Maxideduzione per i costi del personale: estensione sino al 2026.

La Legge di Bilancio 2025 interviene estendendo fino al 2026 la c.d. “maxi-deduzione per i costi del personale”, un’agevolazione inizialmente prevista per il 2024 e che maggiora la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in ogni singolo anno. Rivediamo assieme i contenuti dell’agevolazione, anche in vista dell’applicazione in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine di ogni esercizio, rispetto all’esercizio precedente, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta di riferimento, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta di riferimento; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo di d’imposta di riferimento rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta di riferimento;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente

E’ previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Bonus edilizi: cosa cambia nel 2025

Dopo l’ubriacatura dei bonus edilizi di questi anni, che ha creato enormi problematiche ai conti pubblici, nel 2025 si assiste ad una brusca frenata in tema di bonus edilizi. Vediamo di seguito come cambiano le principali detrazioni previste dalla normativa in vigore.

Ristrutturazioni edilizie

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale di recupero del patrimonio edilizio il più grosso cambiamento si registra per i possessori di seconde case.

Mentre, infatti, per la prima casa rimane inalterata la detrazione al 50% con un massimale di lavori di 96.000 euro, per le seconde case la percentuale si riduce al 36%. La percentuale scenderà per tutti al 30% a partire dal 2028 e con un massimale di 48.000 euro.

Ecobonus

Per quanto riguarda l’ecobonus le riduzioni rispetto al passato sono spesso maggiori.

Anche qui vanno distinti due periodi:

  • per il 2025, la detrazione sarà pari al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 36% per tutti gli altri.
  • Per il 2026 e il 2027, la detrazione sarà pari al 36% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 30% per tutti gli altri.

Viene inoltre stabilito che non spetta alcuna detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus

Decisamente ridotta la percentuale di detrazione per gli interventi sismabonus ordinari che, in passato, arrivavano fino all’85% degli interventi realizzati.

Dal 2025 il trattamento sarà il medesimo previsto per le ristrutturazioni e l’ecobonus, quindi per il 2025 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri, nel 2026 e il 2027 il 36% per l’abitazione principale e il 30% per gli altri e poi il 30% fisso per tutti dal 2028 on poi.

Bonus mobili

Viene invece confermato il bonus mobili per il 2025, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Il bonus spetta, come di consueto, solo se legato agli interventi di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere architettoniche

Conferma anche per il bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025, con i seguenti limiti di spesa:

  • Euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Superbonus

Ormai agli sgoccioli l’agevolazione che ha fatto da padrona in questi anni.

È possibile ancora beneficiare dell’agevolazione al 65% ma la stessa spetta solo per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene inoltre data la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nell’anno 2023.

Detrazioni fiscali in dichiarazione: dal 2025 non per tutti

A partire dal 2025 la possibilità di fruire di detrazioni fiscali (es. ristrutturazione edilizia) in dichiarazione dei redditi viene limitata per chi dichiara più di 75.000 euro annui, secondo un massimale che va calcolato tenendo conto di due elementi:

  • il reddito complessivo dichiarato;
  • la situazione del nucleo familiare del contribuente.

Il primo passaggio da fare è stabilire il valore massimo delle detrazioni fiscali spettanti tenendo conto del reddito. In questo senso vengono identificati due scaglioni:

  • per chi dichiara un reddito complessivo tra 75.001 e 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro;
  • per chi dichiara un reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il valore di base è pari a 000 euro.

Una volta determinato il valore massimo delle detrazioni, a questo valore andrà applicato un coefficiente familiare che cambia a seconda del numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare, secondo questa gradazione:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli a carico;
  • 0,75 se c’è solo un figlio a carico;
  • 0,85 se ci sono due figli a carico;
  • 1 se ci sono più di due figli a carico o ne è presente almeno uno con disabilità.

Fatto questo si moltiplicherà il valore del massimale per il coefficiente e quello sarà il limite massimo di detrazioni fiscali fruibile in dichiarazione.

Per fare un esempio, un soggetto che dichiara più di 100.000 euro l’anno e che ha due figli a carico potrà beneficiare di detrazioni nel limite di 6.800 euro (8.000 euro moltiplicati per il coefficiente 0,85).

Il suddetto limite toccherà tutte le spese detraibili con eccezione delle spese sanitarie e delle somme investite in start-up e pmi innovative.

