Legge di bilancio: misure per gli investimenti produttivi

La legge di bilancio contiene alcune misure volte a favorire degli investimenti produttivi, in continuità con le misure già esistenti che subiscono delle piccole modifiche.

Credito d’imposta 4.0

L’intervento sul 4.0 si limita ad ampliare il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali per chi era riuscito a prenotare le maggiori aliquote di credito pagando almeno il 20% della spesa entro il 31 dicembre 2022.

Rispetto alla normativa originaria, infatti, il termine entro il quale gli investimenti devono essere completati passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. In questo modo si può mantenere la stessa struttura di incentivo (40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% fino a 10 milioni di euro e 10% fino a 20 milioni di euro) prevista dalla normativa sino al 2022.

Nessuna proroga, invece, per gli investimenti in beni immateriali che quindi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2023.

Nuova Sabatini

Anche per la legge Sabatini sono previsti piccoli ritocchi.

Vengono integrate le risorse stanziate con 150 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2023 e 40 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026

Viene inoltre prorogato di sei mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dall’1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Fondo di garanzia PMI

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per l’applicazione della più favorevole disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI e il fondo viene rifinanziato con 720 milioni di euro.

Investimenti del Sud Italia

Oltre a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, si proroga anche il credito d’imposta per le zone ZES (Zone economiche speciali) e anche il credito d’imposta per le spese documentate relative alla messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura: proroga al primo trimestre 2023

Le Legge di Bilancio proroga anche per il primo trimestre 2023 l’agevolazione, introdotta inizialmente per il primo trimestre 2022 dal D.L. 21/2022 e da ultimo prorogata per il quarto trimestre 2022 con il D.L. 144/2022, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica, in relazione al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il credito d’imposta, pari al 20% del costo sostenuto, spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Quest’ultima agevolazione è però limitata alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, con esclusione quindi di quelle esercenti attività agromeccanica.

Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023, a seguito di proroga prevista sempre dalla Legge di Bilancio. In alternativa all’utilizzo del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Per il credito del primo trimestre 2023 il termine per effettuare la compensazione o la cessione è più lungo, arrivando al 31 dicembre 2023.

Con la Legge di Bilancio viene altresì prorogato al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il beneficio dovrebbe applicarsi sia alle attività che producono reddito d’impresa che a quelle che producono reddito agrario, anche se non vi è stato alcun chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

Nuovi crediti d’imposta per fronteggiare l’aumento di luce e gas

Il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha reso necessario un ulteriore intervento volto a fronteggiare l’emergenza, dando almeno un minimo sollievo alle imprese colpite dai rincari.

Dopo i crediti d’imposta già previsti dai precedenti Decreti Aiuti (crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore, per imprese non energivore con contatore di potenza superiore a 16,5 kW e per le imprese non gasivore) che intervenivano su una platea più limitata di aziende e per il secondo e terzo trimestre 2022, con il Decreto Aiuti-Ter si assiste ad un ampliamento della platea, dell’importo e dell’ambito temporale del credito d’imposta.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevede un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, si conferma l’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%) ma si assiste anche ad un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici vengono estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura

Tra le misure approntate per contrastare gli effetti economici derivanti dall’incremento dei costi dei carburanti, il D.L. 21/2022 introduce un contributo straordinario connesso all’acquisto degli stessi carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Il contributo, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022, andrà comprovato con gli importi derivanti dalle fatture di acquisto al netto dell’Iva.

Il credito d’imposta:

  • dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Fatture con l’estero: cosa cambia dall’1 luglio 2022

Dall’ 1 luglio 2022 scatta una piccola rivoluzione per la fatturazione in entrata e in uscita con l’estero. Fino al 30 giugno, infatti, le fatture con l’estero sfuggivano al meccanismo della fatturazione elettronica, permanendo esclusivamente l’obbligo di comunicazione chiamato “esterometro”.

Dall’1 luglio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture estere attive che per le fatture estere passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia analogica direttamente inviata al cliente estero (ad esempio una mail con allegato un pdf), sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico al Sistema d’Interscambio inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Formazione 4.0

Investimenti e formazione 4.0: il decreto Aiuti migliora le percentuali fruibili

Doppio intervento del Decreto Aiuti sulle spese connesse con il piano impresa 4.0.

Un primo intervento riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 che, nella versione previgente, prevedevano la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 20% nell’anno 2022. Con il decreto, la percentuale viene incrementata al 50% per tutti gli acquisti effettuati sino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il secondo intervento riguarda invece il credito d’imposta formazione 4.0. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% precedentemente previste  per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

(COPY) (COPY) (COPY) (COPY) Annuncio di Instagram 1080x1080 px (3)

Decreto Aiuti, un nuovo strumento per aiutare gli autotrasportatori.

Dopo i crediti d’imposta per mitigare gli effetti derivanti dall’incremento dei costi di energia elettrica e gas, il Decreto Aiuti, di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene anche sulle conseguenze dell’aumento del prezzo del gasolio.

L’intervento riguarda il settore dell’autotrasporto e, nello specifico, l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per i suddetti soggetti il decreto assegna un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Gli importi da considerare saranno al netto dell’Iva e dovranno essere documentati da fatture di acquisto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Superbonus

Superbonus e cessione del credito: le modifiche del Decreto Aiuti

Ormai gli interventi sulla normativa del c.d. superbonus e, in generale, dei vari bonus edilizi, si susseguono senza sosta creando complicazioni per gli operatori impegnati nella loro gestione.

Anche il Decreto Aiuti interviene nuovamente sulla misura toccando sia il superbonus su unità immobiliari singole, sia sulla normativa relativa alla cessione di crediti d’imposta da bonus edilizi.

In merito alle villette unifamiliari, l’intervento da un po’ di respiro agli operatori, estendendo il periodo di spettanza del credito sino al 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus, rendendo più semplice il rispetto della percentuale prevista dalla norma). In precedenza, il termine previsto era quello del 30.06.2022.

Il Decreto interviene in maniera positiva anche sulla cessione del credito. In precedenza, infatti, le banche e gli intermediari finanziari avevano protestato contro le ultime modifiche normative che, di fatto, imponevano loro di effettuare due ulteriori cessioni ad altre banche ed intermediari finanziari prima di poter cedere il credito anche a favore dei propri clienti professionali privati.

L’intervento del Decreto elimina l’obbligo dei passaggi preventivi all’interno del circuito bancario, consentendo alla banca acquirente del credito di cederlo immediatamente a favore dei propri clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione. Tale disposizione si applica alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1 maggio 2022.

imprese turistiche

Imprese turistiche, in arrivo credito d'imposta

Le imprese turistiche, fortemente danneggiate dall’ondata epidemica, trovano nel Decreto Ristori-ter un ulteriore sostegno collegato ai canoni di locazione sui beni immobili da queste sostenuti.

In particolare il credito d’imposta spetta in relazione ad eventuali canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati su beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 ed è pari al 60% dell’importo dei singoli canoni.

Al fine di accedere al credito d’imposta le imprese dovranno dimostrare, per ogni mese di riferimento, la sussistenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di tale mese per almeno il 50% rispetto all’analogo mese del 2019.

Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon