Nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo nella microelettronica

Con l’approvazione del Decreto Omnibus viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica. Il credito d’imposta in questione è alternativo a quello, già esistente, sulle spese di ricerca e sviluppo, non potendosi quindi chiedere entrambi per i medesimi costi.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e viene

riconosciuto anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

  • in altri Stati membri dell’Unione Europea;
  • negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
  • in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti tipologie di spesa:

  • le spese per il personale impiegato nel progetto;
  • i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.

Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di avere la certezza sull’utilizzabilità del credito, evitando recuperi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’attuazione del credito d’imposta avverrà a seguito di decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabiliranno i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Sponsorizzazioni sportive: nuova finestra per il credito d’imposta

Con una integrazione inserita dall’art. 37 del D.L. 75/2023, viene riaperta una nuova finestra per beneficiare del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive effettuate nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2023.

Il credito d’imposta, già prorogato più volte, viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
  • di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi investimenti in soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Ai fini dell’agevolazione l’investimento:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
  • deve essere rivolto verso soggetti con ricavi, per il 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Tale soglia non si applica per i soggetti costituiti nel corso del 2022.

La misura del credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ma nei limiti delle risorse disponibili. Ciò significa che, a seguito della presentazione della domanda (i cui termini non sono ancora stati comunicati), verrà stabilito l’esatto ammontare del credito in funzione del totale delle domande presentate.

Credito d’imposta Mezzogiorno: istanze da presentare a partire dall’8 giugno

Con provvedimento dell’1 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Dall’8 giugno, quindi, sarà possibile beneficiare del credito per gli investimenti fatti nel 2023.

Ricordiamo che il credito d’imposta Mezzogiorno rappresenta un’ottima opportunità di copertura degli investimenti realizzati da imprese del Sud Italia, sia per l’alta percentuale di credito (al 45% per le piccole imprese), sia per la cumulabilità con il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del credito d’imposta.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione (con l’esclusione delle grandi imprese), a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo). In determinati casi è agevolabile anche il c.d. software applicativo.

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali 4.0 che può portare la misura del credito d’imposta fino al 65% del costo del bene nel 2023.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Energia: nuovo credito d’imposta cumulabile con altre agevolazioni

Credito d’imposta per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Bollette, il legislatore inserisce un nuovo credito d’imposta dedicato alle start up innovative nel settore dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.

Il credito d’imposta viene concesso in misura non superiore al 20% degli investimenti fino ad un importo massimo di 200.000 euro.

Saranno ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione di consumi energetici.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla base imponibile dell’IRAP e viene erogato nel rispetto del regolamento de minimis.

Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Possibilità di cumulo per gli interventi di risparmio energetico

Sempre con l’intento di favorire gli investimenti nel settore del risparmio energetico, il Decreto Bollette prevede che le agevolazioni fiscali già previste per il risparmio energetico (art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi, art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006, art. 14 D.L. 63/2013) sono adesso cumulabili con i contributi concessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spese ammissibili all’agevolazione o al contributo.

Credito d’imposta ZES: ammesso solo per gli immobili nuovi

Le Zone Economiche Speciali (ZES), istituite con D.L. 91/2017, sono aree del paese all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Le ZES istituite sono 8:

  • ZES Abruzzo
  • ZES Calabria
  • ZES Campania
  • ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
  • ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
  • ZES Sicilia Orientale
  • ZES Sicilia Occidentale
  • ZES Sardegna

Tra le agevolazioni disponibili per le imprese operanti nelle ZES, rientra anche il Credito d’imposta ZES che non è altro che il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con alcuni importanti potenziamenti.

In particolare, diversamente dal normale credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES dall’1 maggio 2022 risulta agevolabile anche:

  • l’acquisto di terreni
  • l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili

ovviamente, sia i terreni che gli immobili dovranno essere strumentali all’attività.

È evidente la portata di tale agevolazione, che consente di beneficiare di un credito d’imposta fino al 45% sull’acquisto di terreni e fabbricati.

