Possibilità di sospendere gli ammortamenti per l’esercizio 2020

Gli effetti della pandemia sulla situazione economica delle imprese può portare alcune di esse ad andare in sofferenza, destabilizzando l’equilibrio economico e patrimoniale.

Al fine di fare un’operazione di maquillage del bilancio, il Decreto Agosto appena convertito in legge dà la facoltà per l’esercizio in corso di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La mancata appostazione degli ammortamenti ha valenza esclusivamente civilistica, in quanto ai fini fiscali l’ammortamento non appostato andrà comunque dedotto sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. Questo determina, ai sensi del principio contabile Oic25, lo stanziamento delle imposte differite con contropartita il relativo fondo, per l’importo calcolato sulla quota dedotta ma non contabilizzata. Quindi, il conto economico fruirà dell’alleggerimento relativo all’ammortamento, ma non di quello relativo alle imposte corrispondenti, perché, anche se non pagate, esse verranno comunque stanziate.

L’agevolazione è evidentemente applicabile ai soli utilizzatori di beni in proprietà, in quanto gli utilizzatori che dispongono dei beni in noleggio o in leasing non avranno possibilità di sospendere lo stanziamento in bilancio dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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