Pagamenti

Definite le sanzioni per il mancato utilizzo del POS

L’obbligo di POS per alcune categorie di imprese e professionisti venne introdotto nel 2012 con il D.L. 179/2012. In particolare detto obbligo è rivolto a:

  • negozi e attività commerciali
  • artigiani
  • bar, pizzerie, ristoranti e altre attività di ristorazione
  • liberi professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente
  • hotel, b&b, agriturismi e altre strutture ricettive

Fino ad oggi, però, detto obbligo non era assistito da una corrispondente sanzione, comportando quindi un’applicazione dello stesso lasciata all’adempimento spontaneo dei destinatari dell’obbligo.

Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 152/2021, che riguarda “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato approvato un emendamento che introduce delle specifiche sanzioni per la violazione dell’obbligo.

Con detto emendamento è previsto che, in caso di rifiuto di pagamento con bancomat o carta di credito, l’esercente o il professionista saranno colpiti da una sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. Il cliente potrà quindi denunciare la mancata accettazione agli organi preposti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) che potranno verificare la volontà dell’esercente di violare la legge comminando la relativa sanzione.

Si ricorda che il legislatore, per scoraggiare l’uso dei contanti e favorire pagamenti tracciabili, ha anche previsto un sistema di incentivi allo scopo di aiutare liberi professionisti, attività, esercenti e negozianti a sostenere le spese di attivazione del terminale di pagamento Pos.

Per tutti i soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi fino a 400.000 euro viene già riconosciuto un credito d’imposta parti al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché per le transazioni mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il suddetto credito è stato portato al 100% per gli esercenti che sono dotati di un registratore di cassa elettronico collegato col terminale Pos (con un fatturato annuo uguale o inferiore a 400.000€, ovvero piccole e medie attività che dispongono di un registratore di cassa elettronico per la trasmissione dei corrispettivi).

Inoltre, il D.L. 99/2021 ha introdotto un duplice credito di imposta:

  • il primo credito riconosciuto agli esercenti che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti collegati a registratori di cassa elettronici (nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro);
  • il secondo, invece, è riconosciuto sempre agli stessi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, (nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro).
Incentivi imprese turistiche

Incentivi per le imprese turistiche ai nastri di partenza

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati previsti degli importanti incentivi per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Interventi agevolati

I benefici previsti riguarderanno le seguenti tipologie di investimento:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione;
  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui temi di cui sopra.

Soggetti ammessi

I soggetti ammessi ai benefici sono i seguenti:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Benifici spettanti

I benefici concessi dalla normativa statale sono importanti e vengono qui riepilogati:

  • un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi previsti (che vedremo in seguito) suddiviso in 3 quote annuali e cedibile a terzi;
  • un contributo a fondo perduto per un massimo di 40.000 euro erogato a conclusione dell’intervento (salva la possibilità di richiedere un’anticipazione del 30% presentando idonea garanzia);
  • un ulteriore contributo fino a 30.000 euro se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture per almeno il 15% dell’investimento totale;
  • un ulteriore contributo fino a 20.000 euro per:
    • i soggetti che posseggono i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile
    • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani
    • le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • un ulteriore contributo fino a 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per le spese ammesse che non venissero coperte dal contributo a fondo perduto o dal credito d’imposta sarà possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Accesso ai benefici

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi verranno stabilite con decreto da emanarsi entro il 7 dicembre.

Sarà comunque prevista la presentazione, in via telematica, di apposita domanda con erogazione di risorse in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle stesse. È quindi opportuno che i soggetti interessati inizino da subito a preparare quantomeno un progetto e un preventivo delle relative spese, in modo da farsi trovare pronti quando apriranno i canali telematici.

ACE

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta sanificazione

Dal 4 ottobre le domande per il credito d’imposta per sanificazione

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per il credito d’imposta sanificazione introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis. Detto articolo ha riproposto il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si rammenta che la percentuale del 30% è una percentuale massima in quanto, in funzione delle domande presentate e dei fondi disponibili, la percentuale effettiva (che potrà essere anche inferiore) verrà determinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per pagamenti elettronici

Nuovo credito d’imposta per pagamenti elettronici

Con il D.L. 99/2021, a fare da contraltare alla sospensione del cosiddetto “cashback” vengono introdotti dei nuovi crediti d’imposta per pagamenti elettronici.

In primo luogo viene incrementata la misura del credito d’imposta, già previsto dall’art. 22 del D.L. 124/2019, spettante agli esercenti sulle commissioni per pagamenti elettronici.

La misura del credito d’imposta, normalmente pari al 30% delle commissioni, viene incrementata al 100% per il periodo dall’1.7.2021 al 30.6.2022 per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi (vale a dire registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) oppure strumenti di pagamento evoluto (che consentono cioè l’invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito o credito e altre forme di pagamento elettronico).

Sempre per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 viene poi inserito un ulteriore credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 160 euro, spetta secondo le seguenti percentuali:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione.

Misure a sostegno della stampa

Decreto Sostegni-bis – Misure a sostegno della filiera della stampa

Il Decreto Sostegni-bis interviene con una serie di misure per tutelare l’intera filiera della stampa. In particolar modo, a titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Infine limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di domanda dell’agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1°e il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Super ACE maggiorata per il 2021

Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

Sostegni Bis credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Decreto Sostegni-bis bonus sponsorizzazioni sportive

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per sanificazione

Nuovi crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto Sostegni-bis, all’articolo 32, ripropone il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del benefici;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per la fruizione del credito si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità criteri e modalità di applicazione e fruizione, posta la limitatezza delle risorse stanziate.

Decreto Sostegni Bis

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

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