Modello OT23: come ridurre i premi Inail

Il premio Inail è il corrispettivo dovuto da ciascun datore di lavoro per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e viene calcolato moltiplicando le retribuzioni imponibili per un tasso che è calcolato misurando il rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, calcolato in base ai dati dell’ultimo triennio.

È però possibile chiedere ad Inail una riduzione del tasso medio applicato alla propria azienda, nel caso in cui si dimostri l’esecuzione di alcuni interventi di prevenzione attraverso la presentazione del modello OT23 che avviene attraverso i servizi online dell’Ente.

Detto modello, che va presentato entro il 29 febbraio dell’anno per cui la riduzione è richiesta, suddivide gli interventi in 6 macrocategorie, indicando, per ognuno, il punteggio assegnato e la documentazione probatoria da allegare.

In particolare le categorie indicate nel modello sono le seguenti:

  • interventi del gruppo A, per la prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), a sua volta suddiviso in:
    • A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
    • A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto;
    • A-3: Sicurezza macchine e trattori;
    • A-4: Prevenzione del rischio elettrico;
    • A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto;
  • interventi del gruppo B, per la prevenzione del rischio stradale;
  • interventi del gruppo C, per la prevenzione delle malattie professionali, a sua volta suddiviso in:
    • C-1: Prevenzione del rischio rumore;
    • C-2: Prevenzione del rischio chimico;
    • C-3: Prevenzione del rischio radon;
    • C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
    • C-5: Promozione della salute;
    • C-6: Prevenzione del rischio microclimatico;
  • interventi del gruppo D, che riguarda la formazione, addestramento e informazione;
  • interventi del gruppo E, per le misure organizzative in materia di gestione della salute e sicurezza;
  • interventi del gruppo F, sulla gestione delle emergenze e i DPI (dispositivi di protezione individuale).

La riduzione del tasso è accordata se vengono effettuati interventi che, nel complessivo, portano ad un punteggio almeno pari a 100.

Il datore di lavoro può realizzare le misure migliorative anche solo su alcune delle PAT aziendali, salvo che per le misure organizzative per la gestione della sicurezza (gruppo E) e gli interventi per la gestione dell’emergenza in caso di incendio (gruppo F-6) che devono essere realizzati su tutte le PAT aziendali.

 

Nuova stretta sulle compensazioni

Le compensazioni di crediti tributari e previdenziali, stanti gli abusi che nel passato hanno interessato il settore, vengono sempre maldigerite da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha nel tempo introdotto via via nuovi vincoli all’utilizzo.

Con la Legge di Bilancio 2024 assistiamo ad una nuova stretta, applicabile dall’1.7.2024, che si articola in tre passaggi. Vediamoli insieme.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Fino ad oggi i contribuenti persone fisiche erano obbligati ad utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24 solo nel caso in cui l’importo del modello fosse pari a zero a seguito di compensazioni con crediti erariali e non.

Dall’1.7.2024 l’obbligo di utilizzo dei canali telematici viene esteso a tutti i casi in cui l’F24 presenti delle compensazioni; quindi, anche nel caso di F24 che alla fine non presenti un saldo a zero. L’utente potrà operare in autonomia, utilizzando il servizio Fisconline, o rivolgersi ad un intermediario che utilizzerà il canale Entratel).

Tale obbligo vale per i seguenti crediti:

  • crediti annuali o relativi a periodo a inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • crediti relativi all’Irap
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
  • crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di Inps e Inail

Divieto di compensazione per chi ha ruoli superiori a 100.000 euro

Con decorrenza dall’1.7.2024 i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori
  • per accertamenti esecutivi

per importi superiori a euro 100.000, non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate, cioè attraverso l’estinzione per intero del ruolo.

A tal fine non avrà valore neanche una dilazione del ruolo, con pagamento della prima rata, o l’esistenza di un ricorso in essere (salvo che non sia stata accolta una sospensiva giudiziale o amministrativa).

Il divieto opera, inoltre, anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Ciò significa che se, ad esempio, i debiti iscritti a ruolo sono 110.000 euro e io dispongo di crediti per 150.000 euro, non potrà compensare nulla, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto al debito di 110.000 euro.

Compensazione crediti INPS e INAIL

Infine, da luglio 2024 assisteremo ad una stretta sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Oltre all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la compensazione, infatti, per detti crediti viene inserito un termine iniziale per l’utilizzo in compensazione.

Per i crediti INPS è previsto che l’utilizzo può avvenire:

  • per i datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti e per i liberi professionisti in gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per i crediti INAIL è previsto che l’utilizzo può avvenire a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Bando ISI Inail 2022: Contributi per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

È stato pubblicato anche quest’anno il bando ISI Inail che consente di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché di incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Vediamo nel dettaglio i principali elementi qualificanti del bando.

Imprese beneficiarie

Il bando è rivolto:

  • a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento
  • agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2

Tipologia di progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Entità del contributo

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto di diversa intensità a seconda della tipologia di progetto. Il contributo, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, è così determinato:

  • Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
    • Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
    • Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
  • Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
    • 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
    • 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso un apposito portale Inail.

Il portale aprirà il 2 maggio 2023 e sarà consentito presentare le domande fino alle ore 18:00 del 16 giugno 2023.

Verifica messa a terra impianti elettrici: un obbligo con sanzioni amministrative e penali

Un importante obbligo ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro è rappresentato dalla verifica di messa a terra degli impianti elettrici prevista dal D.P.R. 462/01.

In particolar il D.P.R. prevede una verifica periodica della messa a terra dell’impianto elettrico, che va effettuata:

  • ogni 2 anni per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
  • ogni 5 anni per tutti gli altri impianti.

L’obbligo è valevole per qualsiasi attività lavorativa che includa lavoratori al proprio interno e non dipende quindi alla tipologia di attività.

La verifica può essere eseguita esclusivamente da Organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico o da ASL e ARPA e il suo costo è dipendente dalla potenza dell’impianto.

Le sanzioni in caso di mancata effettuazione delle verifiche previste dal D.P.R. 462/01 e per la mancanza di controlli degli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche vanno da 750 a 2.500 euro. Se l’impianto non è sottoposto a regolare manutenzione è possibile l’arresto da tre a sei mesi con una ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Va infine ricordato che con D.L. 162/2019 è stata istituita presso l’INAIL una banca dati informatizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra (CIVA) e il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.

In merito a quest’ultimo adempimento, lo Studio Mamì è disponibile ad assistere i Sigg.ri Clienti nella comunicazione alla banca dati CIVA così come a fornire informazioni in merito all’obbligo di messa a terra degli impianti elettrici previsto dal D.P.R. 462/01.

 

Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA: DAL 16 APRILE SCATTA IL BANDO INAIL ISI

Anche quest’anno le imprese avranno uno strumento in più per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per le sole imprese agricole, per acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Grazie al Bando Inail Isi 2019 è infatti possibile ottenere finanziamenti a fondo perduto, pari al 65% calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, con i seguenti limiti:

  • per gli Assi 1, 2 e 3 (interventi generici, interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi e bo3h cnifica da materiali contenenti amianto) il massimo erogabile è di Euro 130.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 5.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • per l’Asse 4 (progetti presentati da micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – ATECO 2007 A03.1, C31) il massimo erogabile di Euro 50.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 2.000,00;
  • per l’Asse 5 (interventi nel settore agricolo) il massimo erogabile è pari ad Euro 60.000,00 con un finanziamento minimo ammissibile di Euro 1.000,00.

Le domande andranno presentate telematicamente a partire dal 16 aprile 2020.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon