Agricoltura: gli interventi previsti dal D.L. 63/2024

Il recente Decreto Legge n. 63/2024, rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, introduce novità per il comparto agricolo. Vediamo le principali.

Sospensione ratei

Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente, previa presentazione di autocertificazione che attesti detta condizione, possono richiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nell’anno 2024.

Sono escluse dal beneficio le imprese le cui esposizioni creditizie siano classificate come deteriorate.

Sgravi contributivi dipendenti

Vengono confermati gli sgravi contributivi per gli agricoltori che si trovano in zone classificate come montane. Tale sgravio per il 2024 sarà pari al 75% degli oneri contributivi a carico delle imprese per i lavoratori dipendenti.

Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali

Viene introdotto per l’anno 2024 un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, fruibile dalle strutture produttive operanti nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati sino al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo

dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Per l’operatività del credito si dovrà attendere un apposito decreto attuativo da emanarsi a cura del Ministero dell’agricoltura.

Novità per il fotovoltaico

Il decreto prevede che nelle zone che, nei piani urbanistici, risultano classificate come agricole, è fatto divieto di installare fotovoltaico a terra, mentre continuano ad essere possibili le installazioni su pannelli rialzati in modo da continuare le coltivazioni agricole del terreno.

Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso di progetti realizzati con fondi PNRR o per quelli volti alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile.

Credito d’imposta ZES: richieste al via dal 12 giugno.

Ormai orfani del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in molti attendevano il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta ZES che ricalca in molti aspetti il credito d’imposta ormai defunto. Con la pubblicazione del decreto, il nuovo credito d’imposta è finalmente operativo, anche se i tempi per beneficiarne saranno molto stretti.

Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle novità più importanti riguarda il riferimento del requisito della novità ai soli macchinari, impianti e attrezzature, aprendo quindi la porta alla possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Procedura di accesso

Dal 12 giugno al 12 luglio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che si prevede di sostenere sino al 15 novembre 2024.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Chi non realizza gli investimenti prenotati o li realizza per un importo inferiore a quello prenotato dovrà successivamente presentare, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, una comunicazione integrativa.

A seguito di queste seconde comunicazioni, la percentuale di credito d’imposta verrà rideterminata, potendo quindi crescere nel caso in cui vi fossero riduzioni degli importi investiti da altre imprese.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Viene infine previsto, contrariamente alle altre versioni del credito d’imposta, che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro.

Crediti da bonus edilizi acquistati ad un valore inferiore al nominale: sono imponibili?

Con una risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla qualificazione dei differenziali tra i valori dei bonus edilizi acquistati e il prezzo pagato.

Nel caso specifico uno studio associato di commercialisti intendeva acquistare dei crediti derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate se la differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato fosse da sottoporre a imposizione.

L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.

In assenza di uno specifico intervento normativo, l’Agenzia ritiene ci si debba agganciare alle norme generali sulla determinazione del reddito e, in funzione di ciò, esclude che il suddetto differenziale risulti essere reddito di capitale, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso.

In funzione di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene non rilevante, e quindi non imponibile, detto provento per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Lo studio associato non dovrà quindi sottoporre ad imposizione il differenziale maturato sui crediti acquistati.

Registratori telematici: l’obbligo di aggiornamento è scattato il 2 ottobre 2023

Scaduta il 2 ottobre 2023 la data ultima entro la quale i registratori telematici devono essere aggiornati dalle “Specifiche tecniche RT – Versione 11” a cura dei soggetti fornitori/installatori dei registratori stessi.

L’aggiornamento è necessario, oltre che per attivare le nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, anche per permettere di attuare la lotteria istantanea dei corrispettivi.

Bisogna prestare molta attenzione a questo obbligo in quanto il mancato aggiornamento:

  • non permetterà al registratore di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri
  • di conseguenza, in caso di mancata trasmissione dei dati, comporterà una sanzione pari a 100 euro per ciascun giorno.

Al fine di agevolare l’aggiornamento, è stato previsto un credito d’imposta concesso in funzione delle spese per l’adeguamento delle apparecchiature alle specifiche tecniche. Il credito d’imposta è pari al 100% della spesa sostenuta (che dovrà essere pagata con modalità tracciabile) con un massimo di 50 euro.

È quindi opportuno che ogni esercente contatti per tempo il proprio fornitore/installatore per accertarsi che l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche sia stato effettuato.

ZES Unica: nuovo credito d’imposta per investimenti nel 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sud (D.L. 124/2023), in un’ottica di rilancio dell’economia delle regioni del Sud Italia, è stata istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio d'attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che s'insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d'impresa.

Tra le norme agevolative connesse all’istituzione della ZES unica è previsto, per il solo anno 2024, uno speciale credito d’imposta che ricalca quello per il Mezzogiorno ma con alcune specificità.

Il credito spetta alle imprese che effettuano:

  • l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature
  • l’acquisizione di terreni
  • l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali

da destinare a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno elencate in precedenza. La novità sta quindi nell’inserimento dei terreni e degli immobili nel perimetro del credito d’imposta.

Gli investimenti agevolabili devono da parte di un progetto d'investimento iniziale e il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Deve comunque trattarsi sempre di beni nuovi.

Il credito in questione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il credito d'imposta in commento è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d'investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti d'investimento d'importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo nella microelettronica

Con l’approvazione del Decreto Omnibus viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica. Il credito d’imposta in questione è alternativo a quello, già esistente, sulle spese di ricerca e sviluppo, non potendosi quindi chiedere entrambi per i medesimi costi.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e viene

riconosciuto anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

  • in altri Stati membri dell’Unione Europea;
  • negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
  • in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti tipologie di spesa:

  • le spese per il personale impiegato nel progetto;
  • i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.

Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di avere la certezza sull’utilizzabilità del credito, evitando recuperi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’attuazione del credito d’imposta avverrà a seguito di decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabiliranno i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Sponsorizzazioni sportive: nuova finestra per il credito d’imposta

Con una integrazione inserita dall’art. 37 del D.L. 75/2023, viene riaperta una nuova finestra per beneficiare del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive effettuate nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2023.

Il credito d’imposta, già prorogato più volte, viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
  • di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi investimenti in soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Ai fini dell’agevolazione l’investimento:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
  • deve essere rivolto verso soggetti con ricavi, per il 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Tale soglia non si applica per i soggetti costituiti nel corso del 2022.

La misura del credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ma nei limiti delle risorse disponibili. Ciò significa che, a seguito della presentazione della domanda (i cui termini non sono ancora stati comunicati), verrà stabilito l’esatto ammontare del credito in funzione del totale delle domande presentate.

Credito d’imposta Mezzogiorno: istanze da presentare a partire dall’8 giugno

Con provvedimento dell’1 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Dall’8 giugno, quindi, sarà possibile beneficiare del credito per gli investimenti fatti nel 2023.

Ricordiamo che il credito d’imposta Mezzogiorno rappresenta un’ottima opportunità di copertura degli investimenti realizzati da imprese del Sud Italia, sia per l’alta percentuale di credito (al 45% per le piccole imprese), sia per la cumulabilità con il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del credito d’imposta.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione (con l’esclusione delle grandi imprese), a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo). In determinati casi è agevolabile anche il c.d. software applicativo.

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali 4.0 che può portare la misura del credito d’imposta fino al 65% del costo del bene nel 2023.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Energia: nuovo credito d’imposta cumulabile con altre agevolazioni

Credito d’imposta per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Bollette, il legislatore inserisce un nuovo credito d’imposta dedicato alle start up innovative nel settore dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.

Il credito d’imposta viene concesso in misura non superiore al 20% degli investimenti fino ad un importo massimo di 200.000 euro.

Saranno ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione di consumi energetici.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla base imponibile dell’IRAP e viene erogato nel rispetto del regolamento de minimis.

Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Possibilità di cumulo per gli interventi di risparmio energetico

Sempre con l’intento di favorire gli investimenti nel settore del risparmio energetico, il Decreto Bollette prevede che le agevolazioni fiscali già previste per il risparmio energetico (art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi, art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006, art. 14 D.L. 63/2013) sono adesso cumulabili con i contributi concessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spese ammissibili all’agevolazione o al contributo.

Credito d’imposta ZES: ammesso solo per gli immobili nuovi

Le Zone Economiche Speciali (ZES), istituite con D.L. 91/2017, sono aree del paese all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Le ZES istituite sono 8:

  • ZES Abruzzo
  • ZES Calabria
  • ZES Campania
  • ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
  • ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
  • ZES Sicilia Orientale
  • ZES Sicilia Occidentale
  • ZES Sardegna

Tra le agevolazioni disponibili per le imprese operanti nelle ZES, rientra anche il Credito d’imposta ZES che non è altro che il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con alcuni importanti potenziamenti.

In particolare, diversamente dal normale credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES dall’1 maggio 2022 risulta agevolabile anche:

  • l’acquisto di terreni
  • l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili

ovviamente, sia i terreni che gli immobili dovranno essere strumentali all’attività.

È evidente la portata di tale agevolazione, che consente di beneficiare di un credito d’imposta fino al 45% sull’acquisto di terreni e fabbricati.

Con risposta ad interpello 310/2023, l’Agenzia delle Entrate pone un importante vincolo a tali acquisti, ritenendo per gli stessi applicabile il requisito della “novità”. Non saranno quindi agevolabili gli acquisti di beni già preventivamente utilizzati ma soltanto l’acquisto di fabbricati di nuova costruzione. In assenza del requisito di novità, le spese agevolabili saranno limitate a quelle necessarie all’ampliamento dell’immobile.

 

Si rammenta comunque che il Credito d’imposta ZES, così come il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, è stato prorogato sino al 31/12/2023.

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