Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Decreto Sostegni Bis

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

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Cosa cambia per le locazioni con la Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di locazioni.

Contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

Per il solo anno 2021 viene istituito un contributo a fondo perduto per i locatori che riducono l’importo del contratto di locazione ai loro locatari.

L’agevolazione è applicabile per un unico immobile, il quale deve rappresentare l’abitazione principale del locatario, e solo nei comuni ad alta tensione abitativa secondo quanto indicato nella delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003.

Il contributo spetta fino al 50 per cento della riduzione del canone ed entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Dal punto di vista operativo il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno individuate le modalità di attuazione e di monitoraggio dell’agevolazione nonché la percentuale di fondo perduto spettante sulla base delle domande presentate.

Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

Al fine di contrastare l’abuso del regime agevolato per le locazioni brevi, che prevede l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, la Legge di Bilancio 2021 prevede che il regime agevolato si applichi soltanto se vengono destinati a locazione breve non più di quattro appartamenti.

Inoltre il superamento del limite dei quattro appartamenti farà presumere lo svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale e quindi comporterà anche l’apertura della partita Iva.

Le novità si applicano anche alle locazioni brevi stipulate attraverso intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici (es. Airbnb).

Emanate le disposizioni per la cessione ai locatori del bonus affitti

Dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, i conduttori di immobili a uso non abitativo potranno finalmente procedere alla cessione ai locatori, in luogo del pagamento, dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

All’interno della comunicazione, che deve essere effettuata tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, andranno indicati:

  • i codici fiscali di cedente e cessionari del credito
  • la tipologia di credito d’imposta ceduto
  • l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario
  • gli estremi di registrazione del contratto
  • la data di cessione del credito

Al fine di dare un data certa alla cessione, è altresì opportuno che le parti redigano un atto scritto che provi l’avvenuta cessione del credito.

I soggetti cui il credito viene ceduto potranno comunicare l’accettazione del credito tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, utilizzare il credito in compensazione (o cederlo a terzi) dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione.

CRIAS, 8 milioni di euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

la CRIAS - Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane mette a diposizione 8 milioni di euro per concedere un credito d'esercizio da 3.000 fino a 30.000 euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

L'importo concedibile sarà determinato come segue:

3.000 euro per tutte le imprese in attività al momento della presentazione della domanda

4.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari fino a 50.000 euro o 7.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari superiore a 50.000 euro

1.000 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da più di sei mesi dalla presentazione della domanda

500 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da sei mesi o meno dalla presentazione della domanda.

Il finanziamento verrà erogato al tasso dello 0,31% che scende allo 0,23% se i richiedenti sono società cooperative, consorzi ovvero giovani sotto i 40 anni di età.

La durata del finanziamento, che prevede un preammortamento di 3 mesi,  dipenderà dall'importo dello stesso:

24 mesi, per gli importi fino a 4.500 euro

28 mesi, per gli importi fino a 10.000 euro

30 mesi, per gli importi fino a 20.500 euro

32 mesi, per gli importi fino a 30.000 euro

Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 4 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e per procedere alla compilazione ed invio delle richieste di finanziamento per i clienti interessati.

 

Studio Mamì - Studio

Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Facendo seguito all’analoga agevolazione prevista dal Decreto “Cura Italia”, il Decreto “Rilancio” amplia notevolmente la portata del credito d’imposta sui canoni di locazione, precedentemente limitato solo ai soggetti costretti a chiudere a seguito delle disposizioni emergenziali e solo per gli immobili di categoria catastale C/1.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente spetta infatti un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che siano comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo il credito spetta nella misura del 30%.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi.

Il credito spetta altresì agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni relativi a immobili utilizzati nell’attività istituzionale.

Il credito è relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio ma a condizione che nel corrispondente mese di riferimento abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

 

Affitti, è possibile ridurre canone di locazione

Tra le tante iniziative a sostegno degli italiani che devono fare i conti con l’emergenza coronavirus, c’è anche la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo tra inquilini e proprietari sulla riduzione temporanea del canone di locazione. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro 30 giorni. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale.

La registrazione, però, potrebbe risultare complessa se si considera che molti uffici sono chiusi: è data la possibilità, quindi, di inviare l’atto tramite posta elettronica (ordinaria, non serve necessariamente la PEC).

