Sponsorizzazioni sportive: la Cassazione fissa i 4 requisiti per la deduzione integrale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8650/2026, rimette ordine su uno degli ambiti più discussi nei rapporti tra imprese e sport dilettantistico: la deducibilità delle somme erogate a titolo di sponsorizzazione. Il messaggio è chiaro — il beneficio fiscale c'è, ma non è automatico. Servono prove concrete.

A chi interessa

La pronuncia riguarda tutte le imprese che erogano somme, in denaro o in natura, ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) in cambio di visibilità del proprio marchio o dei propri prodotti.

È una pratica diffusa, spesso sottovalutata sul piano documentale, e proprio su questo fronte la Cassazione interviene con forza.

La distinzione che conta: pubblicità vs rappresentanza

Il punto di partenza è la differenza tra due categorie fiscalmente molto diverse:

  • spese di pubblicità: hanno una finalità commerciale diretta, sono deducibili per intero nell'esercizio in cui vengono sostenute e l'IVA è detraibile senza vincoli particolari;
  • spese di rappresentanza: puntano ad accrescere il prestigio dell'impresa senza una controprestazione specifica. La loro deducibilità è limitata da parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19/11/2008, con plafond percentuali calcolati sui ricavi della gestione caratteristica.

La differenza pratica è rilevante: classificare erroneamente una sponsorizzazione come rappresentanza può trasformare una deduzione integrale in una deduzione parziale o nulla.

I 4 requisiti cumulativi

La Cassazione, richiamando un principio già consolidato in precedenti pronunce, chiarisce che le somme erogate a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie solo se ricorrono contemporaneamente tutte e quattro le seguenti condizioni:

  • il soggetto sponsorizzato è un ente sportivo dilettantistico (ASD o SSD) regolarmente iscritto al RASD (Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche);
  • l'importo non supera i 200.000 euro annui per singolo sponsor;
  • la sponsorizzazione ha finalità promozionale: deve essere finalizzata a promuovere 'immagine o i prodotti dello sponsor;
  • il beneficiario ha effettivamente svolto attività promozionale: apposizione del marchio sulle divise, esposizione di striscioni o tabelloni sul campo da gioco, oppure altre forme equivalenti di visibilità realmente eseguite.

La Cassazione conferma che senza prova documentale dell'effettiva esecuzione delle prestazioni concordate, la presunzione legale di pubblicità non si attiva. La spesa viene riqualificata come rappresentanza, con le conseguenti limitazioni alla deducibilità.

Come tutelarsi: cosa conservare

Per evitare contestazioni, imprese e soggetti sportivi devono costruire un archivio documentale solido prima ancora che sorga la disputa:

  • contratto di sponsorizzazione dettagliato, con descrizione precisa delle prestazioni promozionali e del periodo di esecuzione;
  • materiale fotografico e video che attesti l'effettiva esposizione del marchio (divise, striscioni, tabelloni, spazi digitali);
  • report sugli eventi in cui la visibilità è stata garantita;
  • tracciabilità dei pagamenti (bonifici con causale esplicita riferita al contratto);
  • fatture conformi con indicazione del servizio reso.

Plusvalenze e dividendi IRES: marcia indietro del Governo

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto modifiche significative al regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES, restringendo l'accesso alla participation exemption (PEX) e all'esclusione dal reddito degli utili percepiti mediante l'introduzione di precisi requisiti dimensionali. A distanza di pochi mesi, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto Fiscale) ha fatto un passo indietro: le nuove limitazioni sono state integralmente abrogate, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Vediamo cosa cambia in concreto.

Cosa prevedeva la Legge di Bilancio

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 aveva introdotto, con i commi da 51 a 55 dell'art. 1, un doppio sistema di soglie dimensionali che condizionava l'accesso ai regimi di favore.

Per le plusvalenze, il nuovo comma 1.1 dell'art. 87 TUIR limitava l'esenzione PEX al 95% alle sole plusvalenze derivanti da partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5% — computando anche le partecipazioni indirette detenute nell'ambito del medesimo gruppo ex art. 2359 c.c., con applicazione della demoltiplicazione lungo la catena — oppure da partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Soglie analoghe erano previste per gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e per i contratti di associazione in partecipazione.

Per i dividendi, il nuovo comma 2.1 dell'art. 89 TUIR subordinava l'esclusione dal reddito del 95% degli utili agli stessi requisiti dimensionali, con una disciplina specifica per i proventi di fonte estera e per quelli provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (per i quali era prevista un'esclusione ridotta al 50%, subordinata alla prova di effettiva attività economica).

