Scontrino elettronico 2020: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.

Tra le attività escluse figurano:

  • Tabaccai e generi di monopolio
  • Carburanti e lubrificanti
  • Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
  • Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
  • Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
  • Prestazioni di trasporto rese con taxi
  • Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
  • Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi
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