Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Maxideduzione per i costi del personale: emanato il decreto attuativo

Il primo modulo della riforma fiscale veniva introdotta una nuova agevolazione, applicabile per il solo 2024, che maggiorava la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in detto anno. Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state fissate le modalità attuative della misura. Vediamole insieme:

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a condizione che, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, sia stata esercitata l’attività durante tutto il 2023. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

È previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Nuove agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile

Con l’approvazione della legge 36/2024, vengono introdotti nuovi incentivi per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

Le agevolazioni sono destinate sia agli imprenditori individuali che alle società sotto qualsiasi forma costituite e che esercitano esclusivamente attività agricole. Il requisito dell’età è soddisfatto:

  • in caso di impresa individuale, se l’imprenditore è di età compresa tra 18 e 41 anni;
  • in caso di società di persone e cooperative, se almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli individuali di età compresa tra 18 e 41 anni;
  • in caso di società di capitali se, oltre alla maggioranza del capitale è detenuto da soci di età compresa tra 18 e 41 anni, anche la maggioranza dell’organo amministrativo rispetti il requisito dell’età.

Regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi

Una prima agevolazione riguarda la possibilità di optare per un nuovo regime per le attività non attratte dal reddito agrario come, ad esempio:

  • la produzione di vegetali su più di due piani
  • l’allevamento eccedente i limiti previsti per l’attrazione nel reddito agrario
  • le attività di manipolazione e trasformazione non comprese nel decreto ministeriale relativo alle attività connesse
  • le attività agrituristiche
  • le attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o da fonti agroforestali rinnovabili.

Per queste attività, in luogo della tassazione ordinaria, è possibile optare per un regime nel quale:

  • il reddito viene determinato secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • sul reddito viene applicata un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%.

Agevolazioni sulle imposte indirette

La legge prevede agevolazioni anche nel comparto imposte indirette.

Viene infatti previsto che i giovani imprenditori agricoli, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, possono chiedere la riduzione al 60% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare sul trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze. La norma si somma alla agevolazione sulla piccola proprietà contadina, che prevede l’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di Cd o Iap iscritti alla previdenza agricola che in atto si impegnino a non interrompere la conduzione del fondo per almeno un quinquennio. Pertanto, un giovane imprenditore agricolo in possesso dei requisiti potrebbe chiedere la riduzione al 60% dell’imposta dell’1%, pagando quindi solo lo 0,6% sul valore del terreno compravenduto.

Altre agevolazioni

La legge introduce anche altre agevolazioni dirette ai giovani imprenditori, quali:

  • il rifinanziamento del fondo per il primo insediamento di giovani imprenditori agricoli, che supporta con aiuti l’acquisto di terreni e beni strumentali;
  • l’introduzione in un credito d’imposta per i giovani imprenditori che sostengono spese per la formazione in materia di gestione dell’azienda agricola. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 fino ad un massimo di 2.500 euro. Questa misura si applica solo alle imprese individuali che hanno iniziato l’attività dall’1/1/2021;
  • la possibilità di riservare una quota del 50% di posteggi disponibili alle imprese giovanili per l’attività di vendita diretta su aree pubbliche;
  • la priorità del giovane imprenditore agricolo sugli altri aventi diritto, ai fini del diritto di prelazione spettante al coltivatore confinante con il fondo oggetto di vendita.

Decreto Adempimenti: cosa cambia per la dichiarazione dei redditi?

Molte le novità apportate al comparto della dichiarazione dei redditi dal Decreto Adempimenti, alcune ad applicazione immediata e altre che vedremo operative solo l’anno prossimo. Vediamo le principali novità.

Scadenza dei versamenti delle imposte

Una modifica che si applicherà a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo riguarda la rateizzazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Fino ad oggi il pagamento rateale del saldo e dell’acconto dovuti a giugno doveva essere oggetto di apposita opzione in sede di dichiarazione. Dalla dichiarazione dell’anno prossimo, invece, tale possibilità è riconosciuta in automatico, senza bisogno di alcuna opzione, con pagamenti in scadenza il 16 di ciascun mese.

Viene inoltre incrementato il numero di rate possibili. Se oggi, infatti, si poteva rateizzare le somme fino al 16 novembre, dall’anno prossimo la rateizzazione si potrà spingere fino al 16 dicembre, fermo restando però l’obbligo di pagare il secondo acconto al 30 novembre e quindi con un possibile ingorgo di rate negli ultimi due mesi dell’anno.

Soglia dei versamenti minimi Iva e ritenute

Partirà già dal 2024 la novità riguardante i versamenti minimi.

Per le liquidazioni Iva periodiche la soglia del versamento minimo passa da Euro 25,82 a Euro 100,00. Quindi se il debito Iva è inferiore a detta soglia, il pagamento potrà essere rimandato alla liquidazione Iva successiva, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Analogo incremento delle soglie è previsto per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo per le quali, in caso di mancato superamento del limite, si potrà spostare il versamento al mese successivo, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Parte dal 2024 anche la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con effetto da quest’anno vengono accorciati i termini di presentazione, secondo lo schema che segue:

  • le persone fisiche e le società o le associazioni, ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 05 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica entro il 30.09 (rispetto al precedente 30.11) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del 9° mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell’11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dal 2025 questi termini vengono ulteriormente modificati come segue:

  • le persone fisiche presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1.04 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • le società o le associazioni di cui all'art. 5 Tuir (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1.04 dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

Super deduzione del costo del personale nel 2024

Il decreto attuativo del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé anche una peculiare agevolazione, applicabile per il solo anno 2024, relativa ai costi sostenuti per il personale.

L’agevolazione è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni e prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

Un ulteriore incremento della deduzione – da determinarsi con apposito decreto ancora non emanato - è previsto per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Cripto-attività: imposizione e obblighi dichiarativi

La Legge di Bilancio 2023 tenta di dare una prima disciplina coerente al trattamento fiscale delle cripto-attività, prevedendo novità sia in materia di imposizione e obblighi dichiarativi che in materia di regolarizzazione delle attività detenute.

Imposizione

Ai fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Quest’ultimo andrà documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente, altrimenti sarà considerato pari a zero.

Non hanno rilevanza, ai fini della tassazione, esclusivamente le plusvalenze/minusvalenze globali dell’anno che non superino la soglia minima di 2.000 euro, computate mediante somma algebrica dei risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto-attività del periodo.

Desta qualche perplessità la previsione di esonero da imposizione per le operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, in assenza di una chiara definizione di “medesime caratteristiche e funzioni”. Risulta anomala altresì la previsione di tassazione delle plusvalenze derivanti anche dalla semplice detenzione delle cripto-attività, in assenza dell’avvenuto realizzo delle stesse. Infine anche la determinazione del costo o valore d’acquisto delle cripto-attività vendute risulterà abbastanza complicato.

Viene quindi meno la precedente interpretazione che assimilava dette plusvalenze a quelle derivanti dalla compravendita di valute estere, con relativo limite di tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

Per i soggetti IRES, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano

dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere

dall’imputazione al conto economico.

Rivalutazione

Viene data la possibilità di operare una rivalutazione delle cripto-attività detenute dall’1 gennaio 2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 14%, da calcolarsi sul valore normale, e da versarsi entro il 30 giugno 2023 o in 3 rate annuali di pari importo con conteggio di interessi al 3% annuo.

La rivalutazione riguarderà esclusivamente gli eventuali plusvalori latenti ma non potrà mai far emergere minusvalenze riportabili.

Obblighi dichiarativi

Viene introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW, nato per il monitoraggio delle attività estere, anche per le cripto-attività. Per queste ultime, però, non viene dato alcun riferimento territoriale, obbligando quindi a dichiarare qualsiasi cripto-attività detenuta. Probabilmente ciò deriva dalla difficoltà di determinare la residenza fiscale dei soggetti che forniscono servizi di detenzione e utilizzo di cripto-attività.

Regolarizzazione degli obblighi dichiarativi

Viene introdotta la possibilità di sanare gli obblighi dichiarativi per le cripto-attività detenute al 31.12.2021, attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione – previo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – e con un costo variabile:

  • 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, in caso di violazione dei soli obblighi di monitoraggio
  • 3,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, oltre allo 0,5% a titolo di sanzione, in caso di redditi non tassati

Non si conoscono ancora i periodi coperti dalla sanatoria così come i termini entro cui effettuare la definizione, che verranno probabilmente demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list

Ritorno al passato con la legge di bilancio 2023 per i costi derivanti da operazioni con imprese black list. Viene infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. I paesi in essa contenuti sono i seguenti:

  • Samoa Americane
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Vanuatu

La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Nuova possibilità di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dei beni dell’impresa individuale

La bozza della legge di bilancio 2023 riapre una possibilità che, periodicamente, ha caratterizzato il nostro sistema fiscale. Si tratta della possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2023 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2023) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024.

Si attende adesso l’iter della legge di bilancio per verificare che le suddette norme vengano confermate e/o modificate.

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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