Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Cripto-attività: imposizione e obblighi dichiarativi

La Legge di Bilancio 2023 tenta di dare una prima disciplina coerente al trattamento fiscale delle cripto-attività, prevedendo novità sia in materia di imposizione e obblighi dichiarativi che in materia di regolarizzazione delle attività detenute.

Imposizione

Ai fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Quest’ultimo andrà documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente, altrimenti sarà considerato pari a zero.

Non hanno rilevanza, ai fini della tassazione, esclusivamente le plusvalenze/minusvalenze globali dell’anno che non superino la soglia minima di 2.000 euro, computate mediante somma algebrica dei risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto-attività del periodo.

Desta qualche perplessità la previsione di esonero da imposizione per le operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, in assenza di una chiara definizione di “medesime caratteristiche e funzioni”. Risulta anomala altresì la previsione di tassazione delle plusvalenze derivanti anche dalla semplice detenzione delle cripto-attività, in assenza dell’avvenuto realizzo delle stesse. Infine anche la determinazione del costo o valore d’acquisto delle cripto-attività vendute risulterà abbastanza complicato.

Viene quindi meno la precedente interpretazione che assimilava dette plusvalenze a quelle derivanti dalla compravendita di valute estere, con relativo limite di tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

Per i soggetti IRES, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano

dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere

dall’imputazione al conto economico.

Rivalutazione

Viene data la possibilità di operare una rivalutazione delle cripto-attività detenute dall’1 gennaio 2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 14%, da calcolarsi sul valore normale, e da versarsi entro il 30 giugno 2023 o in 3 rate annuali di pari importo con conteggio di interessi al 3% annuo.

La rivalutazione riguarderà esclusivamente gli eventuali plusvalori latenti ma non potrà mai far emergere minusvalenze riportabili.

Obblighi dichiarativi

Viene introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW, nato per il monitoraggio delle attività estere, anche per le cripto-attività. Per queste ultime, però, non viene dato alcun riferimento territoriale, obbligando quindi a dichiarare qualsiasi cripto-attività detenuta. Probabilmente ciò deriva dalla difficoltà di determinare la residenza fiscale dei soggetti che forniscono servizi di detenzione e utilizzo di cripto-attività.

Regolarizzazione degli obblighi dichiarativi

Viene introdotta la possibilità di sanare gli obblighi dichiarativi per le cripto-attività detenute al 31.12.2021, attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione – previo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – e con un costo variabile:

  • 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, in caso di violazione dei soli obblighi di monitoraggio
  • 3,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, oltre allo 0,5% a titolo di sanzione, in caso di redditi non tassati

Non si conoscono ancora i periodi coperti dalla sanatoria così come i termini entro cui effettuare la definizione, che verranno probabilmente demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list

Ritorno al passato con la legge di bilancio 2023 per i costi derivanti da operazioni con imprese black list. Viene infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. I paesi in essa contenuti sono i seguenti:

  • Samoa Americane
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Vanuatu

La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Nuova possibilità di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dei beni dell’impresa individuale

La bozza della legge di bilancio 2023 riapre una possibilità che, periodicamente, ha caratterizzato il nostro sistema fiscale. Si tratta della possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2023 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2023) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024.

Si attende adesso l’iter della legge di bilancio per verificare che le suddette norme vengano confermate e/o modificate.

ACE

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Super ACE maggiorata per il 2021

Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

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Non solo Superbonus 110%. I bonus edilizi nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, tra proroghe e nuovi crediti d’imposta, interviene massicciamente nel settore dell’edilizia. Vediamo le principali novità.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Come ormai da qualche anno, anche per il 2021 è stata disposta la proroga delle detrazioni Irpef (e anche Ires, nel caso di interventi di riqualificazione energetica) per gli interventi in oggetto, confermando anche l’aliquota del 50% e limite di spesa di 96.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e le aliquote differenziate – 65% e 50% - con i corrispondenti limiti di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’unica novità è rappresentata dall’introduzione, tra gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%, delle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Proroga anche al bonus mobili, che esce però rafforzato dalla Legge di Bilancio. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), vede un aumento dell’importo complessivo agevolabile, che passa a 16.000 euro.