Cosa cambia con il Decreto Fiscale

L'art. 11 del D.L. 38/2026 abroga integralmente i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio e, con essi, tutti i requisiti dimensionali appena descritti. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026: si tratta quindi di una retroattività che copre l'intero anno d'imposta, compreso il periodo già trascorso prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il regime che torna ad applicarsi è quello vigente fino al 31 dicembre 2025, che non prevedeva alcuna soglia minima di partecipazione o di valore fiscale per accedere ai regimi agevolativi.

Il regime attualmente in vigore

Le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti ordinari (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, periodo minimo di possesso, residenza della partecipata in Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale) sono esenti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcuna soglia dimensionale. La PEX si estende, alle stesse condizioni, anche alle plusvalenze su titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e sui contratti di associazione in partecipazione.

Gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES (residenti in Italia) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcun requisito dimensionale sulla partecipazione. Restano ferme le regole specifiche per i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali è richiesta la dimostrazione dell'effettiva attività economica svolta.

Per i titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria (es. imprenditori individuali), la quota imponibile degli utili è confermata al 58,14% del loro ammontare.

Patent Box: come dedurre il 110% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali

Se la tua impresa investe in brevetti, software o design, esiste un'agevolazione fiscale che consente di maggiorare del 110% i costi sostenuti per sviluppare e proteggere quei beni. Si chiama Patent Box, è attiva dal 2022 nella sua versione riformata e può generare un risparmio fiscale concreto, fino al 30% dei costi ammissibili. Ecco come funziona e come accedervi.

Soggetti interessati

Possono accedere al Patent Box tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali o dal settore di attività. Rientrano quindi:

  • società di capitali, società di persone e imprese individuali;
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri residenti in Paesi con cui è in vigore uno scambio effettivo di informazioni;
  • enti non commerciali limitatamente alle attività d'impresa.

Sono invece esclusi:

  • chi determina il reddito in modo forfettario o su base catastale;
  • le società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
  • i soggetti localizzati in Paesi non cooperativi.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Il Patent Box è stato introdotto con la Legge n. 190/2014 ma dal 2022 il meccanismo è radicalmente cambiato.

Nel vecchio regime, il beneficio consisteva nell'esclusione parziale dai redditi imponibili dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Per fruirne, era però necessario attendere l'esito di un ruling preventivo con l'Agenzia delle Entrate, una procedura lunga e complessa che poteva ritardare il beneficio di diversi esercizi.

Il nuovo Patent Box elimina il ruling e introduce un meccanismo più diretto: le imprese possono maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali e portare tale maggiorazione in deduzione direttamente in dichiarazione dei redditi, nell'esercizio stesso in cui i costi sono sostenuti.

L'agevolazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Requisiti e beni immateriali ammissibili

Per accedere al Patent Box occorre che l'impresa sia titolare di almeno uno dei seguenti beni immateriali e che abbia sostenuto costi di ricerca e sviluppo per svilupparlo, tutelarlo o mantenerlo:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi quelli biotecnologici e i certificati complementari di protezione;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • combinazioni di più beni complementari funzionalmente connessi (es. software + brevetto).

Non rientrano invece nel perimetro i marchi, il know-how non protetto e i segreti commerciali.

Spese ammissibili e calcolo del beneficio

Rientrano tra i costi agevolabili:

  • personale impiegato direttamente nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento di beni materiali e immateriali utilizzati nelle attività R&S;
  • contratti di ricerca con soggetti indipendenti, università o enti di ricerca;
  • materiali e forniture per attività sperimentali;
  • consulenze tecniche e legali per la tutela e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

È inoltre possibile recuperare i costi qualificati sostenuti fino a 8 periodi d'imposta antecedenti al rilascio della privativa o al primo utilizzo economico del bene, portandoli in deduzione maggiorata nel primo periodo di effettivo utilizzo.

Come applicare la norma: i passaggi operativi

  • Verifica dei requisiti: identificare i beni immateriali detenuti e verificare che le attività svolte qualifichino come ricerca e sviluppo ai sensi della norma;
  • Mappatura dei costi: raccogliere tutte le spese ammissibili attraverso la contabilità analitica e associarle a ciascun bene immateriale.
  • Redazione del dossier tecnico: il dossier deve includere: descrizione delle attività e dei rischi assunti, dettaglio dei costi e dei beni agevolabili, relazione tecnica, prospetto delle variazioni fiscali. Le PMI possono avvalersi di una struttura documentale semplificata;
  • Esercizio dell'opzione: l'opzione si esercita nel modello Dichiarazione dei redditi ed è valida per 5 anni;
  • Conservazione della documentazione: tutta la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni

Un aspetto da non trascurare è la penalty protection: chi predispone un dossier conforme è protetto dalle sanzioni amministrative in caso di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se la documentazione non è conforme o manca, questa protezione non si applica.