Con risposta ad interpello 310/2023, l’Agenzia delle Entrate pone un importante vincolo a tali acquisti, ritenendo per gli stessi applicabile il requisito della “novità”. Non saranno quindi agevolabili gli acquisti di beni già preventivamente utilizzati ma soltanto l’acquisto di fabbricati di nuova costruzione. In assenza del requisito di novità, le spese agevolabili saranno limitate a quelle necessarie all’ampliamento dell’immobile.

 

Si rammenta comunque che il Credito d’imposta ZES, così come il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, è stato prorogato sino al 31/12/2023.

Legge di bilancio: misure per gli investimenti produttivi

La legge di bilancio contiene alcune misure volte a favorire degli investimenti produttivi, in continuità con le misure già esistenti che subiscono delle piccole modifiche.

Credito d’imposta 4.0

L’intervento sul 4.0 si limita ad ampliare il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali per chi era riuscito a prenotare le maggiori aliquote di credito pagando almeno il 20% della spesa entro il 31 dicembre 2022.

Rispetto alla normativa originaria, infatti, il termine entro il quale gli investimenti devono essere completati passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. In questo modo si può mantenere la stessa struttura di incentivo (40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% fino a 10 milioni di euro e 10% fino a 20 milioni di euro) prevista dalla normativa sino al 2022.

Nessuna proroga, invece, per gli investimenti in beni immateriali che quindi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2023.

Nuova Sabatini

Anche per la legge Sabatini sono previsti piccoli ritocchi.

Vengono integrate le risorse stanziate con 150 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2023 e 40 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026

Viene inoltre prorogato di sei mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dall’1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Fondo di garanzia PMI

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per l’applicazione della più favorevole disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI e il fondo viene rifinanziato con 720 milioni di euro.

Investimenti del Sud Italia

Oltre a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, si proroga anche il credito d’imposta per le zone ZES (Zone economiche speciali) e anche il credito d’imposta per le spese documentate relative alla messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura: proroga al primo trimestre 2023

Le Legge di Bilancio proroga anche per il primo trimestre 2023 l’agevolazione, introdotta inizialmente per il primo trimestre 2022 dal D.L. 21/2022 e da ultimo prorogata per il quarto trimestre 2022 con il D.L. 144/2022, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica, in relazione al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il credito d’imposta, pari al 20% del costo sostenuto, spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Quest’ultima agevolazione è però limitata alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, con esclusione quindi di quelle esercenti attività agromeccanica.

Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023, a seguito di proroga prevista sempre dalla Legge di Bilancio. In alternativa all’utilizzo del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Per il credito del primo trimestre 2023 il termine per effettuare la compensazione o la cessione è più lungo, arrivando al 31 dicembre 2023.

Con la Legge di Bilancio viene altresì prorogato al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il beneficio dovrebbe applicarsi sia alle attività che producono reddito d’impresa che a quelle che producono reddito agrario, anche se non vi è stato alcun chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

Nuovi crediti d’imposta per fronteggiare l’aumento di luce e gas

Il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha reso necessario un ulteriore intervento volto a fronteggiare l’emergenza, dando almeno un minimo sollievo alle imprese colpite dai rincari.

Dopo i crediti d’imposta già previsti dai precedenti Decreti Aiuti (crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore, per imprese non energivore con contatore di potenza superiore a 16,5 kW e per le imprese non gasivore) che intervenivano su una platea più limitata di aziende e per il secondo e terzo trimestre 2022, con il Decreto Aiuti-Ter si assiste ad un ampliamento della platea, dell’importo e dell’ambito temporale del credito d’imposta.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevede un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, si conferma l’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%) ma si assiste anche ad un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici vengono estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura

Tra le misure approntate per contrastare gli effetti economici derivanti dall’incremento dei costi dei carburanti, il D.L. 21/2022 introduce un contributo straordinario connesso all’acquisto degli stessi carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Il contributo, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022, andrà comprovato con gli importi derivanti dalle fatture di acquisto al netto dell’Iva.

Il credito d’imposta:

  • dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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