In generale il pagamento di un canone di locazione non da diritto ad una detrazione in dichiarazione dei redditi ma esistono delle casistiche specifiche in cui ciò è possibile. Vediamole assieme.
Contratti a canone libero
Per chi stipula contratti di locazione a canone libero, cioè i comuni contratti di locazione per uso abitativo c.d. 4+4, per l'abitazione principale, sono previste detrazioni differenziate in base al reddito:
- 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
- 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Contratti a canone concordato
Nel caso di contratti a canone concordato, le detrazioni aumentano:
- 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
- 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Detrazione per giovani inquilini (20-31 anni)
I giovani tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) possono beneficiare di una detrazione più vantaggiosa, a patto che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Questa detrazione è valida anche se la locazione non riguarda l’intero immobile ma solo una stanza, e corrisponde al maggiore tra:
- una somma fissa di 991,60 euro;
- il 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro.
Questa agevolazione è fruibile per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.
Detrazione per studenti universitari fuori sede
Gli studenti universitari che studiano lontano dalla propria residenza possono detrarre il 19% del canone, fino a un massimo di 2.633 euro. L’immobile affittato deve trovarsi nello stesso comune dell'università o in uno limitrofo e deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza. L'importo effettivamente detraibile dipende dal reddito del contribuente e viene progressivamente ridotto fino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.
Detrazione per lavoratori trasferiti per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per esigenze professionali in un comune distante almeno 100 km e in un'altra regione possono beneficiare delle seguenti detrazioni:
- 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
- 495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Tale beneficio è valido per un massimo di 3 anni dal trasferimento e cessa se il lavoratore perde lo status di dipendente.
Limiti di cumulabilità
È importante ricordare che queste detrazioni non possono essere cumulate con contributi o aiuti pubblici (come il fondo affitti) che abbiano già ridotto l’importo effettivamente pagato dall'inquilino.