d’imposta direttamente al fornitore che effettua i lavori, beneficiando di uno sconto sul corrispettivo dovuto corrispondente al credito d’imposta, con possibilità per lo stesso fornitore di beneficiare egli stesso del credito d’imposta o di cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità offerta dalla norma è limitata alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficientamento energetico
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il soggetto che usufruisce del credito (es. il fornitore) potrà usare il credito d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi se la detrazione per recupero del patrimonio edilizio era suddivisibile in 10 anni, anche il fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta acquisito in 10 rate annuali.

In aggiunta ai suddetti interventi, il DL Rilancio introduce altresì la possibilità di cessione per alcuni crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Anche per questi crediti d’imposta la fruizione del credito da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

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