Plusvalenze e dividendi IRES: nuovi limiti alla PEX e alle esclusioni dal reddito

La Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sul regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES. Le modifiche restringono l’accesso alla participation exemption (PEX) e ridefiniscono le condizioni per l’esclusione dal reddito degli utili percepiti, introducendo precisi requisiti dimensionali.

In particolare, in relazione alle plusvalenze, viene introdotto il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 TUIR, che limita l’esenzione PEX al 95% solo alle plusvalenze derivanti da:

  • partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure
  • partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, sulla base del controllo ex art. 2359 c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

L’esenzione al 95% si estende anche alle plusvalenze su:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiori al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Cambia anche il regime dei dividendi che prevedeva attualmente la concorrenza al reddito IRES per solo il 5% dell’ammontare percepito.

Tuttavia, viene introdotto il nuovo comma 2.1 dell’art. 89 TUIR, che consente l’esclusione dal reddito del 95% degli utili solo se riferiti a:

  • partecipazioni dirette non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (considerando anche le partecipazioni indirette nel gruppo);
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiori 000 euro.

La stessa esclusione al 95% si applica anche a:

  • utili provenienti da società ed enti non residenti, con le medesime soglie dimensionali;
  • remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, non localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, oppure per i quali sia dimostrata l’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in tali Stati.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • utili provenienti da società o enti non residenti, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

L’esclusione del 50% è comunque subordinata alla prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva.

Il legislatore restringe quindi in modo significativo l’accesso ai regimi di favore su plusvalenze e dividendi. Dal 2026 non basta più “avere una partecipazione”: servono dimensioni minime, verifiche di gruppo e, nei casi esteri, solide prove di sostanza economica. Una revisione preventiva delle partecipazioni in portafoglio diventa essenziale.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Con la Legge di Bilancio 2026 viene riproposta la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2025 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2025. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 30 settembre 2025.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 30 settembre 2025. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2026 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2026) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, si effettua in due rate entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

La Legge di Bilancio 2026 elimina, nella quasi totalità dei casi, la possibilità di rateizzare la plusvalenza in caso di cessione di beni strumentali, beni patrimonio e partecipazioni non PEX: per i beni strumentali l’imposta si paga tutta subito, nell’anno di realizzo. Restano poche eccezioni ben circoscritte.

Chi riguarda

La nuova disciplina interessa i soggetti che cedono beni strumentali, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, beni patrimoniali e partecipazioni immobilizzate che non beneficiano del regime della partecipation exemption.

Cosa cambia

Prima del 2026, per i beni strumentali posseduti da almeno 3 anni, era possibile optare per una ripartizione dell’importo della plusvalenza tassabile su un massimo di 5 esercizi.

Dal 2026 questa ripartizione non sarà più possibile, e l’importo della plusvalenza farà reddito solo nel periodo d’imposta di realizzazione:

  • per i beni strumentali
  • per i beni patrimonio
  • per le partecipazioni non PEX

Fanno eccezione esclusivamente:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con requisiti PEX;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o rami di aziende possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni.

Dal 2026, quindi, la plusvalenza su beni strumentali concorre interamente al reddito IRES nell’anno di realizzo e questo può generare carici impositivi importanti, soprattutto nelle dismissioni di asset rilevanti.

Ires premiale: le condizioni per avere l’aliquota al 20%

Una delle novità della Legge di Bilancio è rappresentata dalla possibilità, per le società e gli enti soggetti ad Ires, di beneficiare per l’esercizio 2025 di una riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali al verificarsi di determinate condizioni, volte ad assicurare il reimpiego di risorse per finalità aziendali.

Vediamo quali sono le condizioni previste:

  • In primo luogo è necessario che venga accantonato, in un’apposita riserva, almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • è poi necessario che un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che presentino le caratteristiche del piano Transizione 0. Detti investimenti andranno effettuati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta e non potranno essere inferiori a 20.000 euro;
  • altra condizione prevista è che nel periodo d’imposta 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • è altresì richiesto che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • infine è richiesto che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La società decade dall’agevolazione qualora:

  • provveda alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • provveda alla dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero alla destinazione a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Come si vede, per beneficiare di una riduzione modesta del carico fiscale, è necessario rispettare condizioni pesanti che, nella maggior parte dei casi, renderanno poco fruita questa agevolazione.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Torna, a distanza di pochi anni, la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2024 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2024. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 31 ottobre 2024.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 31 ottobre 2024. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2025 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2025) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.

Società di comodo: con la riforma Irpef si allentano i parametri

Le cosiddette "società di comodo", conosciute anche come "società non operative", sono un tema centrale nella normativa tributaria italiana, introdotte per contrastare l'uso improprio delle società a fini elusivi. La disciplina mira a individuare quelle entità giuridiche che non svolgono un'effettiva attività economica, ma vengono utilizzate per conseguire vantaggi fiscali, come la detenzione di beni o il rinvio del pagamento delle imposte.

Una società è considerata di comodo se non supera il test di operatività, basato su un confronto tra i ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi presunti calcolati in base ai beni posseduti.

Il test di operatività si basa su parametri prestabiliti (coefficiente sui beni immobili, mobili registrati, partecipazioni, ecc.) che determinano i ricavi minimi presunti. Se i ricavi effettivi non raggiungono questi valori, la società viene classificata come non operativa.

Essere considerati “di comodo” comporta delle conseguenze penalizzanti per la società, in particolare:

  • anche in assenza di redditi effettivi, viene tassato il reddito minimo presunto
  • esistono limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali: restrizioni nell'utilizzo dei crediti IVA e di altre imposte.
  • per l'IRES è previsto un incremento dell’aliquota applicabile.

Con l’approvazione del decreto di riforma Irpef-Ires viene in parte allentato il meccanismo delle società di comodo, in particolar modo intervenendo sia sulle aliquote volte a determinare i ricavi minimi che fanno stare fuori dal regime, sia sulle aliquote volte a quantificare il reddito minimo tassabile in caso si rientri nel perimetro di non operatività.

In particolar modo, per quanto attiene al calcolo dei ricavi minimi, già dal 2024 si applicheranno le seguenti aliquote:

  • 1% (in luogo del 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
  • 0,5% (in luogo dell’1%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Per quanto attiene al reddito minimo, si applicheranno le seguenti percentuali:

  • 0,75% (in luogo dell’1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 2,38% (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
  • 0,45% (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Buoni carburante e buoni spesa ai dipendenti: profili fiscali

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio diviene sempre più frequente la possibilità che il datore di lavoro eroghi ai dipendenti, a titolo di gratifica, i c.d. buoni carburante o dei c.d. buoni spesa in modo da consentire al dipendente di usufruirne per l’acquisto di carburante o di altri beni oggetto del buono. Vediamo la disciplina fiscale, in modo da valutarne la convenienza per chi li eroga.

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, i buoni carburante e/o spesa costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e, per questi ultimi, beneficiano dell’esclusione da imposizione:

  • per il 2024, se di importo inferiore a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli, a 2.000 euro calcolati per periodo d’imposta
  • per tutti gli altri anni, se di importo inferire a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Va evidenziato che i buoni carburante/spesa non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere ceduti a terzi, quindi, se il buono consegnato non è nominativo, sarebbe opportuno che il datore di lavoro conservi la prova che quel determinato buono sia stato consegnato ad uno specifico dipendente (es. istituendo un apposito registro oppure attraverso invio di una comunicazione tracciata, anche attraverso il sistema informatico aziendale).

Diversamente da altre tipologie di fringe benefit, la normativa di favore è applicabile anche nel caso in cui il buono sia assegnato al singolo dipendente, non essendo necessaria l’assegnazione a tutti i dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

La spesa per l’acquisto dei buoni è integralmente deducibili per il datore di lavoro, sia esso impresa o lavoratore autonomo.

Iva

Nella maggior parte dei casi, sia i buoni carburante che i buoni spesa rientrano nella categoria dei c.d. buoni corrispettivo monouso, cioè un buono che dà diritto all’acquisto del carburante o dei beni da uno specifico fornitore.

In questo caso il datore di lavoro riceverà dal soggetto emittente il buono una fattura con addebito di Iva, in quanto si sa già al momento dell’emissione quale sarà il trattamento Iva applicabile. L’Iva sarà integralmente detraibile.

Se invece il buono dovesse essere un c.d. multiuso, cioè, dare diritto all’acquisto di una pluralità di beni da una pluralità di fornitori, la fattura emessa per l’emissione dei buoni sarà fuori campo Iva in quanto il corretto trattamento Iva si conoscerà solo quando il dipendente procedere materialmente all’acquisto di un bene/servizio utilizzando il buono ricevuto.

Possibilità di condono tombale per chi aderisce al concordato

Nel tentativo di rendere più appetibile l’adesione al concordato preventivo biennale di cui abbiamo parlato in un precedente intervento, in sede di conversione del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stato introdotto un “ravvedimento speciale” (in realtà un condono) per le annualità dal 2018 al 2022.

Il condono può essere perfezionato versando, per ogni annualità, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

L’imposta sostitutiva sui redditi sarà tanto più alta quanto più basso sarà il livello di affidabilità fiscale ISA per quell’anno e, nello specifico, sarà pari:

  • al 10%, per indici ISA pari o superiori a 8;
  • al 12% per indici ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8;
  • al 15% per indici ISA inferiori a 6.

Per tener conto del periodo COVID, l’imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Ai fini Irap l’imposta sostitutiva sarà pari al 3,9%.

In ogni caso l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non potrà essere, per ogni annualità, inferiore a Euro 1.000.

Ma su cosa si calcolerà questa imposta sostitutiva? Anche qui entrano in ballo gli ISA, perché il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi sarà pari ad una percentuale del reddito dichiarato in detto anno e questa percentuale sarà via via crescente al diminuire del voto ISA, secondo la seguente scala:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Analogo calcolo andrà effettuato per calcolare la base imponibile ai fini Irap ma, in questo caso, si partirà dal valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o tramite pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.

L’effetto del condono è quello di fatto di inibire, per le annualità sanate, gli accertamenti aventi ad oggetto il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo i casi in cui:

  • intervenga la decadenza dal concordato preventivo biennale, visto che i due istituti sono intimamente legati
  • venga applicata, nei confronti dei soggetti condonati, una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari
  • non si perfezioni il condono per mancato versamento delle rate.

Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Maxideduzione per i costi del personale: emanato il decreto attuativo

Il primo modulo della riforma fiscale veniva introdotta una nuova agevolazione, applicabile per il solo 2024, che maggiorava la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in detto anno. Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state fissate le modalità attuative della misura. Vediamole insieme:

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a condizione che, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, sia stata esercitata l’attività durante tutto il 2023. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

È previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
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