Tax credit librerie: dal 16 settembre al via le domande

Anche per il 2024 si riapre la finestra per la presentazione del credito d’imposta per le librerie, istituito con la legge di bilancio 2018.

Possono beneficiarne gli esercenti:

  • che abbiano come codice ATECO principale il 47.61 (vendita al dettaglio di libri nuovi) o 47.79.1 (vendita al dettaglio di libri usati) in esercizi specializzati;
  • siano assoggettati a tassazione in Italia (anche per il tramite di una stabile organizzazione);
  • che nell’esercizio precedente abbiano registrato ricavi, derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% del totale dei ricavi.

Il contributo viene concesso in proporzione ad alcune spese sostenute dall’esercente per il locale in cui svolge l’attività e, nello specifico:

  • IMU (con un massimale di 3.000 Euro)
  • TARI (con un massimale di 1.500 Euro)
  • Canone Unico Patrimoniale (con un massimale di 1.500 Euro)
  • Canoni di locazione (al netto di Iva) (con un massimale di 8.000 Euro)
  • Rate di mutuo (con un massimale di 3.000 Euro)
  • Contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente (con un massimale di 8.000 Euro)

Ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante, i suddetti costi, nei limiti dei massimali indicati, andranno parametrati alle seguenti percentuali differenziate per volume di fatturato:

  • fino a 300.000 Euro – 100%
  • da 300.000 a 600.000 Euro – 75%
  • da 600.000 a 900.000 Euro - 50%
  • oltre 900.000 Euro – 25%

Inoltre, nel caso di librerie legate da contratto di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%. Nel caso, invece, di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Il credito massimo spettante può arrivare:

  • fino a 20.000 Euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • fino a 10.000 Euro per gli altri esercenti.

L’importo del credito spettante viene comunicato a seguito della presentazione delle istanze, che quest’anno possono essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre, in funzione della ripartizione delle somme stanziate rispetto alle somme richieste.

Pienamente operativo il nuovo credito d’imposta 5.0

Con l’approvazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 e del conseguente decreto direttoriale del 6 agosto 2024, diventa pienamente operativo l’incentivo volto a finanziarie le attività del Piano Transizione 5.0, cioè quello volto ad agevolare la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Vediamo in cosa consiste il credito d’imposta e le modalità di accesso allo stesso.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Sono esclusivi i soggetti in situazione di difficoltà finanziaria, che sono stati oggetto di sanzioni interdittive 231 o ai sensi del codice antimafia o che non rispettino le norme sulla sicurezza e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolati

Sono ammissibili i progetti avviati dall’1/1/2024 e fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi previsti dalla normativa 4.0 (quelli, cioè, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016) tramite i quali si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

Nell’ambito del progetto sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Sono infine finanziate le spese per la formazione del personale, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • siano coerenti con gli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni scelti tra le seguenti tipologie:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’importo complessivo dei costi ammissibili non può comunque superare i 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in funzione della quota d’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Nello specifico:

  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 3% e il 6% o a livello di processo interessato tra il 5% e il 10%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 35%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 5%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 6% e il 10% o a livello di processo interessato tra il 10% e il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 40%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 20%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 10%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva oltre il 10% o a livello di processo interessato oltre il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 45%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 25%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere utilizzato integralmente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non utilizzata è riportata in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità di accesso

Il credito d’imposta va prenotato dai soggetti beneficiari attraverso l’invio di una Comunicazione ex-ante tramite la piattaforma informativa presente sul sito del GSE.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia elettrica.

Infine, a seguito del completamento del progetto, il soggetto beneficiario trasmette una Comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni ex-ante e della Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini è operativa dal 7 agosto 2024 mentre con successivo provvedimento verrà comunicata l’apertura della piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni di completamento.

Obbligo di certificazione

Sia la Comunicazione ex-ante che la Comunicazione ex-post dovranno contenere un’apposita certificazione da parte di un valutatore indipendente scelto fra le seguenti tipologie di soggetti:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
  • Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La Certificazione ex-ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili mediante gli investimenti progettati.

La Certificazione ex-post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla sede produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è comunque prevista la redazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati alla revisione legale dei conti o, in assenza di obbligo, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Tax credit per le sponsorizzazioni sportive

Il c.d. “Decreto Omnibus” (D.Lgs. 113/2024) ha esteso il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, aprendo una nuova finestra per il periodo dal 10/08/2024 al 15/11/2024. Il credito era stato infatti introdotto nel periodo Covid per gli investimenti effettuati dall’1/7/2020 al 31/12/2020 e aveva poi ricevuto tre proroghe: per tutto il 2021, per il primo trimestre 2022 e per il primo trimestre 2023. Questa rappresenta quindi la quarta proroga dell’incentivo.

Il credito d’imposta è rivolto a:

  • imprese
  • lavoratori autonomi
  • enti non commerciali

e si calcola sulle spese in campagne pubblicitarie a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

I soggetti riceventi la sponsorizzazione non devono essere in regime 398/1991.

Per fruire del credito:

  • l’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • l’investimento deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2023 (nel caso degli investimenti 2024), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

L’importo del credito d’imposta è pari al 50% della spesa ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite apposta piattaforma online.

 

Agricoltura: gli interventi previsti dal D.L. 63/2024

Il recente Decreto Legge n. 63/2024, rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, introduce novità per il comparto agricolo. Vediamo le principali.

Sospensione ratei

Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente, previa presentazione di autocertificazione che attesti detta condizione, possono richiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nell’anno 2024.

Sono escluse dal beneficio le imprese le cui esposizioni creditizie siano classificate come deteriorate.

Sgravi contributivi dipendenti

Vengono confermati gli sgravi contributivi per gli agricoltori che si trovano in zone classificate come montane. Tale sgravio per il 2024 sarà pari al 75% degli oneri contributivi a carico delle imprese per i lavoratori dipendenti.

Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali

Viene introdotto per l’anno 2024 un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, fruibile dalle strutture produttive operanti nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati sino al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo

dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Per l’operatività del credito si dovrà attendere un apposito decreto attuativo da emanarsi a cura del Ministero dell’agricoltura.

Novità per il fotovoltaico

Il decreto prevede che nelle zone che, nei piani urbanistici, risultano classificate come agricole, è fatto divieto di installare fotovoltaico a terra, mentre continuano ad essere possibili le installazioni su pannelli rialzati in modo da continuare le coltivazioni agricole del terreno.

Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso di progetti realizzati con fondi PNRR o per quelli volti alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile.

Credito d’imposta ZES: richieste al via dal 12 giugno.

Ormai orfani del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in molti attendevano il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta ZES che ricalca in molti aspetti il credito d’imposta ormai defunto. Con la pubblicazione del decreto, il nuovo credito d’imposta è finalmente operativo, anche se i tempi per beneficiarne saranno molto stretti.

Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle novità più importanti riguarda il riferimento del requisito della novità ai soli macchinari, impianti e attrezzature, aprendo quindi la porta alla possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Procedura di accesso

Dal 12 giugno al 12 luglio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che si prevede di sostenere sino al 15 novembre 2024.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Chi non realizza gli investimenti prenotati o li realizza per un importo inferiore a quello prenotato dovrà successivamente presentare, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, una comunicazione integrativa.

A seguito di queste seconde comunicazioni, la percentuale di credito d’imposta verrà rideterminata, potendo quindi crescere nel caso in cui vi fossero riduzioni degli importi investiti da altre imprese.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Viene infine previsto, contrariamente alle altre versioni del credito d’imposta, che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro.

Crediti da bonus edilizi acquistati ad un valore inferiore al nominale: sono imponibili?

Con una risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla qualificazione dei differenziali tra i valori dei bonus edilizi acquistati e il prezzo pagato.

Nel caso specifico uno studio associato di commercialisti intendeva acquistare dei crediti derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate se la differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato fosse da sottoporre a imposizione.

L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.

In assenza di uno specifico intervento normativo, l’Agenzia ritiene ci si debba agganciare alle norme generali sulla determinazione del reddito e, in funzione di ciò, esclude che il suddetto differenziale risulti essere reddito di capitale, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso.

In funzione di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene non rilevante, e quindi non imponibile, detto provento per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Lo studio associato non dovrà quindi sottoporre ad imposizione il differenziale maturato sui crediti acquistati.

Registratori telematici: l’obbligo di aggiornamento è scattato il 2 ottobre 2023

Scaduta il 2 ottobre 2023 la data ultima entro la quale i registratori telematici devono essere aggiornati dalle “Specifiche tecniche RT – Versione 11” a cura dei soggetti fornitori/installatori dei registratori stessi.

L’aggiornamento è necessario, oltre che per attivare le nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, anche per permettere di attuare la lotteria istantanea dei corrispettivi.

Bisogna prestare molta attenzione a questo obbligo in quanto il mancato aggiornamento:

  • non permetterà al registratore di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri
  • di conseguenza, in caso di mancata trasmissione dei dati, comporterà una sanzione pari a 100 euro per ciascun giorno.

Al fine di agevolare l’aggiornamento, è stato previsto un credito d’imposta concesso in funzione delle spese per l’adeguamento delle apparecchiature alle specifiche tecniche. Il credito d’imposta è pari al 100% della spesa sostenuta (che dovrà essere pagata con modalità tracciabile) con un massimo di 50 euro.

È quindi opportuno che ogni esercente contatti per tempo il proprio fornitore/installatore per accertarsi che l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche sia stato effettuato.

ZES Unica: nuovo credito d’imposta per investimenti nel 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sud (D.L. 124/2023), in un’ottica di rilancio dell’economia delle regioni del Sud Italia, è stata istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio d'attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che s'insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d'impresa.

Tra le norme agevolative connesse all’istituzione della ZES unica è previsto, per il solo anno 2024, uno speciale credito d’imposta che ricalca quello per il Mezzogiorno ma con alcune specificità.

Il credito spetta alle imprese che effettuano:

  • l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature
  • l’acquisizione di terreni
  • l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali

da destinare a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno elencate in precedenza. La novità sta quindi nell’inserimento dei terreni e degli immobili nel perimetro del credito d’imposta.

Gli investimenti agevolabili devono da parte di un progetto d'investimento iniziale e il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Deve comunque trattarsi sempre di beni nuovi.

Il credito in questione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il credito d'imposta in commento è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d'investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti d'investimento d'importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo nella microelettronica

Con l’approvazione del Decreto Omnibus viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica. Il credito d’imposta in questione è alternativo a quello, già esistente, sulle spese di ricerca e sviluppo, non potendosi quindi chiedere entrambi per i medesimi costi.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e viene

riconosciuto anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

  • in altri Stati membri dell’Unione Europea;
  • negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
  • in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti tipologie di spesa:

  • le spese per il personale impiegato nel progetto;
  • i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.

Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di avere la certezza sull’utilizzabilità del credito, evitando recuperi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’attuazione del credito d’imposta avverrà a seguito di decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabiliranno i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Sponsorizzazioni sportive: nuova finestra per il credito d’imposta

Con una integrazione inserita dall’art. 37 del D.L. 75/2023, viene riaperta una nuova finestra per beneficiare del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive effettuate nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2023.

Il credito d’imposta, già prorogato più volte, viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
  • di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi investimenti in soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Ai fini dell’agevolazione l’investimento:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
  • deve essere rivolto verso soggetti con ricavi, per il 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Tale soglia non si applica per i soggetti costituiti nel corso del 2022.

La misura del credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ma nei limiti delle risorse disponibili. Ciò significa che, a seguito della presentazione della domanda (i cui termini non sono ancora stati comunicati), verrà stabilito l’esatto ammontare del credito in funzione del totale delle domande presentate.

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