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Verifica messa a terra impianti elettrici: un obbligo con sanzioni amministrative e penali

Un importante obbligo ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro è rappresentato dalla verifica di messa a terra degli impianti elettrici prevista dal D.P.R. 462/01.

In particolar il D.P.R. prevede una verifica periodica della messa a terra dell’impianto elettrico, che va effettuata:

  • ogni 2 anni per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
  • ogni 5 anni per tutti gli altri impianti.

L’obbligo è valevole per qualsiasi attività lavorativa che includa lavoratori al proprio interno e non dipende quindi alla tipologia di attività.

La verifica può essere eseguita esclusivamente da Organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico o da ASL e ARPA e il suo costo è dipendente dalla potenza dell’impianto.

Le sanzioni in caso di mancata effettuazione delle verifiche previste dal D.P.R. 462/01 e per la mancanza di controlli degli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche vanno da 750 a 2.500 euro. Se l’impianto non è sottoposto a regolare manutenzione è possibile l’arresto da tre a sei mesi con una ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Va infine ricordato che con D.L. 162/2019 è stata istituita presso l’INAIL una banca dati informatizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra (CIVA) e il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.

In merito a quest’ultimo adempimento, lo Studio Mamì è disponibile ad assistere i Sigg.ri Clienti nella comunicazione alla banca dati CIVA così come a fornire informazioni in merito all’obbligo di messa a terra degli impianti elettrici previsto dal D.P.R. 462/01.

 

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Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
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FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA: DAL 16 APRILE SCATTA IL BANDO INAIL ISI

Anche quest’anno le imprese avranno uno strumento in più per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per le sole imprese agricole, per acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Grazie al Bando Inail Isi 2019 è infatti possibile ottenere finanziamenti a fondo perduto, pari al 65% calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, con i seguenti limiti:

  • per gli Assi 1, 2 e 3 (interventi generici, interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi e bo3h cnifica da materiali contenenti amianto) il massimo erogabile è di Euro 130.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 5.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • per l’Asse 4 (progetti presentati da micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – ATECO 2007 A03.1, C31) il massimo erogabile di Euro 50.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 2.000,00;
  • per l’Asse 5 (interventi nel settore agricolo) il massimo erogabile è pari ad Euro 60.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 1.000,00.

Le domande andranno presentate telematicamente a partire dal 16 aprile 2020.

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