Divieto di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e agroalimentare

Con il D.Lgs. 198/2021 è stata data attuazione ad una direttiva UE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

La nuova disciplina è applicabile a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introducendo norme che prevalgono su qualsiasi altra norma contrastante.

Vediamo alcune delle principali previsioni della normativa.

Obbligo di forma scritta

Tra le previsioni inderogabili vi è quella per la quale i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.

Durata minima

La durata minima dei contratti è fissata in dodici mesi, ad eccezione dei casi in cui una durata minore sia giustificata, anche dalla stagionalità dei prodotti, e sia concordata dalle parti contraenti o risulti da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio, anche attraverso articolazioni territoriali e di categoria.

Al di fuori delle deroghe ammesse, la durata inferiore a quella minima si considera comunque pari a dodici mesi.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’acquirente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio.

Termini di pagamento

E’ considerato pratica commerciale sleale il il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Altre pratiche vietate

Tra le altre pratiche commerciali vietate dalla normativa troviamo:

  • l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
  • la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
  • l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
  • le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti;
  • le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore, salvo che dette pratiche non siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci;
  • acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  • imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
  • mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
  • imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  • esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
  • inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
  • imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle previsioni del decreto, comporta sanzioni molto severe, posto che per alcune violazioni la pena può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro. Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF (Istituto per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi) viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data.

Bando Ismea per agevolare l’insediamento di giovani in agricoltura

Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nell’attesa che pervenga l’autorizzazione della Commissione UE, ha comunque pubblicato il contenuto del nuovo bando, dedicato all’insediamento dei giovani in agricoltura.

La misura, finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola, si rivolge:

  • giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
    • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
  • giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
  • giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli, con intervento finanziario massimo:

  • di 500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
  • di000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.

Il finanziamento concesso ha una durata massima di 30 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Il tasso applicato può essere fisso o variabile, al quale si aggiunge una percentuale dello 0,05% come remunerazione delle spese amministrative per la gestione della domanda e uno spread legato al rischio rilevato in capo al richiedente.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura

Tra le misure approntate per contrastare gli effetti economici derivanti dall’incremento dei costi dei carburanti, il D.L. 21/2022 introduce un contributo straordinario connesso all’acquisto degli stessi carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Il contributo, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022, andrà comprovato con gli importi derivanti dalle fatture di acquisto al netto dell’Iva.

Il credito d’imposta:

  • dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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Interventi sull’agricoltura nella Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di agricoltura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap

È stata estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria anche al fine di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per l’anno 2021 gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze con valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, che vengano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa – pari ad 200 euro – mentre resta sempre dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale all’1%.

Proroga dell’esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e Iap

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Sostegno al reddito nel settore della pesca

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

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