Con la Legge di Bilancio 2026, il lavoro occasionale in agricoltura — fino ad allora in vigore in via sperimentale — è diventato definitivo. Dopo tre anni di rodaggio, il Legislatore ha scelto di stabilizzare lo strumento. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa devono sapere le aziende agricole.
Soggetti interessati
Il contratto di lavoro occasionale agricolo (LO.AGRI) può essere utilizzato esclusivamente da datori di lavoro del settore agricolo iscritti alle specifiche gestioni previdenziali INPS
I lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale sono:
- i disoccupati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro, i fruitori di NASpI, DIS-COLL o ammortizzatori sociali;
- i pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- i giovani under 25 iscritti a qualsiasi ciclo scolastico, compatibilmente con gli impegni didattici, oppure studenti universitari in qualunque periodo dell'anno;
- i detenuti e gli internati ammessi al lavoro esterno, nonché i soggetti in semilibertà.
Con una sola eccezione — i pensionati — tutti gli altri soggetti non devono aver avuto, nei tre anni precedenti, un rapporto di lavoro come operaio agricolo, a tempo determinato o indeterminato.
Cosa prevede il contratto
Il contratto LO.AGRI ha una durata massima di dodici mesi, ma le giornate di lavoro effettivo non possono superare i 45 giorni complessivi nell'anno civile. Questa soglia non è casuale: è inferiore alle 51 giornate che fanno scattare alcune prestazioni previdenziali e assistenziali, e serve a mantenere lo strumento nel perimetro dell'occasionalità.
Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore un'autocertificazione attestante la propria condizione soggettiva (disoccupazione, iscrizione scolastica, condizione detentiva, ecc.). L'INPS, dal canto suo, è tenuto a non accreditare contribuzione figurativa sulle posizioni attivate con questo contratto, sottraendola dagli accrediti derivanti da misure di sostegno al reddito.
Adempimenti del datore di lavoro
Prima di far lavorare il dipendente occasionale, il datore deve effettuare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego tramite il modello UNILAV, con il codice specifico H.03.03. Nella comunicazione vanno indicate le giornate presunte di effettivo lavoro all'interno del contratto.
Il contratto non può essere stipulato da datori che non applicano i contratti collettivi nazionali e provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Se gli ispettori del lavoro accertano questa inottemperanza, il rapporto viene ricondotto a tempo indeterminato.
I lavoratori occasionali agricoli devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), anche in un'unica soluzione a fine rapporto. L'informativa prevista dal Decreto Trasparenza si intende soddisfatta consegnando al lavoratore copia della comunicazione di assunzione inviata al centro per l'impiego.
Trattamento economico e regime fiscale
La retribuzione deve corrispondere alle tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto provinciale di settore. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario, carta di credito o altro mezzo elettronico. In caso di comprovato impedimento è ammessa la delega a coniuge, convivente o familiare in linea retta o collaterale di almeno 16 anni. Il compenso può essere erogato anche in anticipo su base settimanale, quindicinale o mensile.
I compensi percepiti sono:
- esenti da IRPEF e da qualsiasi altra imposta;
- neutri rispetto allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- cumulabili con il trattamento pensionistico.
Per i lavoratori extracomunitari, il reddito percepito è computabile ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sanzioni per le violazioni
Se il limite dei 45 giorni complessivi viene superato, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, per effetto di legge.
Sono inoltre previste sanzioni amministrative non diffidabili, da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione, nei seguenti casi:
- omessa o tardiva comunicazione preventiva al centro per l'impiego;
- utilizzo di lavoratori diversi da quelli comunicati (con possibile contestazione del lavoro in nero).
La sanzione non si applica se la comunicazione è risultata incompleta o non veritiera a causa di informazioni false fornite dal lavoratore nell'autocertificazione.

