Cosa fare se il fornitore non ci invia la fattura?

Nei rapporti con i propri fornitori può capitare che, a seguito dell’acquisto di beni o di servizi, non si riceva la relativa fattura d’acquisto, nonostante i ripetuti solleciti.

Questa omissione, oltre a creare problematiche organizzative e contabili, non deve essere sottovalutata dal cessionario perché può essere fonte di sanzioni in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolar modo la sanzione è pari, ad oggi, al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, salvo che non si proceda ad un adempimento comunicativo che esonera da detta responsabilità.

Già in passato esisteva un modo, normativamente previsto, che consentiva di evitare la sanzione per omissioni dei propri fornitori.

La previgente disciplina, che prevedeva anche una sanzione più elevata, comportava:

  • l’obbligo per il cessionario di emettere una particolare “autofattura denuncia”, con tipo documento TD20, da inviarsi se non si riceveva la fattura entro 4 mesi. Detta autofattura andava inviata entro 30 giorni dallo scadere dei 4 mesi;
  • l’obbligo per il cessionario di versare l’Iva su detta fattura se si intendeva portarla in detrazione.

Questa modalità era però assai gravosa, in particolar modo per l’obbligo del cessionario di versamento dell’Iva che poteva portare – in caso di pagamento già effettuato al fornitore – alla duplicazione nel versamento dell’imposta.

Dall’1 aprile 2025 cambiano però le modalità attraverso cui evitare di essere sanzionati. In particolar modo non sarà più necessario il versamento dell’Iva sulla fattura ma, piuttosto, andrà effettuata la sola comunicazione della mancata ricezione attraverso la predisposizione di un documento con codice documento TD29. Tale comunicazione andrà effettuata entro 90 giorni dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere la fattura o ha emesso la fattura irregolare (momento che non è sempre facilmente individuabile, ed è questa una delle criticità di tale norma).

Il tipo documento TD20 rimarrà ancora valido, invece:

  • per la mancata ricezione o la ricezione di fattura irregolare in caso di reverse charge, avendo l’accortezza di rispettare comunque in nuovi termini comunicativi (entro 90 giorni dal momento in cui si sarebbe dovuta emettere la fattura);
  • per la mancata ricezione o la ricezione di fattura irregolare in caso di acquisto intracomunitario, con emissione da effettuarsi entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

È quindi opportuno che ogni impresa tenga traccia della mancata ricezione delle fatture di acquisto, al fine di operare l’invio delle comunicazioni TD29 e TD20 per tempo ed evitare le relative sanzioni.

Obbligo polizze catastrofali: approvata la proroga

Proprio a ridosso della scadenza, prevista per il 31.03.2025, scatta una proroga per l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali, seppure le scadenze saranno differenziate sulla base delle dimensioni dell’impresa.

In particolar modo:

  • per le grandi imprese in realtà la scadenza rimane il 31.03.2025, ma viene previsto che le sanzioni previste non saranno applicabili per I successivi 90 giorni;
  • per le medie imprese la nuova scadenza è fissata all’1 ottobre 2025;
  • per le micro e piccolo imprese la nuova scadenza è fissata all’1 gennaio 2026.

Con l’occasione, ripercorriamo i limiti di tale obbligo anche alla luce dei successivi chiarimenti emanati da ANIA.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole. Sono altresì obbligati all’iscrizione anche gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al Registro Imprese, e le associazioni sportive dilettantistiche, per i beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

In merito ai beni utilizzati ma non di proprietà, l’Ania ha precisato che l’affittuario/comodatario sono tenuti alla stipula dell’assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario.

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Obbligo polizze catastrofali per le imprese: scadenza al 31 marzo 2025

Con la pubblicazione del decreto attuativo, diventa pienamente operativo l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali. Salvo proroghe, i tempi per l’adeguamento sono molto stretti visto che la scadenza è posta al 31.03.2025. Vediamo il contenuto del decreto e le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Lavoro nero: sanzioni in aumento

Il decreto PNRR porta con sé una serie di novità anche in tema di lavoro. Fra queste, una delle più significative è quella relativa all’aumento delle sanzioni per il lavoro nero.

Le nuove sanzioni, che si applicano in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono così parametrate:

  • lavoro nero sino a 30 giorni: la sanzione va da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. In precedenza si andava da 1.800 a 10.800 euro;
  • lavoro nero da 31 a 60 giorni: la sanzione va da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare. In precedenza si andava a 3.600 a 24.600 euro;
  • lavoro nero oltre 60 giorni: la sanzione va da 7.800 euro a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare. In precedenza di andava da 7.200 a 43.200 euro.

In tutti questi casi verrà inviata una preventiva diffida a regolarizzare che, se il lavoratore irregolare viene mantenuto in servizio per non meno di 3 mesi, consente il pagamento della sanzione minima rispettivamente di 1.950, 3.900 e 7.800 euro.

In caso di recidiva, cioè di lavoro nero contestato nei tre anni precedenti, le superiori sanzioni vengono raddoppiate. La recidiva non opera in caso di estinzione degli illeciti amministrativi contestati (anche tramite il pagamento in misura ridotta

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa, le sanzioni sono aumentate del 20%.

Alla maxi-sanzione si aggiunge poi la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per lavoro nero, quando il personale in nero è in misura maggiore al 10% del personale presente a lavoro. In questo caso è possibile evitare la sospensione:

  • regolarizzando i lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • pagando una sanzione addizionale pari:
    • a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari
    • a 5.000 euro quando siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari.

Certificazione dei corrispettivi: in arrivo un mini-condono.

Con l’approvazione del Decreto Energia, il Governo ha introdotto una sanatoria delle irregolarità commesse dagli esercenti nel certificare i corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

Le irregolarità sanabili sono le seguenti:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • mancata trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per un importo inferiore a quello effettivo.

Il condono ricomprende anche le violazioni già oggetto di constatazione al 31.10.2023, purché non sia stato ricevuto l’atto di contestazione al momento del ravvedimento, consentendo di applicare il ravvedimento operoso che sarebbe altrimenti inibito.

Sarà quindi possibile:

  • ridurre la sanzione a 1/7 per le violazioni commesse nel 2022
  • ridurre la sanzione a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023

Per ottenere il beneficio, il ravvedimento operoso dovrà essere completato entro il 15 dicembre 2023.

E’ evidente che, nel caso in cui le violazioni hanno comportato una mancata contabilizzazione di ricavi (ad esempio una mancata emissione di scontrini per l’anno 2022), si dovrà provvedere al ravvedimento delle imposte sui redditi per evitare la sanzione da infedele dichiarazione.

Il ravvedimento, inoltre, dovrà riguardare anche le LIPE già presentate.

Infine va considerato che in sede di ravvedimento non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, cioè di quel meccanismo che prevede l’irrogazione di una unica pena nel caso di più violazioni, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Va quindi attentamente valutato, calcoli alla mano, se nel caso specifico vi sarà un beneficio maggiore in caso di ravvedimento o attendendo la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Regolamento aziendale: funzioni e utilità di uno strumento poco applicato.

In moltissime aziende è assolutamente sconosciuto lo strumento del regolamento aziendale, cioè di quello strumento di policy che elenca l’insieme di norme adottate unilateralmente dall’azienda per disciplinare la condotta dei propri dipendenti in merito a diverse materie (es. gestione delle presenze in azienda, utilizzo della tecnologia, rapporto con la clientela, ecc.).

Lo strumento è utile per due principali motivi: da un lato consente di informare il dipendente in modo da inserirlo al meglio nel contesto lavorativo, aumentando la cooperazione con il management e gli altri dipendenti e trasferendo la missione e la visione aziendali; al contempo si dispone di uno strumento chiaro cui si può fare riferimento, in caso di violazione, nell’erogazione di provvedimenti disciplinari.

