Proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni anche per il 2023

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche quest’anno la proroga della misura di rivalutazione di terreni e partecipazioni che andrebbe ormai resa sistemica visto il continuo ripetersi per le proroghe. A cambiare, di fatto, è solo la percentuale dell’imposta sostitutiva da versare.

La disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono quelli posseduti all’1 gennaio 2023.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 novembre 2023 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16% (in luogo del precedente 14%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 novembre 2023 e le altre due rate da versarsi entro il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Cripto-attività: imposizione e obblighi dichiarativi

La Legge di Bilancio 2023 tenta di dare una prima disciplina coerente al trattamento fiscale delle cripto-attività, prevedendo novità sia in materia di imposizione e obblighi dichiarativi che in materia di regolarizzazione delle attività detenute.

Imposizione

Ai fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Quest’ultimo andrà documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente, altrimenti sarà considerato pari a zero.

Non hanno rilevanza, ai fini della tassazione, esclusivamente le plusvalenze/minusvalenze globali dell’anno che non superino la soglia minima di 2.000 euro, computate mediante somma algebrica dei risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto-attività del periodo.

Desta qualche perplessità la previsione di esonero da imposizione per le operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, in assenza di una chiara definizione di “medesime caratteristiche e funzioni”. Risulta anomala altresì la previsione di tassazione delle plusvalenze derivanti anche dalla semplice detenzione delle cripto-attività, in assenza dell’avvenuto realizzo delle stesse. Infine anche la determinazione del costo o valore d’acquisto delle cripto-attività vendute risulterà abbastanza complicato.

Viene quindi meno la precedente interpretazione che assimilava dette plusvalenze a quelle derivanti dalla compravendita di valute estere, con relativo limite di tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

Per i soggetti IRES, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano

dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere

dall’imputazione al conto economico.

Rivalutazione

Viene data la possibilità di operare una rivalutazione delle cripto-attività detenute dall’1 gennaio 2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 14%, da calcolarsi sul valore normale, e da versarsi entro il 30 giugno 2023 o in 3 rate annuali di pari importo con conteggio di interessi al 3% annuo.

La rivalutazione riguarderà esclusivamente gli eventuali plusvalori latenti ma non potrà mai far emergere minusvalenze riportabili.

Obblighi dichiarativi

Viene introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW, nato per il monitoraggio delle attività estere, anche per le cripto-attività. Per queste ultime, però, non viene dato alcun riferimento territoriale, obbligando quindi a dichiarare qualsiasi cripto-attività detenuta. Probabilmente ciò deriva dalla difficoltà di determinare la residenza fiscale dei soggetti che forniscono servizi di detenzione e utilizzo di cripto-attività.

Regolarizzazione degli obblighi dichiarativi

Viene introdotta la possibilità di sanare gli obblighi dichiarativi per le cripto-attività detenute al 31.12.2021, attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione – previo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – e con un costo variabile:

  • 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, in caso di violazione dei soli obblighi di monitoraggio
  • 3,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, oltre allo 0,5% a titolo di sanzione, in caso di redditi non tassati

Non si conoscono ancora i periodi coperti dalla sanatoria così come i termini entro cui effettuare la definizione, che verranno probabilmente demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list

Ritorno al passato con la legge di bilancio 2023 per i costi derivanti da operazioni con imprese black list. Viene infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. I paesi in essa contenuti sono i seguenti:

  • Samoa Americane
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Vanuatu

La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Regime forfetario e flat tax incrementale

La Legge di Bilancio 2023 reca con sé qualche novità per il regime forfetario e un nuovo regime di flat tax incrementale per il solo anno 2023.

Regime forfetario

Il regime forfetario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e più volte modificato, è un regime agevolato destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Esso può essere scelto dalle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arti o professioni, mentre sono escluse le società e le associazioni professionali.

I requisiti per l’accesso si sono parzialmente modificati:

  • ricavi/compensi: dal 2023 il requisito di accesso si incrementa da Euro 65.000 ad Euro 85.000. Tale requisito andrà valutato sull’anno precedente e va rapportato ai mesi di attività
  • spese per personale dipendente: il requisito rimane inalterato e riguarda il sostenimento di spese per personale dipendente che non può superare il limite di euro 20.000
  • percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati: anche questo requisito rimane inalterato e rimane quindi il limite di euro 30.000 da verificare sull’anno precedente.

Rimangono inalterate le cause di esclusione che riguardano:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti in Italia, salvo che per i residenti in uno stato UE o aderente all’Accorso sullo Spazio economico europeo e che producono in Italia almeno il 75% del totale del reddito prodotto
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti di datori di lavoro.

La principale agevolazione riguarda il calcolo del reddito, che viene determinato applicando ai ricavi una percentuale di forfettizzazione, indipendente dalle spese effettivamente sostenute, e l’aliquota d’imposta che è pari al 5% nei primi 5 esercizi e al 15% per gli esercizi successivi. I ricavi, tra l’altro, vengono tassati solo quando effettivamente incassati.

Le fatture possono essere emesse in modalità cartacea tranne che per i soggetti che, nell’anno 2021, hanno avuto un ricavi/compensi superiori a 25.000 euro. L’obbligo scatterà per tutti, invece, dal 2024.

La Legge di Bilancio introduce inoltre un’ulteriore causa di fuoriuscita dal regime forfettario. A partire dall’anno 2023, infatti:

  • per chi sfora il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi, ma si mantiene sotto i 100.000 euro, la fuoriuscita avviene dall’esercizio successivo
  • se lo sforamento supera i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, e si dovrà quindi applicare l’Iva (e la ritenuta d’acconto) per le operazioni che vanno sopra questo limite.

È quindi importante tenere sotto controllo il volume di ricavi/compensi durante l’anno 2023 per evitare di incorrere in sanzioni per la mancata applicazione dell’Iva e delle ritenute d’acconto.

Flat tax incrementale

Per le persone fisiche che non applicano il regime forfettario, la Legge di Bilancio ha previsto per l’anno 2023 una particolare forma di flat tax incrementale.

Per questi soggetti per il 2023 sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 15%, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito determinato per il 2023 e il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. La base imponibile non potrà comunque superare i 40.000 euro.

Facciamo un esempio. Supponiamo che un soggetto abbia dichiarato i seguenti redditi:

  • anno 2020 – Euro 80.000
  • anno 2021 – Euro 90.000
  • anno 2022 – Euro 75.000
  • anno 2023 – Euro 100.000

In questo caso il reddito più alto del triennio 2020-2022 è quello del 2021, pari ad Euro 90.000. Quindi la base imponibile sarà data dal reddito 2023 (100.000) e il reddito 2021 (90.000) e sarà quindi pari a 10.000 euro. Questo importo andrà decurtato del 5% e quindi diverrà 9.500 euro sul quale si applicherà l’imposta del 15% in luogo delle normali aliquote progressive.

In ogni caso il reddito per l’anno 2023 verrà tenuto per intero in considerazione per determinare la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo e, per la determinazione degli acconti 2024, si dovrà tenere conto, come imposta del periodo precedente, di quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

Detrazione Irpef dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

La Legge di Bilancio ripropone l’agevolazione per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, trattasi di una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata per l’acquisto di detti immobili.

Condizione per beneficiare dell’agevolazione è quella di effettuare l’acquisto nel corso del 2023. Inoltre, trattandosi di una detrazione dall’IRPEF, vale il principio di cassa e quindi sarà detraibile solo la somma pagata durante l’anno 2023. Quindi, ad esempio, se effettuo il rogito nel 2023 ma in detto anno pago solo il 40% del prezzo di acquisto, anche la detrazione verrà riparametrata al 40%.

Gli immobili acquistati:

  • devono avere destinazione residenziale
  • devono avere classe energetica A o B
  • devono essere ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L’impresa cedente deve aver costruito l’immobile, deve cioè essere intestataria del titolo edilizio, ma non deve necessariamente esercitare professionalmente l’attività di costruzione. L’agevolazione dovrebbe risultare applicabile anche se la cessione avviene da parte delle imprese che hanno eseguito sull’immobile, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

Non è presupposto per fruire dell’agevolazione il fatto che si tratti di “prima casa”, ed è quindi applicabile anche alle “seconde case”. L’agevolazione si estende anche all’eventuale pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Il beneficio, come detto, è rappresentato dal 50% dell’Iva versata per l’acquisto degli immobili e andrà ripartita in dieci quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove successivi.

Nuova possibilità di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dei beni dell’impresa individuale

La bozza della legge di bilancio 2023 riapre una possibilità che, periodicamente, ha caratterizzato il nostro sistema fiscale. Si tratta della possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2023 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2023) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024.

Si attende adesso l’iter della legge di bilancio per verificare che le suddette norme vengano confermate e/o modificate.

Terreni e partecipazioni

Rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga anche per il 2022

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. Questa volta è il Decreto Energia che riapre i termini per la valutazione con delle condizioni solo lievemente cambiate rispetto al passato.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 giugno 2022 (in luogo dell’usuale 30 giugno) da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’14% (in luogo del precedente 11%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 giugno 2022 e le altre due rate da versarsi entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Bonus facciate

Bonus facciate: come beneficiare della detrazione al 90% anche nel 2022

Con l’approvazione della bozza di Legge di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri, una delle novità di maggior spicco è rappresentata dalla proroga del bonus facciate anche per il 2022 ma con una riduzione della percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Questa sostanziosa riduzione, che si applicherebbe a tutti i lavori completati nel 2022, ha messo in difficoltà chi ha interventi in corso che non riuscirà a completare entro la fine dell’anno. Il rischio è quello di trovarsi con un lavoro avviato, per il quale si riteneva di poter beneficiare di un credito a copertura quasi integrale dell’investimento, che in corsa si riduce creando potenziali difficoltà finanziarie al contribuente.

Esiste però un modo per non perdere i benefici anche qualora i lavori non dovessero venir completati entro il 31 dicembre 2021.

Ci viene infatti in aiuto la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06751 nella quale gli interroganti chiedevano se fatturando il saldo dell’intero lavoro entro il 31 dicembre 2021, pagando poi il 10% residuante dopo l’applicazione dello sconto in fattura, si potesse beneficiare del bonus al 90% indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.

La risposta all’interrogazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è positiva, affermando che il beneficio del 90% si acquisisce anche solo procedendo alla fatturazione a saldo e al relativo pagamento entro il 31 dicembre 2021, potendo poi i lavori essere effettivamente realizzati nel corso del 2022.

Il Ministero ricorda inoltre che la mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorata di interessi e sanzioni, e che il concorso nella violazione comporterà anche la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto.

ACE

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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