Staff House: contributi per gli alloggi dei lavoratori del settore turistico

Con il decreto del 13 novembre 2025 il decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, è stata attivata la misura Staff House, gestita da Invitalia per conto del Ministero del Turismo, che sostiene le spese di alloggio dei lavoratori impiegati nel settore turistico-ricettivo.

Beneficiari

Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione del settore turistico-ricettivo e attività di somministrazione di alimenti e bevande, che, alla data della domanda:

  • sono iscritte al registro delle imprese con i codici ATECO di cui al decreto;
  • hanno sede legale o operativa in Italia;
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • sono in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  • sono in regola con la normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia);
  • non si trovano nella incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • sono in regola con gli obblighi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
  • sono in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.

Spese ammissibili

I contributi riguardano le spese da sostenere da parte dell’impresa proponente, per un periodo di almeno 5 anni e fino ad un massimo di 10 anni, per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori impiegati presso le unità locali indicate nella domanda di agevolazione.

Ai fini dell’ammissibilità, tali spese sono costituite dai costi da sostenere dalla stessa impresa per i canoni di locazione strettamente riferiti ai posti letto destinati ai lavoratori impiegati presso le unità locali cui gli alloggi sono asserviti.

L’immobile può essere sia di proprietà che in locazione e deve essere funzionalmente collegato all’unità produttiva dell’impresa, secondo criteri territoriali (es. stessa provincia o raggio di 40 km dalla struttura turistico-ricettiva) e destinato esclusivamente al personale dipendente.

Agevolazioni concesse

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo di parte corrente per le spese sostenute, fino a un importo massimo di 3.000 euro all’anno per posto letto.

L’intensità dell’aiuto è:

  • fino al 50% dei costi ammissibili per le PMI;
  • fino al 15% per le grandi imprese.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate attraverso il sito di Invitalia, a partire dal 21 novembre 2025 e fino al 19 dicembre 2025.

Locazione di immobili: quando conviene il forfettario

La locazione di immobili porta con sé un importante carico di imposizione, quando gestita come persona fisica non imprenditore, in quanto sui canoni si applicano le aliquote Irpef ordinarie (dal 23 al 43%).

Solo nel caso di immobili abitativi è possibile optare, in sede di registrazione del contratto, per la c.d. cedolare secca, che rende fissa l’aliquota di imposta:

  • 21% sui canoni di locazione a regime ordinario (per le locazioni brevi sale al 26% dal secondo immobile locato);
  • 10% sui canoni dl locazione a canone concordato.

Esiste però un’altra opzione, spesso non presa in considerazione, che in alcuni casi può risultare più conveniente anche rispetto all’imposizione con cedolare secca: stiamo parlando del regime forfettario.

È infatti possibile gestire i propri immobili anche aprendo una partita Iva con l’applicazione del regime forfettario.

In questo caso si ottengono i seguenti vantaggi:

  • le imposte si applicano sull’86% dell’importo del canone, in quanto viene riconosciuta una spesa “forfettaria” del 14%;
  • l’imposizione è solo del 5% per i primi 5 anni e sale al 15% dal sesto anno in poi, rimanendo quindi più bassa della cedolare secca per i canoni di locazione a regime ordinario;
  • non va comunque applicata l’Iva e gli adempimenti contabili e fiscali sono semplificati;
  • le imposte si pagano sui canoni effettivamente percepiti e non su quelli meramente dichiarati.

Esistono però anche degli svantaggi:

  • il regime è applicabile solo fino ad un ammontare di ricavi di 85.000 euro;
  • è necessario versare i contributi previdenziali sul reddito dichiarato, seppure sia possibile abbatterli di un terzo;
  • non è possibile detrarre alcuna spesa (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Per capire quando conviene una opzione rispetto all’altra vanno fatti degli idonei calcoli di convenienza caso per caso. Facciamo qualche esempio.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 15.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 15.000 x 21% - Imposta dovuta 3.150 euro
    • Costo totale Euro 3.150
  • Forfettario
    • Euro 15.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 645 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.302,30

In questo caso l’opzione per il forfettario non è conveniente.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 30.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 30.000 x 21% - Imposta dovuta 6.300 euro
    • Costo totale Euro 6.300
  • Forfettario
    • Euro 30.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 1.290 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.947,30

Quando gli importi delle locazioni salgono, anche la convenienza di adesione al forfettario cresce.

Locazione di immobili commerciali – Canone annuo 54.000 euro

In questo la cedolare secca non è applicabile.

  • Tassazione ordinaria
    • Il canone viene abbattuto forfettariamente del 5%;
    • Euro 28.000 x 23% + Euro 23.300 x 35% - Imposta dovuta 14.595 euro
    • Costo totale Euro 14.595
  • Forfettario
    • Euro 54.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 2.322 euro (dal secondo anno, a causa del versamento dei contributi che sono detraibili, l’imposta scenderà a 1.946,59 euro)
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Contributi INPS a percentuale da versare – 4.550,83 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 10.530,13.

Anche in questo caso il forfettario risulta da preferire.

E’ quindi necessario conoscere questa possibile opzione e valutare, insieme al vostro commercialista, qual è la situazione più conveniente applicabile al caso concreto.

Quando è possibile detrarre il canone di locazione in dichiarazione?

In generale il pagamento di un canone di locazione non da diritto ad una detrazione in dichiarazione dei redditi ma esistono delle casistiche specifiche in cui ciò è possibile. Vediamole assieme.

Contratti a canone libero

Per chi stipula contratti di locazione a canone libero, cioè i comuni contratti di locazione per uso abitativo c.d. 4+4, per l'abitazione principale, sono previste detrazioni differenziate in base al reddito:

  • 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Contratti a canone concordato

Nel caso di contratti a canone concordato, le detrazioni aumentano:

  • 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Detrazione per giovani inquilini (20-31 anni)

I giovani tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) possono beneficiare di una detrazione più vantaggiosa, a patto che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Questa detrazione è valida anche se la locazione non riguarda l’intero immobile ma solo una stanza, e corrisponde al maggiore tra:

  • una somma fissa di 991,60 euro;
  • il 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro.

Questa agevolazione è fruibile per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Detrazione per studenti universitari fuori sede

Gli studenti universitari che studiano lontano dalla propria residenza possono detrarre il 19% del canone, fino a un massimo di 2.633 euro. L’immobile affittato deve trovarsi nello stesso comune dell'università o in uno limitrofo e deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza. L'importo effettivamente detraibile dipende dal reddito del contribuente e viene progressivamente ridotto fino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.

Detrazione per lavoratori trasferiti per motivi di lavoro

I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per esigenze professionali in un comune distante almeno 100 km e in un'altra regione possono beneficiare delle seguenti detrazioni:

  • 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Tale beneficio è valido per un massimo di 3 anni dal trasferimento e cessa se il lavoratore perde lo status di dipendente.

Limiti di cumulabilità

È importante ricordare che queste detrazioni non possono essere cumulate con contributi o aiuti pubblici (come il fondo affitti) che abbiano già ridotto l’importo effettivamente pagato dall'inquilino.

Regime fiscale delle locazioni brevi: tutte le regole da conoscere

Le locazioni brevi sono contratti di affitto di immobili destinati a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, conclusi da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari anche online (come Airbnb o Booking). Dal punto di vista fiscale, per questi contratti è prevista l’applicazione della cedolare secca.

Secondo la normativa vigente, il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile esclusivamente in presenza di massimo 4 appartamenti locati per ciascun periodo d'imposta. Se il numero supera tale limite, la locazione è considerata svolta in forma imprenditoriale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e impossibilità di optare per la cedolare secca.

Registrazione del contratto

Non è obbligatoria la registrazione per contratti di durata inferiore ai 30 giorni annui. Tuttavia, nel caso di più contratti stipulati nello stesso anno con lo stesso inquilino, il limite dei 30 giorni si applica considerando la durata complessiva delle locazioni.

Irpef e cedolare secca

In via ordinaria, i redditi derivanti da locazioni brevi sono soggetti a Irpef. Se la locazione non prevede servizi accessori, e non è svolta con professionalità e organizzazione, i proventi sono classificati come reddito da fabbricati.

Quando invece la locazione include servizi aggiuntivi (colazione, trasferimenti, guide turistiche, ecc.) o è svolta con organizzazione professionale, si configura un’attività commerciale, e i redditi possono essere qualificati come redditi diversi o redditi d’impresa.

In alternativa all'Irpef ordinaria, qualora il reddito sia qualificabile come reddito da fabbricati, è possibile optare per la cedolare secca, che prevede un'aliquota standard del 26%, ridotta al 21% soltanto per una singola unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Ruolo degli intermediari

Gli intermediari immobiliari e le piattaforme online che facilitano la locazione devono effettuare una ritenuta d'acconto del 21% sui canoni corrisposti al proprietario. Tale ritenuta dovrà poi essere scomputata dal proprietario nella dichiarazione dei redditi, eventualmente versando l’eventuale saldo.

Adempimenti dichiarativi

La scelta del regime fiscale (ordinario o cedolare secca) deve essere comunicata tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui i redditi sono maturati o i corrispettivi riscossi. Nel caso di comproprietà, solo il proprietario che stipula il contratto può scomputare la ritenuta subita direttamente, mentre gli altri comproprietari devono dichiarare il reddito pro-quota.

In conclusione, è fondamentale valutare attentamente le caratteristiche della propria attività locativa per determinare il corretto inquadramento fiscale e adempiere agli obblighi di legge evitando sanzioni.

Codice Identificativo Nazionale (CIN) al via la fase sperimentale.

È partita dal 3 giugno, in via sperimentale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche – BDSR attraverso la quale è possibile richiedere il CIN (Codice Identificavo Nazionale) che identifica univocamente le strutture ricettive.

Ad oggi possono accedere alla banca dati per la richiesta del CIN le strutture ubicate nelle seguenti Regioni:

  • Abruzzo
  • Calabria
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Veneto

Il portale è accessibile all’indirizzo: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Il CIN deve essere richiesto da chi propone e concede in locazione breve o per finalità turistiche interi appartamenti o anche solo delle stanze, e deve essere esposto sia al di fuori della struttura che in eventuali annunci dedicati agli affitti brevi o turistici.

La novità serve per censire e monitorare:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
  • strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Anche i cittadini possono usare la piattaforma BDSR per verificare il CIN delle strutture.

Il CIN diventerà obbligatorio da settembre e il mancato rispetto dell’obbligo comporta sanzioni fino a 8.000 euro, a seconda delle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Canoni di locazione non percepiti: attenzione alla risoluzione

Nel caso in cui un fabbricato sia locato, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che la tassazione avvenga sulla base dei canoni previsti dal contratto di locazione, anche se non percepiti.

Lo stesso TUIR, per i canoni relativi ad immobili abitativi, prevede la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti, ma solo se la mancata percezione è comprovata:

  • dall’intimazione di sfratto per morosità, o
  • dall’ingiunzione di pagamento.

Tra l’altro in questo caso il proprietario, se dal procedimento giudiziario di sfratto emergerà che una parte dei canoni non è stata effettivamente percepiti, avrà diritto ad un credito d’imposta per le imposte pagate sugli stessi.

Cosa accade invece per gli immobili commerciali?

In questo caso, per non dichiarare i canoni di locazione, il proprietario dovrà attendere la convalida dello sfratto (non basta la sola intimazione), con una dilatazione dei tempi e, quindi, con il pagamento di imposte su somme non effettivamente percepite.

L’unica alternativa è quella di invocare una causa di risoluzione del contratto perché, in questo caso, il contratto cessa di esistere e quindi con esso l’obbligo di dichiarare i relativi canoni.

Le ipotesi di risoluzione maggiormente diffuse sono:

  • la risoluzione per morosità: in caso di conduttore moroso, il proprietario può intimare lo stesso a pagare i canoni insoluti e, decorso il termine previsto dall’intimazione, dichiarare risolto il contratto;
  • la clausola risolutiva espressa: il contratto può prevedere che alcuni adempimenti, se non rispettati, siano causa di risoluzione del contratto. Ad esempio, la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile sull’immobile. In questo caso, se la conseguenza della risoluzione è chiaramente indicata nel contratto, il proprietario può diffidare all’adempimento e successivamente dichiarare risolto il contratto.

È comunque importante ricordare che l’avvenuta risoluzione del contratto va registrata all’Agenzia delle Entrate in quanto, in mancanza, impedisce di dare data certa alla risoluzione e risulta quindi inopponibile all’Amministrazione Finanziaria.

Dal 2024 aumenta la cedolare secca sulle locazioni brevi

Il regime fiscale delle locazioni brevi, cioè dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durate non superiore a 30 giorni, ha fin qui goduto di una imposizione agevolata, data la possibilità di applicare il meccanismo della cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21%.

La legge di bilancio 2024, pur mantenendo un’imposizione di sicuro favore, riduce il vantaggio fiscale collegato a tale tipologia di contratti prevedendo:

  • il mantenimento dell’aliquota del 21% per i redditi derivanti dalla prima o unica unità immobiliare locata, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
  • l’incremento dell’aliquota al 26% per tutte le unità immobiliari locate successive alla prima.

È quindi evidente che, in sede di dichiarazione, sarà importante valutare la convenienza fiscale della cedolare secca con aliquota maggiorata, in quanto la percentuale è superiore a quella del primo scaglione Irpef (23%) e va quindi valutato se applicare la cedolare secca per quegli immobili o se applicare per gli stessi la tassazione ordinaria a scaglioni.

Al fine di evitare l’elusione della normativa, la legge di bilancio interviene anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, nel momento in cui mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi.

Questi soggetti, in questi casi, diventano sostituti d’imposta e applicano una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al successivo versamento.

Debutta il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni e strutture turistico-ricettive

Con l’approvazione del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024, fa il suo debutto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni, introdotto la fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Il suddetto codice verrà rilasciato dal Ministero del turismo:

  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Per le regioni e le province autonome che hanno già attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi, si dovrà procedere ad una ricodificazione degli stessi come CIN, aggiungendo a detti codici un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, trasmettendo allo stesso Ministero i CIN ricodificati e i dati inerenti alle strutture ricettive e alle unità immobiliari locate. Analoga procedura dovrà essere adottata dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato procedure di attribuzione di codici identificativi per le già menzionate strutture.

La domanda di assegnazione del CIN dovrà essere presentata da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva in uno con una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extra alberghiera è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile o della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Tale ultimo obbligo si estende anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Il decreto specifica altresì:

  • che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti così come prescritto dalla normativa statale e regionale vigente
  • che tutte le unità immobiliari – quindi anche quelle non gestite in forma imprenditoriale – sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Il decreto chiarisce infine il regime sanzionatorio:

  • l’assenza di CIN, sia per il titolare che per il proponente, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o prive dei requisiti richiesti è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
  • l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Le disposizioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

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