Il regolamento aziendale deve essere ritagliato sulla singola azienda catturandone le peculiarità e i bisogni, non potendosi affidare ad un modello standard spersonalizzato. Il regolamento potrà normare aspetti diversi che non sono sempre utili o presenti in azienda. A titolo esemplificativo il regolamento aziendale potrebbe normare i seguenti aspetti:

  • presenze e ritardi: potrà essere chiarito cosa si intende per ritardo, cosa succede in caso di assenza da lavoro e i tempi entro cui effettuare le necessarie comunicazioni all’azienda;
  • ferie e congedi: potrà essere definita una procedura per la richiesta delle ferie e dei permessi e regolamentare il rapporto di lavoro durante i periodi di congedo di maternità e paternità;
  • uso dei dispositivi, internet e posta elettronica: il regolamento potrà disciplinare le modalità di uso dei dispositivi elettronici assegnati (es. tablet, cellulare, computer) e di internet, delineando altresì cosa è possibile fare con la posta elettronica di lavoro e l’uso dei social media sul posto di lavoro;
  • privacy e trattamento dati personali: in conformità al GDPR potranno essere fornite direttive affinché il lavoratore sappia quali dati personali può trattare e le modalità del trattamento;
  • smart working: se la struttura adotta politiche di smart working, potranno essere fissate norme comportamentali per la gestione dei rapporti durante i periodi di lavoro fuori dall’azienda.

Una volta definito il regolamento e portato a conoscenza del dipendente, la violazione dello stesso può comportare l’avvio di procedimenti disciplinari con l’applicazione delle sanzioni via via progressive sino al licenziamento. A fini disciplinari, quindi, il regolamento aziendale consente di evitare fraintendimenti su ciò che l’azienda si aspetta dal dipendente, rendendo al contempo più efficaci le eventuali contestazioni.

Lo Studio Mamì è disponibile a fornire consulenza in merito ai regolamenti aziendali, sia attraverso una consulenza preventiva volta a intercettare le necessità aziendali, sia attraverso la redazione e l’aggiornamento dei regolamenti sulla base dei mutati bisogni o del contesto normativo.

Registratori telematici inattivi per ferie o chiusura stagionale: nuovi obblighi per gli esercenti

Con provvedimento del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Tra le novità che possono impattare sull’operatività degli esercenti, è stata introdotta quella riguardante l’interruzione dell’attività superiore a 12 giorni.

A partire dall’1 luglio 2023, quando l’esercente deve interrompere l’attività per una qualsiasi motivazione (ferie, chiusura stagionale, ecc.) e tale sospensione avverrà per un periodo superiore a 12 giorni o quando non si conosce a priori la durata dell’inattività, è necessario porre il registratore telematico nello stato “Fuori servizio” per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. Sarà poi il registratore telematico a riattivarsi automaticamente alla prima trasmissione utile.

L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che tale adeguamenti (e la relativa comunicazione) sono obbligatori solo per i registratori telematici omologati dalla data dell’1 luglio 2023 o per i quali è stata richiesta una variante a partire da tale data.

Se, invece, il registratore telematico è entrato in funzione prima dell’1 luglio 2023 (e quindi di regola è stato acquistato prima di tale data) la mancata trasmissione dell’informazione preventiva:

  • non comporta in nessun caso l’applicazione di un’autonoma sanzione;
  • la segnalazione di “anomalia” sarà gestita come in passato dall’Agenzia delle Entrate e la suddetta comunicazione è quindi una facoltà e non un obbligo.

Si consiglia comunque di contattare il fornitore del proprio registratore telematico per avere informazioni su come attivare il periodo “Fuori servizio” direttamente dal registratore stesso, in modo da poter procedere in autonomia qualora si volesse effettuare la comunicazione facoltativamente o per obbligo.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon