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Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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Decreto Ristori-bis – Rinvio di alcune tipologie di versamenti fiscali e contributivi

Il Decreto Ristori-bis interviene disponendo alcune sospensioni e proroghe di versamenti di imposte e contributi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta.

Slittamento dell’acconto di novembre per i soggetti ISA

Un primo intervento di proroga riguarda le imposte e dirette e l’Irap e, per la precisione, il pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre con una sua proroga al 30 aprile 2021.

La possibilità di proroga riguarda le categorie economiche elencate negli Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Ristori-bis per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che, anche se non hanno avuto gli ISA approvati, rientrano nelle seguenti categorie:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Le suddette attività beneficiano tutte della proroga se si trovano all’interno delle zone rosse. Per le zone arancioni (come ad esempio la Sicilia) la proroga è prevista esclusivamente per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Per tutte queste attività il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Rimane comunque in vigore la norma del Decreto Agosto che prevede un’analoga proroga, ma limitata ai soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre

Una seconda opportunità del Decreto Ristori-bis riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e dell’Iva relativi al mese di novembre.

Così il 16 novembre, per i soggetti interessati, non dovranno essere effettuati i versamenti relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'IVA.

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche) indipendentemente dalla zona, sia essa gialla, arancione o rossa;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e si trovano nelle zone rosse.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021 ed entro quella data andrà versato l’intero importo in un’unica soluzione o suddiviso in 4 rate mensili.

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Agevolati gli aumenti di capitale sociale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una misura volta ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, colpite dalla crisi di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19.

Credito d’imposta per i soggetti conferenti

La base dell’agevolazione sta nell’introduzione di un credito d’imposta del 20% per tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, nel limite di 2.000.000 di euro, in esecuzione di specifiche tipologie di aumenti di capitale sociale.

In particolar modo gli aumenti di capitale:

  • devono essere relativi a società di capitali, società cooperative, società europee o società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione non finanziaria (holding) e delle imprese assicurative;
  • il soggetto da capitalizzare deve avere un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro in caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito) e fino a 50 milioni di euro;
  • il soggetto da capitalizzare deve aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • il soggetto da capitalizzare deve deliberare ed eseguire, dal 19.05.2020 al 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento che deve essere integralmente versato. In caso di emissione di obbligazioni, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;
  • il soggetto da capitalizzare:
    • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
    • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale
    • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
    • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull’Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 7/2000;
    • solo nel caso di accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Una volta deliberato l’aumento del capitale, la partecipazione che deriva dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e sempre entro tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo fa venir meno il beneficio.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento
  • decorsi 10 giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, anche in compensazione.

Credito d’imposta per le società beneficiarie

L’aumento di capitale genera un credito d’imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest’ultima, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, otterrà un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Anche per la società la distribuzione di riserve prima dell’1.01.2024 comporta la decadenza dal beneficio e il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Fondo Patrimonio PMI

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema produttivo è costituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, con lo scopo di sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento del capitale, per un ammontare massimo pari al minore importa tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,50% dell’ammontare dei ricavi.

A fronte dell’intervento del Fondo, la società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.
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Bonus facciate: ecco la guida aggiornata

Il “Bonus facciate” ovvero la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori sulle facciate di case e condomini sta riscuotendo un discreto interesse. Con la circolare n. 2/2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi attesi chiarimenti sul "bonus facciate" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Vediamoli insieme:

Ambito soggettivo

La circolare chiarisce che il bonus è fruibile da chiunque abbia una imposta lorda sulla quale applicare la detrazione, quindi indistintamente:

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Ovviamente, la detrazione non è fruibile da chi non ha una imposta lorda da pagare (es. contribuenti in regime forfettario che non hanno altri redditi, contribuenti che hanno esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata, ecc.).

Possono usufruire del bonus facciate:

  • i proprietari
  • gli usufruttuari
  • i nudi proprietari
  • i “promissari acquirenti” che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa.
  • i titolari di uso o abitazione
  • i titolari di un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario)

Possono usufruirne anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori, purchè:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante ad un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si considera il criterio di cassa ovvero la data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Invece per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa ricorso al criterio di competenza indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Ambito oggettivo: interventi agevolabili.

La detrazione è inerente ai lavori di recupero effettuati sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). L'agevolazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. I lavori devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata di edifici anche non abitativi (ovviamente l'agevolazione riguarda solo edifici già esistenti).

Sono agevolati i seguenti interventi:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

In caso di esecuzione dei lavori in economia è possibile detrarre le spese di acquisto dei materiali. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, tra gli interventi inclusi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano, ad esempio quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, a condizione che siano richieste dalla tipologia di lavori (l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, iva, ove non sia detraibile, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ambito oggettivo: edifici agevolabili.

L'agevolazione spetta per gli edifici ubicati:

  • in zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • in zona B, che include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Anche edifici ubicati in zone assimilabili. L’assimilazione alle predette zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ambito oggettivo: interventi misti.

Nei casi in cui i lavori che interessano la facciata:

  • non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • riguardano interventi influenti dal punto di vista termico
  • interessano oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Il calcolo della percentuale deve interessare l'intonaco per oltre il 10 % della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

ai fini della detrazione, gli interventi devono rispettare:

  • i requisiti indicati nel decreto “requisiti minimi”, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Detrazione spettante

La detrazione spettante è pari al 90% della spesa sostenuta, senza alcun limite di spesa, e può essere fatta valere sia ai fini dell'IRPEF che dell'IRES, spalmata in quote costanti su 10 anni.

Adempimenti dei soggetti IRPEF non imprenditori

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno:

  • disporre i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Dovrà essere utilizzato il bonifico speciale previsto dagli istituti bancari per l'ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (non richiesto in caso di interventi misti);
  • comunicare preventivamente alla data di inizio dei lavori (con raccomandata a/r) alla ASL la data di inizio dei lavori se la comunicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e della ricevuta del bonifico di pagamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

Per gli interventi misti, è altresì obbligatorio acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (sostituibile con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  • dopo gli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata all'ENEA la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Adempimenti dei titolari di reddito d'impresa

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti per i soggetti IRPEF non imprenditori, salvo quello del pagamento con bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione del reddito d'impsta. L'imputazione degli interventi al periodo d'imposta avverrà secondo le regole generali di competenza fiscale.

Adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall'amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. L'amministratore rilasci al singolo condomino, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte di questi, una certificazione delle somme corrisposte attestando, altresì, di aver adempiuto agli obblighi di legge. L'amministrazione conserverà inoltre la documentazione originale al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

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Bonus casa: 6 incentivi fiscali per risparmiare

Un 2020 di vantaggi per chi decide di realizzare lavori in casa, sono infatti disponibili ben 6 tipi di detrazioni fiscali che coprono un’ampia gamma di interventi: bonus facciate, detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia, ecobonus per interventi di risparmio energetico, sismabonus, bonus mobili e bonus verde. Vediamoli in dettaglio:

Bonus facciate

Uno sconto del 90% per le spese, sostenute nel 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici o nelle aree parzialmente edificate (zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968). Il beneficio potrà essere recuperato in 10 anni e spetta solo per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, nonché per gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili

Confermati anche per il 2020 i cosiddetti bonus storici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50% e limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Danno diritto alla medesima detrazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria (per le sole parti comuni di edifici residenziali) e straordinaria. Sono ammesse anche le spese finalizzate alla sicurezza, al cablaggio dell’immobile, all’abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi di risparmio energetico non qualificato.

Prorogata per il 2020 anche la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Ecobonus e sismabonus

Nel nuovo anno sarà possibile fruire dell’ecobonus per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, con un tetto di spesa di 136.000 euro per ogni unità immobiliare di ciascun edificio con aliquote variano dal 50% al 75%.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, realizzati nelle zone sismiche 1, 2, 3, finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico la detrazione arriva all’80% se i lavori comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore o all’85% se i lavori determinano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Bonus verde

Il bonus verde consiste nella detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e coperture a verde e di giardini pensili.

Sconto in fattura

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, la possibilità di richiedere lo sconto in fattura è possibile soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali di importo pari almeno a 200.000 euro che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Abrogato, invece, il meccanismo dello sconto in fattura in caso di sismabonus e per gli interventi di risparmi energetico che riguardano le singole unità immobiliari.

 

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BONUS FACCIATE CON DETRAZIONE AL 90%

La legge di bilancio 2020, oltre ad aver confermato tutti i bonus immobiliari esistenti, ha previsto una detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, già ridenominata “bonus facciate”, con la quale viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 90% della spesa sostenuta.

La detrazione riguarda le spese documentate sostenute per il solo anno 2020 (salvo proroghe) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Gli interventi agevolabili riguardando solo quelli sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi e sono agevolabili anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Stante la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche per le facciate di edifici diversi dai condomìni, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra limitazione è rappresentata dalla zona in cui è ubicato l’immobile. L’agevolazione spetta infatti solo per gli edifici ubicati in zona A o B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Dette zone vengono così definite:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Anche se le due zone, così considerate, dovrebbero coprire la gran parte degli edifici, è comunque opportuno verificare l’appartenenza del proprio edificio ad una delle predette zone.

Dalla lettera della norma, l’agevolazione dovrebbe spettare sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

 

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