Dal 2025 la rivalutazione di quote di partecipazione e terreni va a regime

Dopo molteplici anni in cui la misura veniva prorogata di anno in anno, la legge di bilancio 2025 rende permanente la possibilità di rivalutazione di quote di partecipazione e terreni

Le modalità di accesso sono pressoché invariate, in quanto la disposizione consente sempre la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è il primo gennaio di ogni anno.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate;
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale;
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni non quotate, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per le partecipazioni quotate è possibile usare come base imponibile ma media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Il costo della perizia è a carico del contribuente ma può essere dedotto dalla plusvalenza realizzata in caso di vendita futura del bene, purché questa superi il valore asseverato nella perizia stessa.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’18% (in luogo del precedente 16%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la rivalutazione e le altre due rate da versarsi entro il 30 novembre dei due anni successivi, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli articoli 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto. Devono essere però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Buoni carburante e buoni spesa ai dipendenti: profili fiscali

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio diviene sempre più frequente la possibilità che il datore di lavoro eroghi ai dipendenti, a titolo di gratifica, i c.d. buoni carburante o dei c.d. buoni spesa in modo da consentire al dipendente di usufruirne per l’acquisto di carburante o di altri beni oggetto del buono. Vediamo la disciplina fiscale, in modo da valutarne la convenienza per chi li eroga.

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, i buoni carburante e/o spesa costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e, per questi ultimi, beneficiano dell’esclusione da imposizione:

  • per il 2024, se di importo inferiore a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli, a 2.000 euro calcolati per periodo d’imposta
  • per tutti gli altri anni, se di importo inferire a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Va evidenziato che i buoni carburante/spesa non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere ceduti a terzi, quindi, se il buono consegnato non è nominativo, sarebbe opportuno che il datore di lavoro conservi la prova che quel determinato buono sia stato consegnato ad uno specifico dipendente (es. istituendo un apposito registro oppure attraverso invio di una comunicazione tracciata, anche attraverso il sistema informatico aziendale).

Diversamente da altre tipologie di fringe benefit, la normativa di favore è applicabile anche nel caso in cui il buono sia assegnato al singolo dipendente, non essendo necessaria l’assegnazione a tutti i dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

La spesa per l’acquisto dei buoni è integralmente deducibili per il datore di lavoro, sia esso impresa o lavoratore autonomo.

Iva

Nella maggior parte dei casi, sia i buoni carburante che i buoni spesa rientrano nella categoria dei c.d. buoni corrispettivo monouso, cioè un buono che dà diritto all’acquisto del carburante o dei beni da uno specifico fornitore.

In questo caso il datore di lavoro riceverà dal soggetto emittente il buono una fattura con addebito di Iva, in quanto si sa già al momento dell’emissione quale sarà il trattamento Iva applicabile. L’Iva sarà integralmente detraibile.

Se invece il buono dovesse essere un c.d. multiuso, cioè, dare diritto all’acquisto di una pluralità di beni da una pluralità di fornitori, la fattura emessa per l’emissione dei buoni sarà fuori campo Iva in quanto il corretto trattamento Iva si conoscerà solo quando il dipendente procedere materialmente all’acquisto di un bene/servizio utilizzando il buono ricevuto.

Forfettari: aliquota ridotta solo all’avvio dell’attività

I soggetti che aderiscono al c.d. regime forfettario possono, in alcuni casi, beneficiare per i primi 5 anni di attività di un’imposta sostitutiva ridotta al 5%. In particolar modo le condizioni per l’accesso al beneficio sono:

  • non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti;
  • non proseguire un’attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • non continuare un’attività svolta da un altro soggetto con ricavi superiori ai limiti previsti

In merito a questo specifico aspetto l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un’istanza di interpello del 22.11.2024, ha chiarito una questione che aveva lasciato molti dubbi tra i professionisti e gli operatori, cioè la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva al 5% anche per i soggetti che avviano l’attività con un regime normale (es. ordinario o semplificato) per poi passare al regime forfettario in una successiva annualità.

Per fare un esempio, che è quello poi indicato anche nell’istanza di interpello, può accadere che un soggetto apra la partita Iva ma non possa immediatamente beneficiare del regime forfettario perché è presente una causa ostativa (ad esempio, nel caso in cui il soggetto sia proprietario di quote di partecipazione in una società di persone).

Una volta avviata l’attività con un regime non forfettario (ordinario o semplificato), il contribuente potrebbe rimuovere la causa ostativa (nell’esempio precedente, cedendo o donando le sue quote di partecipazione) e, sino ad ora, c’era chi riteneva applicabile l’aliquota del 5% anche successivamente all’apertura, purché entro i 5 anni dalla stessa.

L’Agenzia delle Entrate esclude categoricamente questa possibilità, affermando che l’aliquota ridotta è ammissibile solo se le condizioni previste dalla norma per la sua applicazione sono presenti sin dal primo anno di attività.

Possibilità di condono tombale per chi aderisce al concordato

Nel tentativo di rendere più appetibile l’adesione al concordato preventivo biennale di cui abbiamo parlato in un precedente intervento, in sede di conversione del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stato introdotto un “ravvedimento speciale” (in realtà un condono) per le annualità dal 2018 al 2022.

Il condono può essere perfezionato versando, per ogni annualità, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

L’imposta sostitutiva sui redditi sarà tanto più alta quanto più basso sarà il livello di affidabilità fiscale ISA per quell’anno e, nello specifico, sarà pari:

  • al 10%, per indici ISA pari o superiori a 8;
  • al 12% per indici ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8;
  • al 15% per indici ISA inferiori a 6.

Per tener conto del periodo COVID, l’imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Ai fini Irap l’imposta sostitutiva sarà pari al 3,9%.

In ogni caso l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non potrà essere, per ogni annualità, inferiore a Euro 1.000.

Ma su cosa si calcolerà questa imposta sostitutiva? Anche qui entrano in ballo gli ISA, perché il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi sarà pari ad una percentuale del reddito dichiarato in detto anno e questa percentuale sarà via via crescente al diminuire del voto ISA, secondo la seguente scala:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Analogo calcolo andrà effettuato per calcolare la base imponibile ai fini Irap ma, in questo caso, si partirà dal valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o tramite pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.

L’effetto del condono è quello di fatto di inibire, per le annualità sanate, gli accertamenti aventi ad oggetto il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo i casi in cui:

  • intervenga la decadenza dal concordato preventivo biennale, visto che i due istituti sono intimamente legati
  • venga applicata, nei confronti dei soggetti condonati, una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari
  • non si perfezioni il condono per mancato versamento delle rate.

Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Maxideduzione per i costi del personale: emanato il decreto attuativo

Il primo modulo della riforma fiscale veniva introdotta una nuova agevolazione, applicabile per il solo 2024, che maggiorava la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in detto anno. Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state fissate le modalità attuative della misura. Vediamole insieme:

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a condizione che, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, sia stata esercitata l’attività durante tutto il 2023. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

È previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Nuove agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile

Con l’approvazione della legge 36/2024, vengono introdotti nuovi incentivi per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

Le agevolazioni sono destinate sia agli imprenditori individuali che alle società sotto qualsiasi forma costituite e che esercitano esclusivamente attività agricole. Il requisito dell’età è soddisfatto:

  • in caso di impresa individuale, se l’imprenditore è di età compresa tra 18 e 41 anni;
  • in caso di società di persone e cooperative, se almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli individuali di età compresa tra 18 e 41 anni;
  • in caso di società di capitali se, oltre alla maggioranza del capitale è detenuto da soci di età compresa tra 18 e 41 anni, anche la maggioranza dell’organo amministrativo rispetti il requisito dell’età.

Regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi

Una prima agevolazione riguarda la possibilità di optare per un nuovo regime per le attività non attratte dal reddito agrario come, ad esempio:

  • la produzione di vegetali su più di due piani
  • l’allevamento eccedente i limiti previsti per l’attrazione nel reddito agrario
  • le attività di manipolazione e trasformazione non comprese nel decreto ministeriale relativo alle attività connesse
  • le attività agrituristiche
  • le attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o da fonti agroforestali rinnovabili.

Per queste attività, in luogo della tassazione ordinaria, è possibile optare per un regime nel quale:

  • il reddito viene determinato secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • sul reddito viene applicata un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%.

Agevolazioni sulle imposte indirette

La legge prevede agevolazioni anche nel comparto imposte indirette.

Viene infatti previsto che i giovani imprenditori agricoli, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, possono chiedere la riduzione al 60% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare sul trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze. La norma si somma alla agevolazione sulla piccola proprietà contadina, che prevede l’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di Cd o Iap iscritti alla previdenza agricola che in atto si impegnino a non interrompere la conduzione del fondo per almeno un quinquennio. Pertanto, un giovane imprenditore agricolo in possesso dei requisiti potrebbe chiedere la riduzione al 60% dell’imposta dell’1%, pagando quindi solo lo 0,6% sul valore del terreno compravenduto.

Altre agevolazioni

La legge introduce anche altre agevolazioni dirette ai giovani imprenditori, quali:

  • il rifinanziamento del fondo per il primo insediamento di giovani imprenditori agricoli, che supporta con aiuti l’acquisto di terreni e beni strumentali;
  • l’introduzione in un credito d’imposta per i giovani imprenditori che sostengono spese per la formazione in materia di gestione dell’azienda agricola. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 fino ad un massimo di 2.500 euro. Questa misura si applica solo alle imprese individuali che hanno iniziato l’attività dall’1/1/2021;
  • la possibilità di riservare una quota del 50% di posteggi disponibili alle imprese giovanili per l’attività di vendita diretta su aree pubbliche;
  • la priorità del giovane imprenditore agricolo sugli altri aventi diritto, ai fini del diritto di prelazione spettante al coltivatore confinante con il fondo oggetto di vendita.
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