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Scade il 31 marzo il bonus pubblicità

Il 31 marzo 2020 scadrà il termine per l’invio delle domande per l'accesso al bonus pubblicità: si tratta del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Sarà possibile inviare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, seguendo l'apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, con le credenziali

• Entratel e Fisconline,
• SPID
• CNS.

Successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica.
Possono accedere al beneficio, i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

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PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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AMPLIATO IL CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE

La Legge di bilancio 2019 ha istituto un credito d’imposta a favore delle edicole fruibile negli anni 2019 e 2020, con beneficiari gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d’imposta spettava anche ai seguenti soggetti, esercenti anche altre attività, purché rappresentassero l’univo punto vendita di giornali, riviste e periodici nel comune:

  • rivendite di generi di monopolio
  • rivenite di carburanti e di oli minerali
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
  • strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq
  • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di Euro 2.000,00 per anno e per ogni esercente ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI (con riferimento ai locali ove si svolge l’attività) nonché ad eventuali spese di locazione o altre spese.

La novità della Legge di bilancio 2020 è rappresentata dall’estensione del credito d’imposta a tutti  i soggetti che non svolgono l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, anche qualora il loro punto vendita non fosse l’unico presente nel comune.

Le domande per fruire del credito d’imposta per l’anno 2020 andranno presentate dall’1 settembre al 30 settembre 2020 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

INTRODOTTA LA PLASTIC TAX SU ALCUNI PRODOTTI IN PLASTICA

La legge di bilancio 2020 porta con sé anche la tanto contestata “plastic tax”, volta a disincentivare l’utilizzo dei prodotti in plastica.

In particolare l’imposta si pagherà sui cosiddetti “MACSI”, cioè manufatti con singolo impiego, cioè prodotti monouso volti al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce, e che vengono realizzati utilizzando materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica. Ad essere esclusi solo i prodotti conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici ed i MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei medicinali.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante (per i MACSI prodotti in Italia)
  • l’utilizzatore o il venditore a consumatore finale (per i MACSI prodotti in altri paesi UE)
  • l’importatore (per i MACSI provenienti da paesi extra-UE).

I suddetti soggetti passivi dovranno presentare all’Agenzia delle Dogane apposite dichiarazioni trimestrali per l’accertamento dell’imposta dovuta, la quale sarà pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica e non va versata se l’importo è pari o inferiore a 10 euro.

Al fine di premiare i comportamenti virtuosi, invece, per il 2020 viene previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili fino ad un importo massimo di 20.000 euro per singolo beneficiario.

L’attuazione della normativa attende un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione delo stesso.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI ANCHE PER IL 2020

Anche per il 2020 sarà possibile beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a seguito della proroga contenuta nella legge di bilancio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda tutte le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno, ad eccezione di quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione è altresì esclusa per le c.d. “imprese in difficoltà”.

Il bonus è pari:

  • per le piccole imprese, al 45% dell’investimento (al netto dell’Iva) nel limite di 3 milioni di euro
  • per le medie imprese, al 35% (al netto dell’Iva) per le medie imprese nel limite di 10 milioni di euro
  • per le grandi imprese, e al 25% (al netto dell’Iva) nel limite di 15 milioni di euro.

Sono agevolabili gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature varie nuovi, previa presentazione di un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Affinchè l’investimento sia agevolabile è altresì richiesto che gli stessi facciano parte di un progetto di investimento iniziale, relativo cioè alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, al cambiamento del processo produttivo o all’introduzione di nuovi prodotti.

Il credito è usufruibile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione di avvenuta concessione del credito da parte dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2020.

 

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