Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Correzione degli errori contabili: una parziale marcia indietro

Solo qualche mese fa il Decreto semplificazioni era intervenuto semplificando le procedure necessarie alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti, rendendo la correzione degli errori immediatamente rilevante anche fiscalmente e non rendendo quindi necessaria una complessa attività di presentazione di dichiarazioni integrative relative agli esercizi in cui si è commesso l’errore.

La semplificazione incontrava solo due limiti:

  • la rilevanza fiscale era riconosciuta per quegli errori contabili che, in passato, si sarebbero potuti correggere con una dichiarazione integrativa. Quindi, nella maggior parte dei casi, trattasi dei 6 anni precedenti a quello in cui viene rilevato l’errore;
  • la rilevanza fiscale era riconosciuta solo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e vengono quindi escluse la maggior parte delle microimprese.

A seguito della Legge di Bilancio la suddetta procedura incontra un ulteriore limite che però renderà di più difficile applicazione la semplificazione.

La suddetta procedura semplificata, infatti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, sarà applicabile soltanto alle società che sono obbligate alla revisione legale, cioè:

  • alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
  • alle società che controllano altre società obbligate alla revisione legale
  • alle società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo superiore a 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiore a 20 unità.

Non è ancora chiaro se la semplificazione sarà ristretta ai soli soggetti obbligati alla revisione legale o anche ai soggetti non obbligati ma che si dotano del revisore legale volontariamente.

Una marcia indietro per una norma che avrebbe semplificato di molto la vita delle PMI italiane.

Sospensione degli ammortamenti e sterilizzazione delle perdite: ulteriore proroga

Sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2023

Al fine di fornire un aiuto alle imprese, che stanno affrontando gli strascichi della pandemia da COVID-19 e per gli effetti della guerra in Ucraina, con il decreto Milleproroghe viene estesa anche ai bilanci 2023 la possibilità di ricorrere alla sospensione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

Tale agevolazione consiste nella facoltà di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno e, quindi, un miglioramento del risultato d’esercizio ai fini civilistici.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

L’impresa avrà la facoltà di dedurre anche fiscalmente le quote di ammortamento stanziate, effettuando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e stanziando le adeguate imposte differite.

Nell’applicare la sospensione, però, le imprese dovranno prestare molta attenzione in quanto non è stata replicata la deroga del presupposto della continuità aziendale. Ciò significa che i redattori del bilancio dovranno verificare se la sospensione degli ammortamenti nasconda l’impossibilità a mantenere l’impresa in vita negli esercizi successivi e, se così fosse, attivarsi di conseguenza indipendente dal risultato d’esercizio “drogato” dalla sospensione.

Sterilizzazione delle perdite per l’esercizio 2022

Un altro intervento a salvaguardia dei bilanci è rappresentato dalla rinnovata possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica anche per l’anno 2022, in applicazione di quanto previsto dal D.L.104/2020.

Le eventuali perdite dei bilanci 2022 potranno quindi essere “sospese” e ripianate entro il quinto esercizio successivo (in questo caso il 2027), evitando che si rendano applicabili le disposizioni in merito allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Anche qui, tenendo conto delle problematiche connesse alla continuità aziendale, e specialmente nel caso in cui la società si sia già avvalsa di questa opportunità nei precedenti esercizi, sarà opportuno effettuare una pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi sufficienti a coprire le perdite sterilizzate, per evitare di incorrere in responsabilità gestorie.

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Possibilità di sospendere gli ammortamenti per l’esercizio 2020

Gli effetti della pandemia sulla situazione economica delle imprese può portare alcune di esse ad andare in sofferenza, destabilizzando l’equilibrio economico e patrimoniale.

Al fine di fare un’operazione di maquillage del bilancio, il Decreto Agosto appena convertito in legge dà la facoltà per l’esercizio in corso di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La mancata appostazione degli ammortamenti ha valenza esclusivamente civilistica, in quanto ai fini fiscali l’ammortamento non appostato andrà comunque dedotto sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. Questo determina, ai sensi del principio contabile Oic25, lo stanziamento delle imposte differite con contropartita il relativo fondo, per l’importo calcolato sulla quota dedotta ma non contabilizzata. Quindi, il conto economico fruirà dell’alleggerimento relativo all’ammortamento, ma non di quello relativo alle imposte corrispondenti, perché, anche se non pagate, esse verranno comunque stanziate.

L’agevolazione è evidentemente applicabile ai soli utilizzatori di beni in proprietà, in quanto gli utilizzatori che dispongono dei beni in noleggio o in leasing non avranno possibilità di sospendere lo stanziamento in bilancio dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Inventario di magazzino: istruzioni per le procedure

Il codice civile prevede che una volta l’anno, a fine esercizio, si predisponga l’inventario dei beni aziendali ordinandoli per categorie omogenee e classificate secondo le direttive dell’Organo Amministrativo. Effettuato l’elenco dei beni, bisogna procedere con la valutazione degli stessi ai sensi dell’art. 2426 n.9 CC.

Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di distruggere i beni, occorre seguire una precisa procedura per ottenere l’attestazione della consistenza dei beni oggetto della distruzione. A tal fine, l’imprenditore deve predisporre un’apposita comunicazione scritta destinata all’agenzia delle entrate ed alla guardia di finanza territorialmente competenti almeno entro i 5 giorni antecedenti il giorno fissato per la procedura di smaltimento, indicante data luogo e ora delle operazioni, nonché la modalità di distruzione o trasformazione dei beni stessi, la loro natura, qualità e quantità, e il valore totale dei beni sulla base del prezzo d’acquisto.

Dopo l’avvenuta distruzione dei beni i pubblici funzionari redigeranno un verbale in cui saranno descritte le operazioni di distruzione dei beni.

Nel caso in cui il costo complessivo dei beni da distruggere non sia superiore a 10.000 euro, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di controllo.

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Scontrino elettronico 2020: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.

Tra le attività escluse figurano:

  • Tabaccai e generi di monopolio
  • Carburanti e lubrificanti
  • Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
  • Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
  • Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
  • Prestazioni di trasporto rese con taxi
  • Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
  • Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi
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