Cumulabilità con altri incentivi

Il Patent Box è cumulabile con il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, a condizione che le stesse spese non vengano conteggiate due volte per entrambe le agevolazioni.

Plusvalenze e dividendi IRES: nuovi limiti alla PEX e alle esclusioni dal reddito

La Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sul regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES. Le modifiche restringono l’accesso alla participation exemption (PEX) e ridefiniscono le condizioni per l’esclusione dal reddito degli utili percepiti, introducendo precisi requisiti dimensionali.

In particolare, in relazione alle plusvalenze, viene introdotto il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 TUIR, che limita l’esenzione PEX al 95% solo alle plusvalenze derivanti da:

  • partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure
  • partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, sulla base del controllo ex art. 2359 c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

L’esenzione al 95% si estende anche alle plusvalenze su:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiori al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Cambia anche il regime dei dividendi che prevedeva attualmente la concorrenza al reddito IRES per solo il 5% dell’ammontare percepito.

Tuttavia, viene introdotto il nuovo comma 2.1 dell’art. 89 TUIR, che consente l’esclusione dal reddito del 95% degli utili solo se riferiti a:

  • partecipazioni dirette non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (considerando anche le partecipazioni indirette nel gruppo);
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiori 000 euro.

La stessa esclusione al 95% si applica anche a:

  • utili provenienti da società ed enti non residenti, con le medesime soglie dimensionali;
  • remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, non localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, oppure per i quali sia dimostrata l’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in tali Stati.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • utili provenienti da società o enti non residenti, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

L’esclusione del 50% è comunque subordinata alla prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva.

Il legislatore restringe quindi in modo significativo l’accesso ai regimi di favore su plusvalenze e dividendi. Dal 2026 non basta più “avere una partecipazione”: servono dimensioni minime, verifiche di gruppo e, nei casi esteri, solide prove di sostanza economica. Una revisione preventiva delle partecipazioni in portafoglio diventa essenziale.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Con la Legge di Bilancio 2026 viene riproposta la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2025 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2025. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 30 settembre 2025.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 30 settembre 2025. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2026 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2026) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, si effettua in due rate entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

La Legge di Bilancio 2026 elimina, nella quasi totalità dei casi, la possibilità di rateizzare la plusvalenza in caso di cessione di beni strumentali, beni patrimonio e partecipazioni non PEX: per i beni strumentali l’imposta si paga tutta subito, nell’anno di realizzo. Restano poche eccezioni ben circoscritte.

Chi riguarda

La nuova disciplina interessa i soggetti che cedono beni strumentali, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, beni patrimoniali e partecipazioni immobilizzate che non beneficiano del regime della partecipation exemption.

Cosa cambia

Prima del 2026, per i beni strumentali posseduti da almeno 3 anni, era possibile optare per una ripartizione dell’importo della plusvalenza tassabile su un massimo di 5 esercizi.

Dal 2026 questa ripartizione non sarà più possibile, e l’importo della plusvalenza farà reddito solo nel periodo d’imposta di realizzazione:

  • per i beni strumentali
  • per i beni patrimonio
  • per le partecipazioni non PEX

Fanno eccezione esclusivamente:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con requisiti PEX;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o rami di aziende possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni.

Dal 2026, quindi, la plusvalenza su beni strumentali concorre interamente al reddito IRES nell’anno di realizzo e questo può generare carici impositivi importanti, soprattutto nelle dismissioni di asset rilevanti.

Ires premiale: le condizioni per avere l’aliquota al 20%

Una delle novità della Legge di Bilancio è rappresentata dalla possibilità, per le società e gli enti soggetti ad Ires, di beneficiare per l’esercizio 2025 di una riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali al verificarsi di determinate condizioni, volte ad assicurare il reimpiego di risorse per finalità aziendali.

Vediamo quali sono le condizioni previste:

  • In primo luogo è necessario che venga accantonato, in un’apposita riserva, almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • è poi necessario che un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che presentino le caratteristiche del piano Transizione 0. Detti investimenti andranno effettuati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta e non potranno essere inferiori a 20.000 euro;
  • altra condizione prevista è che nel periodo d’imposta 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • è altresì richiesto che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • infine è richiesto che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La società decade dall’agevolazione qualora:

  • provveda alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • provveda alla dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero alla destinazione a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Come si vede, per beneficiare di una riduzione modesta del carico fiscale, è necessario rispettare condizioni pesanti che, nella maggior parte dei casi, renderanno poco fruita questa agevolazione.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Torna, a distanza di pochi anni, la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2024 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2024. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 31 ottobre 2024.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 31 ottobre 2024. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2025 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2025) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.

