Spese sanitarie: ok al prospetto scaricato dal sistema TS, ma con qualche limite

Il 9 luglio il Ministero dell’Economia, rispondendo in Commissione Finanze ha confermato l’estensione al modello Redditi Persone Fisiche la semplificazione già prevista per il 730 in merito alla detrazione delle spese sanitarie: per detrarre le spese mediche sarà sufficiente il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), accompagnato da un’autocertificazione che ne attesti la corrispondenza ai dati dichiarati.

Tuttavia – avverte il MEF – la semplificazione è più per i Caf ed i professionisti, in quanto consente loro di omettere le verifiche sui singoli documenti di spesa, ma il contribuente dovrà comunque conservare i documenti originali, che l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere in un eventuale controllo.

Come funziona la nuova semplificazione

  • Prospetto STS + autocertificazione

Il contribuente può scaricare dal portale STS il riepilogo delle spese sanitarie sostenute e, con una semplice dichiarazione sostitutiva, confermarne la corrispondenza ai dati indicati in dichiarazione.

  • Applicazione a tutti i modelli PF

Il MEF precisa che la regola vale «per tutte le dichiarazioni delle persone fisiche»: quindi per il 730 precompilato o ordinario, ma ora anche per il modello Redditi PF presentato in autonomia o tramite intermediario

  • Responsabilità del professionista

CAF e commercialisti che apporranno il visto di conformità potranno basarsi sul prospetto STS (e sull’autocertificazione) senza dover esaminare scontrini e fatture, riducendo tempi e costi di raccolta documentale.

I limiti pratici: perché conviene tenere le prove di spesa

L’estensione non modifica l’articolo 5 del Dlgs 175/2014: chi trasmette il modello Redditi senza utilizzare la precompilata non beneficia dei limiti ai controlli previsti per il 730. L’Agenzia potrà quindi:

  • richiedere fatture, scontrini parlanti, ricevute, se ritiene insufficiente il solo prospetto STS;
  • domandare la prova dei pagamenti tracciabili (bancomat, bonifici, carte) per le spese che ne sono soggette.

Per evitare contestazioni, è prudente archiviare tutta la documentazione originale per i cinque anni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, anche se non consegnata al professionista.

Ecobonus e bonus casa 2025: via alle comunicazioni ENEA

Con la messa on-line – dal 30 giugno 2025 – della nuova versione del portale bonusfiscali.enea.it, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni “ordinario” e che siano riconducibili ad interventi di efficientamento energetico.

Quali interventi rientrano

L’obbligo interessa sia gli interventi per i quali spetta la detrazione ecobonus (oggi al 50-65 % a seconda della tipologia) sia quelli per i quali spetta la detrazione bonus casa del 36/50 % prevista dall’art. 16-bis Tuir.

In particolare, per quanto riguarda l’ecobonus, si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

  • serramenti e infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A;
  • riqualificazione globale dell’edificio;
  • caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione;
  • pompe di calore;
  • scaldacqua a PDC;
  • coibentazione involucro opaco;
  • collettori solari;
  • generatori ibridi;
  • sistemi di building automation;
  • microgeneratori

mentre per quanto attiene al bonus casa, si tratta delle seguenti categorie di interventi:

  • interventi sull’involucro opaco dell’edificio;
  • interventi su infissi;
  • impianti tecnologici (collettori solari, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore, impianti fotovoltaici, teleriscaldamento e building automation, ecc.);
  • elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Decorrenza dei 90 giorni

Per gli interventi conclusi fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, i 90 giorni utili a trasmettere la pratica decorrono dal 30 giugno: la scadenza da segnare in agenda è quindi lunedì 29 settembre 2025.

Stesso termine per i lavori chiusi nel 2024, ma con spese detratte (pagamenti) nel 2025.

A breve sarà inoltre pubblicato l’aggiornamento del portale “super-ecobonus” per gli interventi al 90 % (o 70-65 % nel 2025-26) ancora in corso.

Ecobonus: comunicazione obbligatoria o statistica?

Per il bonus ristrutturazioni l’invio all’ENEA ha valenza puramente statistica: la detrazione spetta anche se la comunicazione arriva in ritardo o non viene mai trasmessa.

Diverso, almeno secondo la prassi dell’Agenzia, il caso dell’ecobonus: l’omessa trasmissione costituirebbe causa di decadenza dall’agevolazione. Su questo punto, però, varie sentenze di Cassazione 2024-2025 qualificano l’adempimento come meramente informativo, non essenziale al beneficio. Finché le Entrate non recepiranno tale orientamento, la cautela impone di inviare sempre la comunicazione entro 90 giorni.

Quando è possibile detrarre il canone di locazione in dichiarazione?

In generale il pagamento di un canone di locazione non da diritto ad una detrazione in dichiarazione dei redditi ma esistono delle casistiche specifiche in cui ciò è possibile. Vediamole assieme.

Contratti a canone libero

Per chi stipula contratti di locazione a canone libero, cioè i comuni contratti di locazione per uso abitativo c.d. 4+4, per l'abitazione principale, sono previste detrazioni differenziate in base al reddito:

  • 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Contratti a canone concordato

Nel caso di contratti a canone concordato, le detrazioni aumentano:

  • 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Detrazione per giovani inquilini (20-31 anni)

I giovani tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) possono beneficiare di una detrazione più vantaggiosa, a patto che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Questa detrazione è valida anche se la locazione non riguarda l’intero immobile ma solo una stanza, e corrisponde al maggiore tra:

  • una somma fissa di 991,60 euro;
  • il 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro.

Questa agevolazione è fruibile per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Detrazione per studenti universitari fuori sede

Gli studenti universitari che studiano lontano dalla propria residenza possono detrarre il 19% del canone, fino a un massimo di 2.633 euro. L’immobile affittato deve trovarsi nello stesso comune dell'università o in uno limitrofo e deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza. L'importo effettivamente detraibile dipende dal reddito del contribuente e viene progressivamente ridotto fino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.

Detrazione per lavoratori trasferiti per motivi di lavoro

I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per esigenze professionali in un comune distante almeno 100 km e in un'altra regione possono beneficiare delle seguenti detrazioni:

  • 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Tale beneficio è valido per un massimo di 3 anni dal trasferimento e cessa se il lavoratore perde lo status di dipendente.

Limiti di cumulabilità

È importante ricordare che queste detrazioni non possono essere cumulate con contributi o aiuti pubblici (come il fondo affitti) che abbiano già ridotto l’importo effettivamente pagato dall'inquilino.

Maxideduzione per i costi del personale: estensione sino al 2026.

La Legge di Bilancio 2025 interviene estendendo fino al 2026 la c.d. “maxi-deduzione per i costi del personale”, un’agevolazione inizialmente prevista per il 2024 e che maggiora la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in ogni singolo anno. Rivediamo assieme i contenuti dell’agevolazione, anche in vista dell’applicazione in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine di ogni esercizio, rispetto all’esercizio precedente, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta di riferimento, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta di riferimento; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo di d’imposta di riferimento rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta di riferimento;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente

E’ previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Bonus edilizi: cosa cambia nel 2025

Dopo l’ubriacatura dei bonus edilizi di questi anni, che ha creato enormi problematiche ai conti pubblici, nel 2025 si assiste ad una brusca frenata in tema di bonus edilizi. Vediamo di seguito come cambiano le principali detrazioni previste dalla normativa in vigore.

Ristrutturazioni edilizie

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale di recupero del patrimonio edilizio il più grosso cambiamento si registra per i possessori di seconde case.

Mentre, infatti, per la prima casa rimane inalterata la detrazione al 50% con un massimale di lavori di 96.000 euro, per le seconde case la percentuale si riduce al 36%. La percentuale scenderà per tutti al 30% a partire dal 2028 e con un massimale di 48.000 euro.

Ecobonus

Per quanto riguarda l’ecobonus le riduzioni rispetto al passato sono spesso maggiori.

Anche qui vanno distinti due periodi:

  • per il 2025, la detrazione sarà pari al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 36% per tutti gli altri.
  • Per il 2026 e il 2027, la detrazione sarà pari al 36% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 30% per tutti gli altri.

Viene inoltre stabilito che non spetta alcuna detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus

Decisamente ridotta la percentuale di detrazione per gli interventi sismabonus ordinari che, in passato, arrivavano fino all’85% degli interventi realizzati.

Dal 2025 il trattamento sarà il medesimo previsto per le ristrutturazioni e l’ecobonus, quindi per il 2025 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri, nel 2026 e il 2027 il 36% per l’abitazione principale e il 30% per gli altri e poi il 30% fisso per tutti dal 2028 on poi.

Bonus mobili

Viene invece confermato il bonus mobili per il 2025, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Il bonus spetta, come di consueto, solo se legato agli interventi di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere architettoniche

Conferma anche per il bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025, con i seguenti limiti di spesa:

  • Euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Superbonus

Ormai agli sgoccioli l’agevolazione che ha fatto da padrona in questi anni.

È possibile ancora beneficiare dell’agevolazione al 65% ma la stessa spetta solo per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene inoltre data la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nell’anno 2023.

Detrazioni fiscali in dichiarazione: dal 2025 non per tutti

A partire dal 2025 la possibilità di fruire di detrazioni fiscali (es. ristrutturazione edilizia) in dichiarazione dei redditi viene limitata per chi dichiara più di 75.000 euro annui, secondo un massimale che va calcolato tenendo conto di due elementi:

  • il reddito complessivo dichiarato;
  • la situazione del nucleo familiare del contribuente.

Il primo passaggio da fare è stabilire il valore massimo delle detrazioni fiscali spettanti tenendo conto del reddito. In questo senso vengono identificati due scaglioni:

  • per chi dichiara un reddito complessivo tra 75.001 e 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro;
  • per chi dichiara un reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro.

Una volta determinato il valore massimo delle detrazioni, a questo valore andrà applicato un coefficiente familiare che cambia a seconda del numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare, secondo questa gradazione:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli a carico;
  • 0,75 se c’è solo un figlio a carico;
  • 0,85 se ci sono due figli a carico;
  • 1 se ci sono più di due figli a carico o ne è presente almeno uno con disabilità.

Fatto questo si moltiplicherà il valore del massimale per il coefficiente e quello sarà il limite massimo di detrazioni fiscali fruibile in dichiarazione.

Per fare un esempio, un soggetto che dichiara più di 100.000 euro l’anno e che ha due figli a carico potrà beneficiare di detrazioni nel limite di 6.800 euro (8.000 euro moltiplicati per il coefficiente 0,85).

Il suddetto limite toccherà tutte le spese detraibili con eccezione delle spese sanitarie e delle somme investite in start-up e pmi innovative.

Legge annuale per la concorrenza: novità per start-up innovative

Il nuovo anno si apre con molte novità per le start-up innovative a seguito dell’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024.

In primo luogo la legge interviene sui requisiti affinché un’impresa sia considerata start-up innovativa, introducendone due nuovi e, nello specifico:

  • la necessità di essere una microimpresa o una pmi;
  • il divieto di svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.

Questi requisiti si aggiungono a quelli già esistenti che si riportano di seguito:

  • essere un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • avere la residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere un valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o avere distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
  • non esser il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.;
  • possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
    • spese di ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
    • impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Un’altra modifica della legge riguarda la possibilità di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese come start up innovativa. In passato, rispettando i requisiti di cui sopra, la permanenza era assicurata per cinque anni. Adesso, dopo il primo triennio, la permanenza nella sezione speciale si avrà rispettando alternativamente almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale di spese di ricerca e sviluppo;
  • stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.;
  • registrazione di un incremento dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Altra novità è la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale per periodi di ulteriori due anni e con un massimo di quattro anni complessivi, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Ma l’intervento della legge non si limita a inserire nuovi requisiti per l’accesso allo status di start-up innovativa, ma intervien anche sulle forme di incentivazione degli investimenti nelle suddette start-up.

In particolare per quanto riguarda le detrazioni fiscali in regime de minimis:

  • viene previsto che la detrazione compete a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio;
  • la percentuale di detrazione viene incrementata al 65%, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%;
  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente;
  • la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

La legge prevede anche incentivi per gli incubatori e agli acceleratori certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel limite di spesa di 1.800.000 euro. L’investimento non può eccedere,  in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei 3 anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

Società di comodo: la detrazione Iva non può essere impedita

La normativa italiana sulle società di comodo è incompatibile con le norme comunitarie in materia di Iva. A stabilirlo la Corte di Giustizia Europea che ha contestato il mancato rispetto del principio di neutralità dell’Iva e di proporzionalità.

La normativa italiana in merito alle società di comodo prevede infatti l’impossibilità di chiedere a rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

È altresì impedito lo scomputo dell’Iva a credito con quella a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, se ricorrono contestualmente due condizioni:

  • La società risulta per tre periodi consecutivi non operativa (non raggiungendo quindi l’ammontare minimo di ricavi previsti dalla norma)
  • La società non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d’imposta, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari all’ammontare minimo previsto dalla norma.

La Corte di Giustizia è intervenuta affermando che è impossibile negare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di una presunzione fondata solo sull’ammontare dei ricavi percepiti inferiori ad una soglia considerata “insufficiente”, perché questo mina il principio di neutralità dell’Iva che deve incidere sul consumatore finale mentre, con la normativa italiana, incide anche sull’operatore economico.

L’effetto immediato della decisione della Corte è quello di portare ad un’immediata disapplicazione della norma, che deve essere interpretata in senso conformo a quanto deciso anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Quindi:

  • per i controlli e/o per il contenzioso in corso, la decisione della Corte di Giustizia dovrà essere subito presa in considerazione, con esclusione quindi solo degli accertamenti divenuti definitivi e delle sentenze passate in giudicato;
  • sarà possibile presentare dichiarazioni integrative che consentano il recupero del credito Iva illegittimamente disconosciuto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che dia istruzioni in merito agli uffici periferici e che chiarisca se la sentenza, relativa alla detrazione dell’Iva, sia applicabile – come pare logico – anche alla parte della norma che limita il diritto al rimborso dell’Iva e alla compensazione orizzontale, modificando di conseguenza anche tutti i modelli dichiarativi.

Fatture: attenzione alla descrizione troppo generica

A volte capita di ritrovarsi di fronte delle fatture con una descrizione troppo generica.

Va ricordato che, secondo l’art. 21 del Decreto Iva, la fattura deve contenere “una descrizione dettagliata del bene o del servizio” e l’emissione di una fattura con descrizione eccessivamente generica comporta per l’emittente l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000 ma, soprattutto, per chi le riceve ha come conseguenza l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del relativo costo.

Sul tema è intervenuta più volte anche la giurisprudenza che ha chiaramente statuito che l’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno della fattura, elettronica o cartacea, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per esempio sono stati considerati indeducibili:

  • i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, e in cui non vengono indicati gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione;
  • i costi per prestazioni del professionista con la dicitura in fattura di “prestazione di consulenza commerciale effettuata”, non supportata da sufficiente documentazione;
  • in tema di Iva, la Cassazione ha ritenuto indetraibile l’imposta portata da fatture per “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi” e “servizi di segreteria”. In sostanza non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

In merito alla specifica deducibilità dei costi derivanti da fatture generiche, la Cassazione ha statuito che in questi casi l’onere della prova della deducibilità è posto in carico al contribuente, fornendo le informazioni complementari (es. contratti, ddt, lettere d’incarico) che consentano di dimostrare l’inerenza del costo cui la fattura si riferisce.

È quindi essenziale sia in fase di emissione di una fattura che di sua ricezione da parte di un fornitore, di una verifica della corretta esposizione degli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati pena, in caso di verifica fiscale, il possibile disconoscimento della deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA (fatture ricevute) o l’irrogazione di sanzioni per irregolare fatturazione (fatture emesse).

Riforma Irpef: riduzione del numero di aliquote per il 2024

L’approvazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé, per il solo 2024, anche una revisione degli scaglioni di imposta Irpef.

Fino al 2023 (e dal 2025 in poi se non vi saranno altre riforme) gli scaglioni applicabili sono i seguenti:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 15.000 euro
  • aliquota del 25% per i redditi da 15.000,01 euro a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

La riforma riduce temporaneamente, come detto, solo per il 2024, il numero di scaglioni prevedendo i seguenti

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro
  • aliquota del 35% per i redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro
  • aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

Vengono quindi accorpati i primi due scaglioni, con l’applicazione della più ridotta aliquota del 23% in luogo del 25%.

La riforma prevede altresì, sempre per il solo anno 2024, l’incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a 1.955 euro.

Sempre in tema di detrazioni, e sempre per l’anno 2024, viene prevista una piccola stretta per i redditi più alti. Infatti, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda per i seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (es. spese sanitarie)
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici
  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi

è diminuita di un importo pari a euro 260 (in luogo di quella precedentemente prevista di euro 129,11).

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