L’accordo di riduzione del canone può riguardare non solo gli immobili privati ad uso abitativo, ma anche l’affitto di locali commerciali e non rilevano le differenze in termini di durata del contratto, o relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.

Per la registrazione non sono dovute spese e l'atto è esente dal bollo. Nella redazione dell’accordo, inoltre, è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso. L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto e tutto dovrà essere inviato al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.

Con la registrazione dell’accordo per il proprietario sarà possibile pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso.

I riferimenti degli uffici sono riportati sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell'area nazionale e in quelle regionali.

 

 

 

 

 

Regione Sicilia, 800 euro agli studenti fuori sede

La Regione Sicilia è scesa in campo per sostenere gli studenti fuori sede in questo periodo di emergenza COVID-19. È stato stanziato un fondo per supportare le spese degli universitari più in difficoltà, iscritti sia in atenei italiani che all’estero.

Bando di concorso

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali o estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare a supporto della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19.

La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dalla reimputazione finanziaria al PO FSE 2014/2020 di interventi finanziati a valere su risorse che risultano ancora disponibili, pari a complessivi euro 7.000.000,00, anche in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 275/2019. La gestione unitaria è affidata all’ERSU di Catania per gli studenti che si trovano all’estero ed all’ERSU di Palermo per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane, secondo i requisiti di accesso nei successivi articoli del presente bando.

Destinatari

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

  1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

  1. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.
  2. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione; b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

Requisiti di ammissione

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti e delle studentesse sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013. L’indicatore non dovrà superare il seguente limite massimo: o ISEE € 23.508,78 Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di domicilio

Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti di appartenere ad una delle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente bando.

Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare). Le Amministrazioni si riservano di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati.

Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei requisiti economici previsti:

  1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di attuale iscrizione e per il quale richiedono il contributo economico;
  2. non sono in possesso dei requisiti di reddito previsti dal presente bando;
  3. inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
  4. inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;
  5. inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
  6. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti allegati e dalle banche dati;
  7. presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate se non allegano adeguata documentazione attestante la veridicità dei dati dichiarati).

Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno procedere come segue

Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it; ERSU di Palermo Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersupalermo.it Viale delle Scienze, ed. 1 - 90128 Palermo, Tel. 091.6541111 email: protocollo@ersupalermo.it Pec: protocollo@pec.ersupalermo.it

Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi estere: ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersucatania.it, Via Etnea, 570- 95128 Catania, Tel. 095.7517910 Pec: protocollo@pec.ersucatania.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Etnea, 570- 95128 Catania

 

 

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Cura Italia: credito d’imposta per negozi e botteghe

Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi non è un’agevolazione fiscalmente rilevante, non è tassabile e non partecipa quindi né al reddito né alla base imponibile IRAP. Questa è l’importante novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia, approvato in prima lettura da parte del Senato nella seduta dello scorso 9 aprile 2020.

L’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce, per il solo mese di marzo 2020 e nella misura del 60% del canone di locazione contrattualmente convenuto per tale mese, agli esercenti attività di impresa ritenute “non essenziali” che sono conduttori di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Dal momento che tale misura si propone di ristorare il beneficiario dal costo del canone, maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento: pertanto, è consigliabile effettuarlo con mezzi tracciabili (bonifico, addebito SEPA, carta di credito, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente a quello di utilizzo del credito d’imposta.

Non è ancora stato chiarito esplicitamente che cosa succede nel caso in cui nel contratto sia convenuto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie diverse (per esempio, uno alla categoria C/1 e uno a quella C/2).

Sono esclusi dalla misura tutti gli immobili di categoria catastale differente dalla C/1.

 

 

Studio Mamì - Studio

SI ALLA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO MA SALTA QUELLA SUI NEGOZI

Un 2020 dal sapore dolceamaro per il comparto delle locazioni.

Il dolce viene dalla conferma dell’aliquota del 10% per le locazioni a canone concordato, che da temporanea (doveva applicarsi solo fino al 2019, in luogo dell’aliquota base del 15%) diventa a regime e si applica:

  • ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato)
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che l’aliquota della cedolare secca da applicare agli affitti a canone libero è, e rimane, pari al 21%.

L’amaro viene, invece, dalla mancata conferma della cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali di categoria catastale C/1 e di estensione inferiore ai 600 mq. Detta agevolazione rimane quindi confinata ai contratti stipulati nell’anno 2019, ma non viene riproposta anche per l’anno 2020.

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