Società di comodo: con la riforma Irpef si allentano i parametri

Le cosiddette "società di comodo", conosciute anche come "società non operative", sono un tema centrale nella normativa tributaria italiana, introdotte per contrastare l'uso improprio delle società a fini elusivi. La disciplina mira a individuare quelle entità giuridiche che non svolgono un'effettiva attività economica, ma vengono utilizzate per conseguire vantaggi fiscali, come la detenzione di beni o il rinvio del pagamento delle imposte.

Una società è considerata di comodo se non supera il test di operatività, basato su un confronto tra i ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi presunti calcolati in base ai beni posseduti.

Il test di operatività si basa su parametri prestabiliti (coefficiente sui beni immobili, mobili registrati, partecipazioni, ecc.) che determinano i ricavi minimi presunti. Se i ricavi effettivi non raggiungono questi valori, la società viene classificata come non operativa.

Essere considerati “di comodo” comporta delle conseguenze penalizzanti per la società, in particolare:

  • anche in assenza di redditi effettivi, viene tassato il reddito minimo presunto
  • esistono limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali: restrizioni nell'utilizzo dei crediti IVA e di altre imposte.
  • per l'IRES è previsto un incremento dell’aliquota applicabile.

Con l’approvazione del decreto di riforma Irpef-Ires viene in parte allentato il meccanismo delle società di comodo, in particolar modo intervenendo sia sulle aliquote volte a determinare i ricavi minimi che fanno stare fuori dal regime, sia sulle aliquote volte a quantificare il reddito minimo tassabile in caso si rientri nel perimetro di non operatività.

In particolar modo, per quanto attiene al calcolo dei ricavi minimi, già dal 2024 si applicheranno le seguenti aliquote:

  • 1% (in luogo del 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
  • 0,5% (in luogo dell’1%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Per quanto attiene al reddito minimo, si applicheranno le seguenti percentuali:

  • 0,75% (in luogo dell’1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 2,38% (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
  • 0,45% (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Buoni carburante e buoni spesa ai dipendenti: profili fiscali

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio diviene sempre più frequente la possibilità che il datore di lavoro eroghi ai dipendenti, a titolo di gratifica, i c.d. buoni carburante o dei c.d. buoni spesa in modo da consentire al dipendente di usufruirne per l’acquisto di carburante o di altri beni oggetto del buono. Vediamo la disciplina fiscale, in modo da valutarne la convenienza per chi li eroga.

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, i buoni carburante e/o spesa costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e, per questi ultimi, beneficiano dell’esclusione da imposizione:

  • per il 2024, se di importo inferiore a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli, a 2.000 euro calcolati per periodo d’imposta
  • per tutti gli altri anni, se di importo inferire a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Va evidenziato che i buoni carburante/spesa non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere ceduti a terzi, quindi, se il buono consegnato non è nominativo, sarebbe opportuno che il datore di lavoro conservi la prova che quel determinato buono sia stato consegnato ad uno specifico dipendente (es. istituendo un apposito registro oppure attraverso invio di una comunicazione tracciata, anche attraverso il sistema informatico aziendale).

Diversamente da altre tipologie di fringe benefit, la normativa di favore è applicabile anche nel caso in cui il buono sia assegnato al singolo dipendente, non essendo necessaria l’assegnazione a tutti i dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

La spesa per l’acquisto dei buoni è integralmente deducibili per il datore di lavoro, sia esso impresa o lavoratore autonomo.

Iva

Nella maggior parte dei casi, sia i buoni carburante che i buoni spesa rientrano nella categoria dei c.d. buoni corrispettivo monouso, cioè un buono che dà diritto all’acquisto del carburante o dei beni da uno specifico fornitore.

In questo caso il datore di lavoro riceverà dal soggetto emittente il buono una fattura con addebito di Iva, in quanto si sa già al momento dell’emissione quale sarà il trattamento Iva applicabile. L’Iva sarà integralmente detraibile.

Se invece il buono dovesse essere un c.d. multiuso, cioè, dare diritto all’acquisto di una pluralità di beni da una pluralità di fornitori, la fattura emessa per l’emissione dei buoni sarà fuori campo Iva in quanto il corretto trattamento Iva si conoscerà solo quando il dipendente procedere materialmente all’acquisto di un bene/servizio utilizzando il buono ricevuto.

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