Bonus verde

Altro bonus, altra proroga, questa volta pedissequa. Il bonus verde, che prevede una detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di euro 5.000,00, per gli interventi riguardanti:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

viene confermato in toto.

Bonus facciate

Prorogato anche il bonus facciate, agevolazione consistente in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute e concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n.1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus idrico

Totalmente nuovo è invece il bonus idrico, nato al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Il bonus consiste in un’agevolazione, dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario e fino al 31 dicembre 2021, destinata a interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio verranno decisi con un successivo decreto.

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Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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Decreto Ristori-bis – Rinvio di alcune tipologie di versamenti fiscali e contributivi

Il Decreto Ristori-bis interviene disponendo alcune sospensioni e proroghe di versamenti di imposte e contributi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta.

Slittamento dell’acconto di novembre per i soggetti ISA

Un primo intervento di proroga riguarda le imposte e dirette e l’Irap e, per la precisione, il pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre con una sua proroga al 30 aprile 2021.

La possibilità di proroga riguarda le categorie economiche elencate negli Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Ristori-bis per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che, anche se non hanno avuto gli ISA approvati, rientrano nelle seguenti categorie:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Le suddette attività beneficiano tutte della proroga se si trovano all’interno delle zone rosse. Per le zone arancioni (come ad esempio la Sicilia) la proroga è prevista esclusivamente per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Per tutte queste attività il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Rimane comunque in vigore la norma del Decreto Agosto che prevede un’analoga proroga, ma limitata ai soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre

Una seconda opportunità del Decreto Ristori-bis riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e dell’Iva relativi al mese di novembre.

Così il 16 novembre, per i soggetti interessati, non dovranno essere effettuati i versamenti relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'IVA.

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche) indipendentemente dalla zona, sia essa gialla, arancione o rossa;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e si trovano nelle zone rosse.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021 ed entro quella data andrà versato l’intero importo in un’unica soluzione o suddiviso in 4 rate mensili.

Studio Mamì - Studio

Agevolati gli aumenti di capitale sociale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una misura volta ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, colpite dalla crisi di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19.

Credito d’imposta per i soggetti conferenti

La base dell’agevolazione sta nell’introduzione di un credito d’imposta del 20% per tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, nel limite di 2.000.000 di euro, in esecuzione di specifiche tipologie di aumenti di capitale sociale.

In particolar modo gli aumenti di capitale:

  • devono essere relativi a società di capitali, società cooperative, società europee o società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione non finanziaria (holding) e delle imprese assicurative;
  • il soggetto da capitalizzare deve avere un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro in caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito) e fino a 50 milioni di euro;
  • il soggetto da capitalizzare deve aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • il soggetto da capitalizzare deve deliberare ed eseguire, dal 19.05.2020 al 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento che deve essere integralmente versato. In caso di emissione di obbligazioni, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;
  • il soggetto da capitalizzare:
    • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
    • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale
    • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
    • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull’Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 7/2000;
    • solo nel caso di accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Una volta deliberato l’aumento del capitale, la partecipazione che deriva dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e sempre entro tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo fa venir meno il beneficio.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento
  • decorsi 10 giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, anche in compensazione.

Credito d’imposta per le società beneficiarie

L’aumento di capitale genera un credito d’imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest’ultima, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, otterrà un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Anche per la società la distribuzione di riserve prima dell’1.01.2024 comporta la decadenza dal beneficio e il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Fondo Patrimonio PMI

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema produttivo è costituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, con lo scopo di sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento del capitale, per un ammontare massimo pari al minore importa tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,50% dell’ammontare dei ricavi.

A fronte dell’intervento del Fondo, la società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.
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